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Ordinanza — n. 8233/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows opposition against judicial custodian fee liquidation by validating electronic filing timeliness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8233/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal against a lower court order dismissing an opposition to a judicial custodian fee liquidation. The appellant argued that the opposition was timely filed electronically on July 15, 2021, despite being initially registered in the wrong docket. The court held that the filing was perfected upon receipt of the delivery confirmation, regardless of the subsequent administrative re-registration.

Regesto Legislator

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Art. 170 d.P.R. 115/2002; Art. 15 d.lgs. 150/2011: The electronic filing of an opposition against a judicial custodian fee liquidation is perfected for time limit purposes upon receipt of the delivery confirmation, even if initially registered in the voluntary jurisdiction docket.

Parole chiave

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judicial custodian fees electronic filing timeliness opposition against liquidation voluntary jurisdiction docket delivery confirmation receipt condono delle spese procedurali vizi procedurali ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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Art. 170 d.P.R. 115/2002
Questa Corte, in fattispecie analoga a quella in esame, ha infatti enunciato il principio secondo cui “il deposito telematico del ricorso per opposizione ex art. 170 del d.P.R.
Art. 15 d.lgs. 150/2011
115/2002 e 15 d.lgs. 150/2011 per incompleta ricostruzione del fatto storico dovuta a omesso esame circa un fatto decisivo che ha determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della decisione”: il Tribunale non ha considerato la c.d.
artt. 170 d.P.R. 115/2002
Il ricorso contesta “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 170 d.P.R. 115/2002 e 15 d.lgs.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1001/2023 R.G. proposto da : RIZZA RENATO, rappresentato e difeso dall’avvocato ZIRONE SALVATORE (ZRNSVT47H28I754S); -ricorrente- contro FILECCIA NUNZIATA, DE LUCA ANTONIO, SIENA NPL 2018 S.R.L., FILECCIA GENUEFFA; -intimati- avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE di SIRACUSA depositata i l 21/06/2022, r.g.n.3586/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE L’ingegnere Renato Rizza ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Siracusa depositata il 21 giugno 2021, che ha dichiarato inammissibile perché tardiva l’opposizione proposta dal ricorrente contro il decreto del medesimo Tribunale che aveva liquidato in suo favore, quale compenso per l’attività di custode giudiziario, la somma di euro 2.756,56.

Gli intimati Nunziata Fileccia, Antonio De Luca, Genueffa Fileccia e Siena NPL 2018 s.r.l. non hanno proposto difese. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso contesta “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 170 d.P.R. 115/2002 e 15 d.lgs. 150/2011 per incompleta ricostruzione del fatto storico dovuta a omesso esame circa un fatto decisivo che ha determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della decisione”: il Tribunale non ha considerato la c.d. nota di iscrizione a ruolo presso la cancelleria datata 15 luglio 2021, allegata al deposito della seconda nota di iscrizione a ruolo datata 22 luglio 2021, e ciò lo ha portato a considerare erroneamente non tempestiva la proposizione dell’opposizione; il ricorso in opposizione deve infatti intendersi proposto nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata; nel caso in esame il deposito del plico telematico è stato eseguito in data 15 luglio e inviato al registro di volontaria giurisdizione e non a quello contenzioso civile; l’iscrizione si è poi perfezionata dopo la positiva ricezione del quarto messaggio di posta elettronica certificata di accettazione inviato dalla cancelleria destinataria; il ricorso è pervenuto in termini presso il Tribunale sia pure in un diverso registro e, dopo la comunicazione di sollecito alla regolarizzazione, l’iscrizione è stata ripetuta nel diverso registro del medesimo Tribunale.

Il ricorso è fondato. Dall'esame degli atti si evince che, come sostiene il ricorrente, il ricorso era stato effettivamente depositato in via telematica in data 15 luglio 2021 e dunque entro i trenta giorni dalla comunicazione del decreto impugnato (avvenuta il 16 giugno 2021) ed era stato iscritto al ruolo di volontaria giurisdizione e poi, a seguito della nota del coordinatore della sezione degli affari civili non contenziosi da trattarsi in camera di consiglio, è stato reiscritto al ruolo corretto in data 22 luglio 2021. Tale nuova iscrizione aveva una valenza meramente interna e non poteva travolgere gli effetti dell'originaria iscrizione e del deposito tempestivo del ricorso, essendo stata assicurata la presa di contratto tra l'opponente e l'ufficio giudiziario, con pieno conseguimento dello scopo del deposito stesso anche agli effetti della tempestività dell'opposizione.

Questa Corte, in fattispecie analoga a quella in esame, ha infatti enunciato il principio secondo cui “il deposito telematico del ricorso per opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 avverso il decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico d’ufficio si perfeziona, anche ai fini del rispetto del termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, al momento della ricevuta di avvenuta consegna, ancorché il ricorso sia iscritto nel registro di volontaria giurisdizione anziché nel registro contenzioso civile, senza che perciò rilevi la successiva iscrizione nel registro corretto”.

2. L’ordinanza impugnata va pertanto cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Siracusa, che esaminerà l’opposizione tempestivamente proposta; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Siracusa, in persona di diverso magistrato. Così