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Sentenza — n. 8230/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment due to failure to notify necessary co-defendant in revocatory action.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8230/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Rome Court of Appeal's decision declaring donor deeds ineffective in a revocatory action. The court found the appeal judgment null because the Bank failed to prove service of the appeal to a necessary co-defendant residing abroad. Consequently, the entire second-instance procedure was declared void and remitted to the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 2901 c.c.; Art. 142 c.p.c.: In a revocatory action involving necessary co-litigation between debtors and third-party grantees, failure to notify the appeal to all necessary co-defendants renders the second-instance judgment null.

Parole chiave

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revocatory action necessary co-litigation service of appeal foreign notification nullity of judgment donazione donatario donazione a causa di morte

Disposizioni normative citate

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Art. 2901 c.c.
620043 - 01) , nel caso dell’ azione revocatoria, ai sensi dell ’ art. 2901 c.c. , sussiste un rapporto di litisconsorzio necessario tra il debitore ed il terzo acquirente convenuti in giudizio dal creditore.
Art. 142 c.p.c.
Concludono che non sarebbe stata fornita dalla parte appellante la prova della consegna della copia al PM presso il Tribunale, per la trasmissione al ministero degli affari esteri con consegna al destinatario per via diplomatica, secondo la prescrizione dell’art. 142 c.p.c.
Art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt.
Art. 2697 c.c.
Art. 115 c.p.c.
art. 1957 c.c
art. 378 c.p
art. 102 c.p
142 e 143 c.p.c., la nullità delle notificazioni ai litisconsorti necessari ed il conseguente error in procedendo rispetto all’art. 102 c.p.c.
art. 142, comma 1 c.p
art. 142 c.p
Concludono che non sarebbe stata fornita dalla parte appellante la prova della consegna della copia al PM presso il Tribunale, per la trasmissione al ministero degli affari esteri con consegna al destinatario per via diplomatica, secondo la prescrizione dell’art. 142 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6-2, Ordinanza n. 23068 del 07/11/2011
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 19504/2018proposto da: BELLINI TRINCHI ALESSANDRO, SORRICCHIO FRANCESCA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TIEPOLO 21, presso lo studio dell’avvocato Alessandro De Belvis (DBLLSN47P29H501G) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Vittoria Cuoco (CCUVTR68B65H703S). -Ricorrenti – contro CALLIOPE SRL. -Intimata – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3373/2017 depositata il 22/05/2017. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella pubblica udienza del 28 novembre 2024.

Revocatoria ordinaria Udito il Sostituto Procuratore Generale Andrea Postiglione , il quale ha chiesto che, in accoglimento del ricorso, la sentenza sia cassata, con restituzione degli attiin appello. FATTI DI CAUSA 1.La BNL ha convenuto , dinanzi al Tribunale di Roma, Francesca Sorricchio, Alessandro Bellini Trinchi, Luigi Bellini Trinchi, Luca Bellini Trinchi, Cerbiatta 83 Srl, GIIS – Gestione Impianti Invernali Sportivi Srl, l’Associazione Opera Internazionale di Assistenza Senza Frontiere Onlus e Associazione Ordine Ospedaliero San Luigi Gonzaga Onlus per sentire accertare la simulazione ovvero dichiarare l’inefficacia ex art.2901 c.c. di tre atti di donazione, effettuati dai fideiussori della propria debitrice, Azzurra 85 Srl, i quali avevano donato tutti gli immobili di loro proprietà alle due Onlus, con atti del 10/02/2000 e del 21/02/2000, e ha aggiunto che le fideiussioni , fino alla concorrenza di lire 90.000.000 , erano state sottoscritte in data 26/10/1998 e di avere ottenuto un decreto ingiuntivo contro Azzurra 85 Srlper euro 53.801,28 il 19/02/2000.

2. Nel contraddittorio della sola Francesca Sorricchio, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2309 del 2010,ha respinto la domanda.

3. Interposto appello dalla Calliope s.r.l., quale cessionaria del credito della Banca Nazionale del Lavoro, e, per essa, quale mandataria, dalla Pirelli Re Credit Servicing Spa, la Corte di appello di Roma, nella resistenza di Francesca Sorricchio, evocata in proprio e nella qualità di erede di Luca Bellini Trinchi nonché quale legale rappresentante dell’Onlus Ordine Ospedaliero San Luigi Gonzaga, la quale ha riproposto l’eccezione ex art. 1957 c.c., rimasti contumaci i restanti appellati (Alessandro Bellini Trinchi, in proprio e quale erede di Luca Bellini Trinchi, nonché nella qualità di legale rappresentante della GIIS Srl , Luigi Bellini Trinchi, in proprio e quale erede di Luca Bellini Trinchi nonché quale amministratore unico della Cerbiatta 83 Srl e legale rappresentante della Onlus Opera Internazionale di Assistenza Senza Frontiere), riassunto il giudizio dall’appellante a seguito del decesso del proprio difensore, con sentenza n. 3373 del 2017, ha accolto l’impugnazione e, in riforma della sentenza di prime cure, ha dichiarato l’inefficacia, nei confronti della Calliope Srl, dei tre atti di donazione, condannando gli appellati alla rifusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio.

La Corte distrettuale, verificata la regolarità del contraddittorio con ordinanza del 28/09/2012, ha fondato la decisione sul rilievo che, per la giurisprudenza di legittimità, allorché (come nella specie) l’atto dispositivo è successivo al sorgere del credito l’unico presupposto per l’esercizio dell’azione revocatoria è la consapevolezza da parte del debitore (e non anche del terzo beneficiario) del pregiudizio delle ragioni del creditore, circostanza, questa, nella specie sussistente per essere gli atti di disposizione successivi al sorgere del credito.

4. Alessandro Bellini Trinchi e Francesca Sorricchio, quest’ultima in proprio e quale legale rappresentate dell’Associazione Ordine Ospedaliero San Luigi Gonzaga Onlus, hanno proposto ricorso per cassazione, con due motivi. La Calliope Srl è rimasta intimata. Il ricorso – previa relazione del nominato consigliere delegato - è stato inizialmente avviato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis c.p.c., avanti alla VI-2 sezione civile. All’esito dell’adunanza camerale del 06 / 10 / 2021, con ordinanza interlocutoria n. 7738 del 2022, depositata il 09 / 03 / 2022, il Collegio ha rilevato l’assenza di evidenza decisoria quanto alla disciplina da applicare nel caso di specie in tema di notificazione degli atti all’estero, e ha rimesso il processo alla pubblica udienza.Posto nuovamente in discussione il ricorso per la decisione all’udienza pubblica del 30/11/2023, parte ricorrente ha depositato memoriaex art. 378 c.p.c.

In esito a tale udienza, il Collegio, con ordinanza interlocutoria n. 16384/2024, ha rinviato la causa a nuovo ruolo mandando alla cancelleria per acquisire, presso la Corte d’appello di Roma, il materiale conservato in cassaforte in relazione al procedimento R.G. n. 2640/2010, conclusosi con la sentenza n. 3373/2017. E questo perché, ai fini dell’esame del primo motivo del ricorso per cassazione che denuncia la nullità delle notificazioni ai litisconsorti necessari rappresentati da Luigi Bellini Trinchi, con ordinanza interlocutoria R.G. n. 33467 del 2019, questa Corte ha già disposto l’acquisizione presso la Corte di appello di Roma del fascicolo di appello R.G. n. 2640/2010, conclusosi con la sentenza impugnata R.G. n. 3373/2017, adempimento in forza del quale è stato acquisito il fascicolo d’ufficio dal quale però risulta, con annotazione apposta sulla copertina da parte della stessa cancelleria dell’ufficio distrettuale, che vi sono altri documenti conservati in cassaforte, da presumersi quella in dotazione della Seconda s ezione civile della medesima Corte di merito, atti anch’essi da acquisire, anche alla luce della questione risolta dalla Corte territoriale con l’ordinanza interlocutoria del 28/09/2012.

5. In prossimità di questa pubblica udienza, il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte e ha chiesto l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza e la restituzione degli atti in appello ai fini della rinnovazione delle notifiche. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 e n. 4, c.p.c., con riferimento agli artt. 142 e 143 c.p.c., la nullità delle notificazioni ai litisconsorti necessari ed il conseguente error in procedendo rispetto all’art. 102 c.p.c. Assumono i ricorrenti che tutte le notifiche dell’atto d’appello effettuate a Luigi Bellini Trinchi, già contumace in primo grado, presso la residenza del medesimo in Polonia, sono affette da nullità e/o irregolarità in quanto agli atti non risultano prodotte le ricevute di ritorno delle raccomandate dell’atto giudiziario.

Rilevano, altresì, che a seguito di verifica della regolarità del contraddittorio disposta dalla corte d’appello, l’appellante aveva prodotto la nota dell’ufficiale giudiziario cheattestava l’impossibilità di notificazione dell’atto di appello per essere il notificando risultato assente con conseguente necessità di procedere alla notifica ai sensi dell’art. 142, comma 1 c.p.c. Concludono che non sarebbe stata fornita dalla parte appellante la prova della consegna della copia al PM presso il Tribunale, per la trasmissione al ministero degli affari esteri con consegna al destinatario per via diplomatica, secondo la prescrizione dell’art. 142 c.p.c.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., perché la corte territorialeha erroneamente ritenuto irrilevante, ai fini della consapevolezza dei donanti di ledere le ragioni del creditore, la circostanza che il decreto ingiuntivo era stato emesso successivamente alle donazionie perché la stessa corte di merito ha altresì ritenuto che, al momento delle donazioni , i fideiussori /donanti fossero a conoscenza della revoca dei fidi alla debitrice garantita Azzurra 85 Srl, benché- diversamente da quanto affermato dalla CDA di Roma -i creditori non abbiano prodotto in giudizio la raccomandata della banca di revoca dei fidi del 04/10/2000.

3. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo. Per la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6- 2, Ordinanza n. 23068 del 07/11/2011, Rv. 620043 - 01) , nel caso dell’ azione revocatoria, ai sensi dell ’ art. 2901 c.c. , sussiste un rapporto di litisconsorzio necessario tra il debitore ed il terzo acquirente convenuti in giudizio dal creditore. In questa fattispecie, nella quale la sentenza di primo grado è stata resa in causa inscindibile (cioè, tra parti legate da vincolo di litisconsorzio necessario, quali i fideiussori/donanti e i donatari), la BNL, risultata soccombente, era tenuta a n otificare l’atto d’appello a ciascun litisconsorte necessario.

Dagli atti del fascicolo di merito, del quale il Collegio – che è giudice del fatto processuale – ha preso diretta cognizione dopo averne disposta l’acquisizione a cura della cancelleria, si evince che manca la prova del perfezionamento della notifica zione all’estero (in Polonia, dove il destinatario della notifica era residente) dell’appello della BNL diretto a Luigi Bellini Trinchi , che è litisconsorte necessario per essere, contemporaneamente, fideiussore, erede del fideiussore Luca Bellini Trinchi, amministratore unico della fideiubente Cerbiatto 83 Srl, e legale rappresentante della donataria Onlus Opera Internazionale di Assistenza Senza Frontiere.

La mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo haconcluso.

4. In definitiva, accolto il primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza va cassata e si deve dichiarare la nullità del giudizio di appello, con rimessione degli atti al giudice a quo, anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità del giudizio di appello e rimette gli atti alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di ca