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Ordinanza — n. 7850/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses usucapion appeal due to parties' agreement and withdrawal of third-party creditor claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7850/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the subject matter of the dispute extinguished following a mediation agreement and the withdrawal of claims by third-party creditors. The plaintiffs sought usucapion of a property, but the third party, Pignatelli Giovanni, intervened to contest possession as illegitimate. The court ruled that the mediation agreement and the subsequent withdrawal of the third party's intervention by their heirs eliminated any remaining legal conflict.

Regesto Legislator

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Art. 384, comma 3, c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: When parties reach a mediation agreement satisfying all claims, the court must declare the subject matter of the dispute extinguished and allocate costs accordingly, rendering further litigation unnecessary.

Parole chiave

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cessazione materia contendere usucapione immobile accordo negoziale mediazione terzo intervenuto creditore compensazione spese giudizio rinuncia all'eredità rinuncia all'espropriazione sequestro di beni immobili

Disposizioni normative citate

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Art. 384, comma 3, c.p.c.
e le osservazioni depositate dai ricorrenti e dal controricorrente Venuto Natale a seguito della concessione del termine di cui all’art. 384, comma 3, c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
In dipendenza dell’adottata pronuncia non trova applicazione il disposto dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 380-bis c.p
Il Consigliere delegato della Sezioneha proposto definirsi il ricorso ai sensidell'art. 380-bis c.p.c., ravvisando l’inammissibilità o, comunque, la manifesta infondatezza di tutti i motivi.

Giurisprudenza citata

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Cass. SU n. 8980/2018
Cass. SU n. 8980/2018 e Cass.
Cass. n. 10483/2023
8980/2018 e Cass. n. 10483/2023 sugli effetti della definizione della lite in esito ad accordo negoziale), anche in virtù della suddetta sopravvenuta rinuncia delle eredi dell’intervenuto creditore pignoratizio alle loro pretese.
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Testo completo

difesi dall’Avv. Fulvio Romeo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma, via Manlio Torquato, n. 14; -ricorrenti- contro PIGNATELLI BARBARA e SCAPPATICCI MARIA CIVITA, quali eredi di Pignatelli Giovanni, rappresentate e difese dall’Avv. Vanessa Properzi ed elettivamente domiciliate presso il suo studio, in Roma, al piazzale Benito Juarez n. 10; -controricorrenti - e R.G.N. 6817/2022 C.C. 6/11/2024 DIRITTI REALI VENUTO NATALE, rappresentato e difeso dall’Avv. Simona Carloni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, alla Via Monte Santo, n. 2; -controricorrente - Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 5708/2021, pubblicata il 18 agosto 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 novembre 2024 dal Consigliere relatore Aldo Carrato; lettela memoria delle parti ricorrenti depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. e le osservazioni depositate dai ricorrenti e dal controricorrente Venuto Natale a seguito della concessione del termine di cui all’art. 384, comma 3, c.p.c.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione ritualmente notificato Funghini Attilio e Venuto Angela convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, Venuto Natale al fine di sentir accertare l’intervenuta usucapione della complessiva quota di ½, per quote di ¼ ciascuno, dell’immobile sito in Roma, via Manlio Torquato n. 14, piano 3, interno 15, distinto al NCEU partita 75782, foglio 904, part.lla 230 sub 13.A. Il Venuto Natale si costituiva in giudizio ed aderiva alla domanda attorea richiamando anche apposito accordo intervenuto tra le parti con il quale, in esito a procedimento di mediazione, aveva riconosciuto il diritto reclamato dagli attori.

Con atto del gennaio 2014 interveniva in giudizio il terzo Pignatelli Giovanni, nella qualità di creditore procedente nei confronti di Mescolini Olga (genitrice dei due Venuto) in forza di pignoramento immobiliare del 22 aprile 1993 eseguito su 7/12 della quota all’epoca di sua proprietà, instando per il rigetto della pretesa attorea sul presupposto che il loro possesso – ove comprovato – avrebbe dovuto essere ritenuto illegittimo e clandestino e, perciò, inidoneo ai fini dell’usucapione e sicuramente non opponibile allo stesso creditore.

L’adito Tribunale di Roma, con sentenza n. 8362/2016, rigettava la domanda degli attori e regolava le complessive spese giudiziali.

2. Decidendo sull’appello formulato dagli stessi attori soccombenti, la Corte di appello di Roma, nella resistenza dell’appellato Pignatelli Giovanni (cui successivamente erano subentranti gli eredi Pignatelli Barbara e Scappaticci Maria Civita) e nella contumacia dell’altro appellato Venuto Natale, con sentenza n. 5708/2021, rigettava il gravame, condannando gli appellanti alla rifusione delle spese del grado in favore dei citati eredi del Pignatelli Giovanni. A fondamento dell’adottata decisione la Corte laziale, previa conferma dell’ammissibilità dell’intervento in giudizio del terzo creditore Pignatelli Giovanni, ravvisava l’infondatezza degli altri motivi di gravame, condividendo la motivazione del giudice di primo grado sul mancato raggiungimento della prova della intenzione manifesta degli appellanti di escludere l’altro comproprietario dal possesso del bene comune, ravvisando l’inidoneità allo scopo anche del richiamato accordo negoziale concluso in sede di mediazione nel maggio 2011.

4. Contro la suddetta sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi (di cui i primi due suddivisi in due sub-censure), Funghini Attilio e Venuto Angela. Hanno resistito con un congiunto controricorso gli intimati Pignatelli Barbara e Scappaticci Maria Civita e, con un separato controricorso, Venuto Natale.

5. Il Consigliere delegato della Sezioneha proposto definirsi il ricorso ai sensidell'art. 380-bis c.p.c., ravvisando l’inammissibilità o, comunque, la manifesta infondatezza di tutti i motivi.

6. I ricorrenti, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, hanno chiesto la decisione del ricorso in virtù del comma 2 dell’indicato art. 380-bis c.p.c.

7. Il giudizio è stato, conseguentemente, fissato per l'adunanza camerale nelle forme dell’art. 380-bis.1. c.p.c.

8. Con ordinanza interlocutoria n. 32220/2024, essendosi venuta a porre la questione della configurabilità o meno di una sopravvenuta cessazione della materia del contendere, tenuto conto della intervenuta rinuncia dei controricorrenti eredi del terzo creditore intervenuto nei gradi di merito e della non opposizione dell’altro controricorrente Venuto Natale alla domanda di usucapione dei ricorrenti, è stato concesso alle parti –ai sensi dell’art. 384, comma 3, c.p.c. – un termine per il deposito di eventuali osservazioni sulla suddetta questione rilevata d’ufficio (memorie poi presentate sia dai ricorrenti principali che dal controricorrente Venuto Natale), riservando all’esito la decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Rileva il collegio che sussistono, nella fattispecie, i presupposti per pervenire alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso proposto da Funghini Attilio e Venuto Angela, in conformità alla loro stessa richiesta (a cui ha aderito anche il controricorrente Venuto Natale) formulata nelle osservazioni depositate ai sensi del richiamato art. 384, comma 3, c.p.c. Invero, tale definizione del presente giudizio trova giustificazione nella produzione degli effetti delle condizioni stabilite (dagli stessi ricorrenti e dal controricorrente Venuto Natale) nel verbale di mediazione (debitamente sottoscritto) dell’8 maggio 2011 con la presenza di apposito notaio e poi omologato con decreto giudiziale del 28 giugno 2011 (verbale di accordo negoziale peraltro reiterato in data 10 febbraio 2025), nonché nella sopravvenuta circostanza che le intimate-controricorrenti Pignatelli Barbara e Scappaticci Maria Civita (eredi del terzo Pignatelli Giovanni, quale terzo intervenuto nei gradi di merito, nella qualità di creditore che aveva proceduto a pignoramento su porzione del bene oggetto della domanda di usucapione appartenente all’epoca alla comproprietaria Mescolini Olga) hanno – a mezzo del loro difensore nominato con procura speciale – rinunciato, con il controricorso dalle stesse depositato, all’intervento spiegato dal loro dante causa in giudizio (e, quindi, anche a tutte le difese successive) per avvenuto soddisfacimento dei loro diritti di credito (invocando, altresì, la compensazione delle spese di lite).

Pertanto, in conseguenza di questo sviluppo processuale, deve ritenersi ormai insussistente ogni situazione di contrasto tra le parti (v. Cass. SU n. 8980/2018 e Cass. n. 10483/2023 sugli effetti della definizione della lite in esito ad accordo negoziale), anche in virtù della suddetta sopravvenuta rinuncia delle eredi dell’intervenuto creditore pignoratizio alle loro pretese. Ciò legittima la dichiarazione di intervenuta cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso in questione, con la conseguente compensazione integrale delle spese di questo giudizio tra tutte le parti (proprio in ragione dell’epilogo del processo determinato dalla concorde volontà delle parti stesse).

In dipendenza dell’adottata pronuncia non trova applicazione il disposto dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa per intero le spese del presente giudizio fra tutte le parti. Così deciso, in Roma, in data 6 novembre 2024 e, a seguito di riconvocazione in prosecuzione della camera di consiglio, in da