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Ordinanza — n. 8251/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal grounds cited by the appellant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8251/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Francesco Mazzagatti and Adriana Scibilia inadmissible because it failed to cite specific legal provisions or principles allegedly violated. The appellants merely complained about the lower court's decision regarding costs without identifying the exact norms breached, which precluded the court from delimiting the legal issues. Consequently, the main appeal was dismissed, the litigation was extinguished against the respondent company, and costs were fully compensated between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 96, co. 4 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to specify the legal norms or principles violated, thereby preventing the court from delimiting the contested legal issues.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack of legal grounds preclusion of issues costs compensation extinguishment of litigation contributo unificato procedural defect anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis cod. proc. civ.
Il Consigliere delegato della Sezione ha proposto definirsi il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.
Art. 96, co. 4 cod. proc. civ.
civ., vigente art. 96, co.
Art. 92, co. 2 cod. proc. civ.
La decisione della ricorrente STS International di non coltivare il ricorso, dopo la proposta di definizione anticipata, viene apprezzata dal Collegio quale giusto motivo di compensazione integrale delle spese con la controricorrente oltre che dei ricorrenti incidentali, in applicazione dell’art. 92, co.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art.
Art. 1, comma 17 legge n. 228/12
115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti Mazzagatti-Scibilia di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel
art. 380-bis cod. proc. civ
Il Consigliere delegato della Sezione ha proposto definirsi il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.
art. 380-bis c.p
Il Consigliere delegato della Sezione ha proposto definirsi il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
art. 1, comma 17 legge n. 228/12
115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti Mazzagatti-Scibilia di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. 5, n. 21819 del 20/09/2017
Cass., Sez. Un., n. 27195/2023
Cass., Sez. Un., n. 27195/2023).
Sez. Un., n. 27195/2023
Cass., Sez. Un., n. 27195/2023).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28399/2021 R.G. proposto da: STS INTERNATIONAL S.R.L.U., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata all’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE, l’avvocato FRANCESCO RUVOLO che la rappresenta e difende giusta procura in atti; -ricorrenteprincipale - MAZZAGATTI FRANCESCO e SCIBILIA ADRIANA, elettivamente domiciliati agli indirizzi PEC dei difensori iscritti nel REGINDE, gli avvocati ALFONSO MARIA PARISI e TOMMASA PERGOLIZZI, che li rappresentano e difendono da giusta procura in atti;

–ricorrenti incidentali – nonché CRISAFULLI MARIA, domiciliata all’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE, l’avvocato SALVATORE COPPOLINO che la rappresenta e difende giusta procura in atti; -controricorrente- e GIACO NUNZIATO, GIACO SAMUELE, GIACO GIUSEPPE, GIACO ANGELA, GIACO ANTONINO, GIACO MAURIZIO, GIACO MARIA, GIACO DANIELA, BUDA FRANCESCA e GIORDANO LUIGI; -intimati- avverso la sentenza n. 405/2021 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 21/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/10/2024 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO.

Osserva 1. I coniugi Francesco Mazzagatti e Adriana Scibilia dedussero di essere proprietari di un fondo acquistato da Stefano Giaco, Salvatore Calapristi e Anna Giaco e che S.T.S. International s.r.l.u., proprietaria di un fondo confinante, aveva pregiudicato il vantato diritto di servitù di passaggio, creato un’illegale servitù di veduta e, infine, creata o aggravata una servitù di scolo. La convenuta chiamò in giudizio Maria Crisafulli, Stefano Giaco e Luigi Giordano, avanzando pretesa di eventuale rivalsa nei confronti della prima, e i secondi quali proprietari di fondi limitrofi.

Il Tribunale, rigettate le domande, condannò gli attori al pagamento delle spese.

2. Il Mazzagatti e la Sibilia proposero appello. Si costituirono, oltre alla S.T.S., Maria Crisafulli, Nunziato Giaco, quale erede di Stefano Giaco, nonché, con altro atto, Samuele, Giuseppe, Angela, Antonino, Maurizio, Maria e Daniela Giaco, tutti eredi di Stefano Giaco. Restarono contumaci Francesco Buda, erede di Stefano Giaco e Luigi Giordano. La Corte d’appello di Messina, in riforma della sentenza di primo grado e in parziale accoglimento dell’impugnazione dei primigeni attori, rigettata la domanda volta alla tutela della servitù di passaggio, ne accolse, invece, la domanda di negatoria servitutis di scolo, dai medesimi attori coltivata con l’appello. Compensò per intero le spese del doppio grado fra i coniugi Mazzagatti-Scibilia e la S.T.S. International. Compensò, inoltre, le spese tra i predetti coniugi e Nunziato, Samuele, Giuseppe, Angela, Antonino, Maurizio, Maria e Daniela Giaco e, infine, condannò S.T.S. International al rimborso delle spese del grado in favore della Crisafulli.

2. S.T.S. International s.r.l.u. ricorreva sulla base di quattro motivi. Francesco Mazzagatti e Adriana Scibilia resistevano con controricorso e, con separato atto, Maria Crisafulli. Con separato atto i coniugi Mazzagatti-Scibilia, a loro volta, proponevano ricorso sulla base di una sola censura, resistito dal controricorso della S.T.S. International. Resisteva con controricorso Maria Crisafulli 3. Il Consigliere delegato della Sezione ha proposto definirsi il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.

4. Francesco Mazzagatti e Adriana Scibilia, con istanza sottoscritta dal difensore, munito di una nuova procura speciale, hanno chiesto decidersi il ricorso.

5. Il processo è stato fissato per l’adunanza camerale del 29 ottobre 2024, all’approssimarsi della quale entrambe le parti ricorrenti hanno depositato memorie.

6. In punto di rito occorre precisare che dei due autonomi ricorsi avverso la medesima sentenza deve considerarsi principale quello dei Mazzagatti-Scibilia e incidentale quello della S.T.S. International, poiché quest’ultima ha attivato il procedimento notificatorio del ricorso per seconda.

6. Questa Corte ha assai di recente condivisamente affermato che, in tema di procedimento per la decisione accelerata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ove la proposta di decisione riguardi sia il ricorso principale che quello incidentale non condizionato e l'istanza di decisione sia depositata da una sola delle parti, l'impugnazione non coltivata va considerata rinunciata e va decisa solo quella coltivata, cosicché se tale decisione sia conforme alla proposta, la condanna in favore della cassa ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c. ed il raddoppio del contributo unificato, dipendente dalla pronuncia di improcedibilità, inammissibilità o rigetto del ricorso, si applicano nei soli confronti della parte richiedente la decisione, mentre le spese del giudizio di legittimità vanno regolate in base al suo esito complessivo, considerando non soltanto la decisione del ricorso coltivato, ma anche la sostanziale soccombenza dell'altra parte, che pur avendo inizialmente proposto impugnazione, abbia scelto di non coltivarla facendo acquiescenza alla proposta di definizione anticipata (Cass., Sez. 2, n. 10164 del 16/04/2024).

Ovviamente, la circostanza che l’acquiescenza riguardi uno dei ricorsi principali e non un ricorso incidentale non incide sulla validità del riportato principio. In conclusione, il giudizio di cassazione, relativamente alla posizione della ricorrente di S.T.S. International, deve essere dichiarato estinto per rinuncia.

7. Con l’unitaria proposta censura Francesco Mazzagatti e Adriana Scibilia deducono l’erroneità della sentenza impugnata per non avere questa revocato la condanna alle spese del giudizio di primo grado in favore di Maria Crisafulli, che era stata chiamata in causa da S.T.S. International. 7.1. La doglianza è inammissibile. Si è detto che non è inammissibile l'impugnazione per omessa indicazione delle norme di legge che si assumono violate, la cui presenza non costituisce requisito autonomo ed imprescindibile del ricorso, ma è solo funzionale a chiarirne il contenuto e a identificare i limiti della censura formulata, sicché la relativa omissione può comportare l'inammissibilità della singola doglianza solo se gli argomenti addotti dal ricorrente non consentano di individuare le norme e i principi di diritto asseritamente trasgrediti, precludendo la delimitazione delle questioni sollevate (Cass., sez. 5, n. 21819 del 20/09/2017).

Nel caso in esame, i ricorrenti, dopo avere in breve narrato la vicenda, senza ulteriore specificazione, lamentano che la Corte d’appello non abbia revocato la di loro condanna, disposta dal primo Giudice in favore di Maria Crisafulli, nonostante il Giudice di secondo grado abbia condannato S.T.S. International alle spese in favore della Crisafulli, a cagione della infondatezza totale della proposta domanda di manleva. Alla radicale assenza d’indicazione delle norme asseritamente violate o falsamente applicate, la parte ricorrente non si perita di supplire neppure con un’apprezzabile ricognizione dei principi di diritto disattesi dalla pronuncia, limitandosi a evocare un anodino paragone con il trattamento riservato alla S.T.S. In definitiva reputa il Collegio versarsi nell’ipotesi in cui gli argomenti addotti dal ricorrente non consentano di individuare le norme e i principi di diritto asseritamente trasgrediti, precludendo la delimitazione delle questioni sollevate.

8. La controricorrente Maria Crisafulli, ha concluso nei soli confronti di S.T.S. International, chiedendone anche la condanna alle spese. Non ha concluso nei confronti dei ricorrenti Mazzagatti-Scibilia. Pertanto, alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso di quest’ultimi, conforme alla proposta di definizione anticipata, consegue, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., vigente art. 96, co. 4, cod. proc. civ., la sola condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende, della somma, stimata congrua, di cui in dispositivo (cfr. Cass., Sez. Un., n. 27195/2023). La decisione della ricorrente STS International di non coltivare il ricorso, dopo la proposta di definizione anticipata, viene apprezzata dal Collegio quale giusto motivo di compensazione integrale delle spese con la controricorrente oltre che dei ricorrenti incidentali, in applicazione dell’art. 92, co. 2, cod. proc. civ., nel testo vigente anteriormente alla riforma operata con la l. n. 69/2009, essendo la causa pendente dal 2008.

9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti Mazzagatti-Scibilia di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale di Francesco Mazzagatti e Adriana Scibilia, che condanna, solidalmente, al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Dichiara estinto il giudizio di cassazione nei confronti di S.T.S. International s.r.l.u. e compensa interamente fra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti Mazzagatti-Scibilia di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel