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Decreto — n. 7861/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, causing procedural extinction of the case.

Numero d'incarto Decreto — n. 7861/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal filed by Domenico Iacopino against Gaetano Morabito was declared extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The court noted that no defense activity was conducted by the respondent, resulting in no cost allocation. Consequently, the judgment extinguished the proceedings under Article 391 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: A cassation appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal's communication.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to respond deadline procedural abandonment Code of Civil Procedure statutory time limit garanzia per i difetti della cosa difetti materiali qualità attesa

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
8517/2023R.G., relativo al ricorso proposto da: IACOPINO DOMENICO + 1,difesi come in atti ; contro MORABITO GAETANO + 1, (intimati); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
8517/2023R.G., relativo al ricorso proposto da: IACOPINO DOMENICO + 1,difesi come in atti ; contro MORABITO GAETANO + 1, (intimati); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 8517/2023R.G., relativo al ricorso proposto da: IACOPINO DOMENICO + 1,difesi come in atti ; contro MORABITO GAETANO + 1, (intimati); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 21/03/2