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Ordinanza — n. 8005/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses heirs' appeal, upholding joint liability for bank fraud restitution under contract terms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8005/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by the heirs of the deceased against a lower court ruling ordering joint payment of restitution funds. The heirs argued that contractual clauses attempting to override the principle of pro-rata liability among co-heirs were invalid, citing specific civil code articles. The court held that such contractual derogations do not apply to obligations arising post-mortem and that the heirs remain jointly liable for the fraudulent withdrawals.

Regesto Legislator

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Art. 752, 754, 9 cod. civ.; Contractual clauses derogating from the principle of pro-rata liability among co-heirs do not apply to obligations arising after the decedent's death, maintaining joint and several liability of heirs towards third parties.

Parole chiave

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joint and several liability co-heirs pro-rata rule contractual derogation validity post-mortem obligations bank fraud restitution succession law principles civil code interpretation rendita per superstiti

Disposizioni normative citate

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Art. 752 cod. civ.
L'impugnata sentenza aggiungeva, che l’art. 752 cod.
Art. 754 cod. civ.
civ., nei rapporti interni tra i coeredi, prevede che il testatore possa derogare per i debiti ereditari al principio della responsabilità pro quota dei coeredi distribuendo diversamente con le sue ultime volontà il peso dei debiti ereditari fra i suoi successori, l'art. 754 cod.
Art. 9 del contratto di conto corrente bancario
civ., nel prevedere che gli eredi rispondono delle passività ereditarie pro quota, faceva salve le ipotesi in cui il testatore avesse disposto diversamente, e che nel caso di specie, il contratto di conto corrente stipulato tra Giordano Sabatino e la Banca prevedeva all'art. 9 n.
Art. 1295 cod. civ.
Art. 742 cod. civ.
Ed invero, poiché le obbligazioni restitutorie delle somme accreditate, senza titolo, sul conto corrente ancora intestato a Giordano Sabatino, dopo la sua morte, non erano obbligazioni esistenti al momento dell'apertura della successione, soggette in quanto tali al principio della parziarietà dell'art. 742 cod.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti in solido, se dovuto.
art. 752 cod. civ
L'impugnata sentenza aggiungeva, che l’art. 752 cod.
art. 331 c.p
Tuttavia, l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c.
art. 2043 cod. civ
art. 754 cod. civ
civ., nei rapporti interni tra i coeredi, prevede che il testatore possa derogare per i debiti ereditari al principio della responsabilità pro quota dei coeredi distribuendo diversamente con le sue ultime volontà il peso dei debiti ereditari fra i suoi successori, l'art. 754 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. 12.7.2007 n. 15592
civ., che si riferisce invece ai debiti ereditari nei confronti dei terzi (vedi in tal senso Cass. 12.7.2007 n. 15592, e più recentemente Cass.
Cass. ord. 13.9.2024 n. 24705
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8134/2019 R.G. proposto da : GIORDANO LUCIA, GIORDANO STEFANO, GIORDANO MARCOe GIORDANO LETIZIA, rappresentatie difesi dall'avvocato LUCIO TESON LUCIO, -ricorrenti- contro BPER CREDIT MANAGEMENT SC SPA, già BANCA POPOLARE DI APRILIA SPA, in persona del direttore generale Giuseppe Sibilla giusta procura speciale del notaio Franco Soli del 20.6.2017, rep. n. 46080, racc. n. 1405, rappresentat a e difeso dall'avvocato FEDERICO SAVO, -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.5476/2018 depositata il 4.9.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.3.2025dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI DI CAUSA Con decreto n. 986/2008, il Tribunale di Latina ingiungeva a Giordano Lucia, Giordano Stefano, Giordano Marco, Giordano Letizia e Giordano Tiziana, in qualità di eredi del defunto Giordano Sabatino, il pagamento in solido di € 17.380,00 oltre interessi e spese, in favore della Banca Popolare di Aprilia s.p.a., ora BPER Credit Management s.c. s.p.a., che aveva restituito all'Inps l'importo dell’indebito accreditamento sul conto corrente intestato al defunto Giordano Sabatino (morto l'8.2.2004), delle mensilità pensionistiche erogate dall'1.3.2004 all'1.8.2006 su quel conto, che erano state prelevate da persona non identificata che aveva utilizzato il bancomat intestato al defunto.

Avverso tale decreto proponevano opposizione congiuntamente gli eredi di Giordano Sabatino sopra indicati, contestando il difetto di legittimazione attiva della banca, ed il loro difetto di legittimazione passiva, trattandosi non di un'obbligazione contratta da Giordano Sabatino quando era ancora in vita, ma di un'obbligazione derivante dalla condotta illecita posta in essere dal soggetto non identificato che aveva effettuato il prelievo col bancomat intestato al defunto. Il Tribunale di Latina, nella resistenza della Banca, con la sentenza n.2599/2011, accoglieva l'opposizione, disponendo la revoca del decreto ingiuntivo, non ritenendo sussistente alcuna prova documentale del credito vantato dalla Banca, ed escludendo, in ogni caso, una responsabilità solidale degli eredi, i quali avrebbero potuto, al più, essere chiamati a rispondere del debito ereditario pro quotaex art. 752 cod. civ., e pertanto rigettava la domanda di pagamento della Banca e la condannava al pagamento delle spese processuali.

Avverso tale pronuncia proponeva appello la Banca Popolare di Aprilia s.p.a., e resistevano al gravame gli eredi del de cuius, fatta eccezione per Giordano Tiziana, che rimaneva contumace in secondo grado. Con la sentenza n. 5476/2018 del 16.3/4.9.2018, la Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione del Tribunale di Latina, confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando i coeredi in solido anche al pagamento delle spese processuali del doppio grado, ed alla restituzione a favore della Banca della somma di €4.365,64 oltre interessi legali dal 18.11.2011, che aveva loro pagato in esecuzione della sentenza di primo grado riformata.

La Corte territoriale rilevava, che dal contratto di conto corrente di corrispondenza intestato al defunto Giordano Sabatino, e dagli estratti conto regolarmente depositati dalla Banca, risultavano gli accrediti dei ratei pensionistici mensili a favore del predetto da parte dell'Inps, dal marzo 2004 all'agosto 2006, per il complessivo importo di € 17.380,00, avvenuti dopo la morte in data 8.2.2004 di Giordano Sabatino, e gli indebiti prelievi degli importi relativi, effettuati con l'utilizzo della carta bancomat intestata al defunto, presso la filiale di Campoverde, e poiché il suddetto importo complessivo era stato stornato dalla Banca a favore dell'Ente Previdenziale, veniva rigettata l'opposizione che era stata proposta dagli eredi di Giordano Sabatino.

L'impugnata sentenza aggiungeva, che l’art. 752 cod. civ., nel prevedere che gli eredi rispondono delle passività ereditarie pro quota, faceva salve le ipotesi in cui il testatore avesse disposto diversamente, e che nel caso di specie, il contratto di conto corrente stipulato tra Giordano Sabatino e la Banca prevedeva all'art. 9 n. 1 che le obbligazioni del correntista verso l’istituto di credito si intendevano assunte “in via solidale e indivisibile anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo”, con conseguente infondatezza dell'asserita parziarietà delle obbligazioni restitutorie degli eredi di Giordano Sabatino.

Avverso tale sentenza Giordano Lucia, Giordano Stefano, Giordano Marco e Giordano Letizia hanno proposto ricorso a questa Corte, notificandolo l'1.3.2019 alla BPER Credit Management S.C. SPA, affidandosi a due motivi e la Banca ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente occorre dare atto che il ricorso non è stato notificato a Giordano Tiziana, coerede di Giordano Sabatino, che insieme ai ricorrenti aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo, restando poi contumace nel giudizio di secondo grado che l'ha vista soccombente.

Tuttavia, l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. risulta superflua in ragione dell'evidente inammissibilità del ricorso, perché porterebbe solo ad una dilatazione della durata del giudizio di legittimità, senza alcun beneficio per la coerede pretermessa, che non ha inteso proporre ricorso in questa sede. E' infatti principio costantemente affermato da questa Corte (Cass. ord. 12.5.2023 n. 13036; Cass. 14.5.2014 n. 10464; Cass.17.6.2013 n. 15106; Cass. sez. un. ord. 22.3.2010 n. 6826) quello secondo cui, nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità del ricorso, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari, ai quali il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio.

1) Col primo motivo, i ricorrenti si dolgono della violazione degli artt. 456 e 2043 cod. civ. La Corte d'Appello avrebbe erroneamente qualificato l’obbligo di restituzione delle mensilità pensionistiche indebitamente accreditate sul conto corrente intestato al de cuius Giordano Sabatino come debito ereditario, omettendo di rilevare che eventuali obbligazioni sorte in seguito all’apertura della successione, avvenuta l'8.2.2004, non potevano ricadere sugli eredi di Giordano Sabatino, e non avrebbe invece ricollegato ai prelievi tramite carta bancomat, intestata al defunto, ad opera di ignoti, dei ratei pensionistici versati sul conto corrente, prelievi avvenuti dopo l'8.2.2004, la natura di obbligazione da responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ., con conseguente estraneità degli eredi a qualsivoglia posizione debitoria.

Il primo motivo va respinto, in quanto si fonda su censure direttamente fattuali, che puntano ad ottenere, in sede di legittimità, una riconduzione dell'obbligazione fatta valere dalla Banca contro gli eredi del correntista Giordano Sabatino alla condotta di abusivo prelievo ad opera di ignoti, e quindi ad un'obbligazione di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ. da essa mai invocata, anziché ad un'obbligazione diretta dei coeredi del defunto Giordano Sabatino, rimasti nella disponibilità del conto corrente intestato al defunto, sul quale sono stati indebitamente accreditati i ratei pensionistici dopo la morte di Giordano Sabatino, che la banca accreditante ha poi restituito all'Inps (sull’incensurabilità per cassazione dell’interpretazione operata dal giudice di merito, cfr.

Cass. n.2718/2017; Cass. 10.2.2015 n.2465; Cass. 3.9.2010 n. 19044; Cass. 12.7.2007 n.15604). Non si tratta qui di un'obbligazione sorta a carico del defunto, poi trasferita agli eredi secondo le regole della responsabilità pro quota dell'art. 752 cod. civ., dal momento che i ratei pensionistici in questione, sono stati indebitamente accreditati sul conto corrente ancora intestato al defunto, dopo la sua morte, e non prima, ma si tratta piuttosto di un'obbligazione sorta direttamente in capo agli eredi di Giordano Sabatino nei confronti della Banca per effetto di indebiti accreditamenti pensionistici post mortem.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, la banca, nell'ipotesi in cui abbia ricevuto dal correntista l'incarico di procedere all'accredito dei ratei di pensione erogatigli dall'Inps, può procedere al recupero delle somme corrispondenti agli accrediti di pensione eventualmente effettuati successivamente alla morte del correntista - pensionato, giacché la morte determina l'estinzione del rapporto di mandato, con conseguente mancanza di causa dei successivi accrediti, nonché lo scioglimento del rapporto di conto corrente, con relativo impedimento ed ogni ulteriore operazione (vedi in tal senso Cass. 21.4.2000 n. 5264).

In questo senso va corretta la criptica motivazione addotta dall'impugnata sentenza, comunque conforme a dirittonel dispositivo.

2) Col secondo motivo, per l'ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 752 e 1295 cod. civ. La Corte territoriale avrebbe erroneamente equiparato la clausola del contratto (art. 9 n. 1, secondo il quale “tutte le obbligazioni del Correntista verso la Banca e, in particolare, quelle dipendenti da eventuali concessioni di fido si intendono assunte, anche in caso di cointestazione del conto, in via solidale e indivisibile anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo”) stipulato tra il correntista Giordano Sabatino e la Banca, ad una disposizione testamentaria, in violazione dei principi generali dell'art. 1295 cod. civ e 752 cod. civ., che fa specifico riferimento al testatore, principi che permetterebbero di derogare alla parziarietà dell’obbligazione dei singoli coeredi, solo a fronte di una specifica disposizione testamentaria, e non di una clausola contrattuale.

Il secondo motivo di ricorso, che porrebbe la delicata questione, invero non compiutamente dedotta, che mentre l'art. 752 cod. civ., nei rapporti interni tra i coeredi, prevede che il testatore possa derogare per i debiti ereditari al principio della responsabilità pro quota dei coeredi distribuendo diversamente con le sue ultime volontà il peso dei debiti ereditari fra i suoi successori, l'art. 754 cod. civ., che si riferisce invece ai debiti ereditari nei confronti dei terzi (vedi in tal senso Cass. 12.7.2007 n. 15592, e più recentemente Cass. ord. 13.9.2024 n. 24705, che ha rinviato sulla questione a pubblica udienza anche per la valutazione della violazione del divieto di patti successori della clausola contrattuale derogatoria della parziarietà delle obbligazioni derivate degli eredi sottoscritta con terzi dal soggetto poi defunto), non contempla la deroga alla parziarietà delle obbligazioni dei coeredi verso i terzi da parte del defunto, deve ritenersi assorbito, in senso improprio , a seguito del rigetto del primo motivo, nei sensi sopra detti.

Ed invero, poiché le obbligazioni restitutorie delle somme accreditate, senza titolo, sul conto corrente ancora intestato a Giordano Sabatino, dopo la sua morte, non erano obbligazioni esistenti al momento dell'apertura della successione, soggette in quanto tali al principio della parziarietà dell'art. 742 cod. civ., ma obbligazioni sorte direttamente e personalmente in capo agli eredi di Giordano Sabatino per le quali gli stessi erano responsabili in solido, la motivazione dell'impugnata sentenza, ancora una volta esatta nel dispositivo, va in questo senso corretta, sostituendo la motivazione qui addotta al riferimento che era stato fatto all'efficacia derogatoria attribuita, rispetto alla regola della parziarietà delle obbligazioni dei coeredi, all'art. 9 del contratto di conto corrente bancario stipulato in vita da Giordano Sabatino con la banca opposta.

Il ricorso va, dunque, respinto. I ricorrenti vanno condannati in solido, in base alla soccombenza, al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo in favore della controricorrente. Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti in solido, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, rigetta il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo di Giordano Lucia, Giordano Stefano, Giordano Marco e Giordano Letizia, e li condanna in solido al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese ed €2.500,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%. Dà atto che suss