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Ordinanza — n. 8083/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of evidence and failure to prove contract existence via oath.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8083/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Longa Impianti against the Milan Court of Appeal's decision to revoke an injunction against Elettroimpianti. The lower courts found that the documentary evidence and witness testimony failed to prove the existence of an ordering relationship for the disputed electrical materials. The court dismissed the appeal because the appellant did not demonstrate how the oath of decision would resolve the specific issue that the contested document lacked the necessary signature and authority to represent a new contract.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.; The court rejects a cassation appeal based on absent reasoning when the appellate court has explicitly addressed the evidentiary points, and the appellant fails to show how the oath of decision would alter the established factual findings regarding the lack of contractual authority.

Parole chiave

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nullity of judgment oath of decision contract formation representative authority lack of evidence injunction revocation contractual relationship materiale elettrico e apparecchiature radio

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
artt. 2736 c.c
col motivo di ricorso, rubricato “nullità della sentenza per violazione degli artt. 2736 c.c.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15837/2024 R.G. proposto da : LONGA IMPIANTI S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA VIA SALITA DI POGGIO SAN LORENZO, N.10, presso lo studio dell’avvocato SANTOSTEFANO ALESSIA (SNTLSS72B69H501Q) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato GEROSA ALBERTO (GRSLRT58B05F712O) -ricorrente- contro ELETTROIMPIANTI S.R.L., elettivamente domiciliata in COMO VIA VOLTA N. 24 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato CORTI ALBERTO (CRTLRT67E13C933Q) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 107/2024 depositata il 16/01/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2025 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Premesso che: 1.la srl Longa Impianti ricorre con un motivo per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n.107 del 2024, confermativa della sentenza del Tribunale di Como con cui era stato revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da essa ricorrente nei confronti della srl Elettroimpianti per un credito vantato per fornitura di materiale elettrico. Il Tribunale e la Corte di Appello hanno ritenuto che la documentazione prodotta dalla Longa Impianti e le testimonianze assunte in primo grado non dessero prova del fatto che il materiale fosse mai stato ordinato dalla Elettroimpianti;

2. la srl Elettroimpianti resiste con controricorso; considerato che:

1. col motivo di ricorso, rubricato “nullità della sentenza per violazione degli artt. 2736 c.c. e 233, 237 e 238 c.p.c. nonché motivazione assente (art. 360, comma 1°, nn.3 e 4.)”, si censura la decisione della Corte di Appello per avere quest’ultima trascurato del tutto o respinto implicitamente senza alcuna motivazione, l’istanza formulata con l’atto di appello sottoscritto personalmente dal legale rappresentante della Longa Impianti srl, di ammissione del giuramento decisorio sui capitoli (riportati a pagina 5 del ricorso), relativi alla circostanza che le “fatture oggetto di ingiunzione si riferiscono a forniture effettuate da Longa Impianti srl a favore di Elettroimpianti srl in esecuzione degli ordinativi di cui al documento 6 di parte appellante” e alla circostanza che “tali forniture siano state accettate dalla Elettroimpianti srl ed utilizzate” in vari cantieri;

2. il motivo è inammissibile. Pur essendo vero che la Corte di Appello non si è pronunciata sulla istanza della allora appellante, deve tuttavia osservarsi che la Corte di Appello ha espressamente affermato che il documento numero 6 non atteneva affatto al contratto che la Longa Impianti pretendeva di aver concluso con la Elettroimpianti. Si legge infatti a pagina 3 della sentenza impugnata: “la prospettazione di parte appellante è nel senso che l’accordo di fornitura si dovrebbe desumere dal documento che viene qualificato come riconoscimento di debito (doc. 6 allegato alla memoria 183 n.2 c.p.c.) … a parte il fatto che il documento è su carta intestata della Elettroimpianti srl ma non è firmato, parte appellante nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado e nella citazione in appello ha dichiarato che era stato Diego Longa [delegato dall’amministratore unico della Elettroimpianti a gestire i contratti in essere al novembre 2018, tempo della stipula di un preliminare di vendita di quote tra le due società (v. sentenza impugnata pagina 2 e s.)] nell’interesse della Elettroimpianti srl a reperire le forniture.

Si deve allora osservare che Diego Longa poteva gestire i contratti già in essere mentre pacificamente quello in oggetto è contratto nuovo in relazione al quale non aveva potere di rappresentanza e di firma”. A fronte delle riportate affermazioni della Corte di Appello, la ricorrente non precisa, né appare con evidenza, come possa essere decisivo il capitolato della prova per giuramento decisorio tendente a far emergere il rapporto tra le fatture emesse dalla ricorrente in pagamento del preteso credito e le forniture asseritamente effettuate in esecuzione degli ordinativi di cui al documento 6 “di parte appellante”;

3. il ricorso va rigettato e la parte ricorrente va condannata alle spese; PQM la Corte rigetta il ricorso; condanna la srl Longa Impianti a rifondere alla srl Elettroimpianti le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2200,00, per compensi professionali, €200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri