Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of settlement. The appellant, a liquidated waste management consortium, challenged a lower court judgment against four individuals but remained silent on the settlement offer. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27444/2021 R.G. proposto da : CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI AVELLINO 2 IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato DE NISCO VINCENZO (DNSVCN68C28A662Q) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro IUORIO ANTONELLA, SAMPIETRO ILARIA, SAMPIETRO LUIGIA, SAMPIETRO FABRIZIO, elettivamente domiciliate in Ariano Irpino Via XXV Aprile N°18/20-21, presso lo studio dell’avvocato IUORIO MARIO (RIUMRA69A07A509Y) che le rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.2929/2021 depositata il 26/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge