Cassation appeal dismissed due to mutual withdrawal of lawsuits and agreement on litigation costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because both parties formally withdrew their respective lawsuits and agreed to offset litigation costs. The appellant, Av Project SRL, had sought to overturn a lower court judgment ordering payment for the price difference between acquired glass and sold photovoltaic systems. Consequently, the court applied Article 391 of the Civil Procedure Code to extinguish the proceedings entirely.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; In cases where both parties mutually withdraw their appeals and agree on cost compensation, the proceedings are extinguished and no unified contribution is due.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18443/2020 R.G. proposto da : AV PROJECT SRL IN LIQUIDAZIONE, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato TORELLA ERMINIO (TRLRMN74S06A509J) -ricorrente- contro ILVA GLASS SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FILIPPO CORRIDONI N 15 SCB I8, presso lo studio dell’avvocato BONACCIO GIOVANNI (BNCGNN65H10L219E) rappresentata e difes a dall'avvocato VALENTINI ALDO (VLNLDA53S23G479J) -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 396/2020 depositata il 05/05/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2025 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Premesso che: 1.la srl Av Project ricorreva per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 396 del 2020 con cui essa ricorrente era stata condannata a pagare alla spa Ilva Glass la differenza tra il prezzo di acquisito di vetro dedotto il prezzo di vendita di impianti fotovoltaici, al netto del valore dei vizi riscontrati nelle reciproche forniture. La Ilva Glassproponeva ricorso incidentale; 2.le parti hanno presentato atto, datato 15 gennaio 2025, contenente rinuncia al ricorso principale e relativa accettazione, e rinuncia al ricorso incidentale e la relativa accettazione, significando anche di essersi accordate per la compensazione delle spese della lite; 3.in ragione di ciò che precede deve dichinarsi l’estinzione del presente giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
4. non vi è luogo ad applicazione dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Come la Corte ha innumerevoli volte affermato, la norma, “che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (per tutte, Cass.12 novembre 2015, n. n.23175); PQM dichiara es