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Decreto — n. 7786/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction and costs award.

Numero d'incarto Decreto — n. 7786/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The procedural outcome was the automatic withdrawal of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the appellant was ordered to pay the procedural costs totaling €1,700.00 to the opposing parties.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 1 e 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within 40 days constitutes a waiver, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal extinction 40 day deadline waiver of appeal procedural costs award Code of Civil Procedure inattività successiva alla sospensione ritardi procedurali inosservanza del termine legale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 1 c.p.c.
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
- intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione;atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. n. 19193/2024 proposto da. MARZI ROSANNA; - ricorrente – contro U.T.G. di AREZZO, in persona del Prefetto pro tempore , e AGENZIA delle ENTRATE, in persona del legale rappresentante p.t.; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 303/2024 del Tribunale di Arezzo, pubblicata il 13 marzo 2024. Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti costituite; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione;atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. -alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico della parte ricorrente che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo;

P.Q.M.

Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, dei compensi del presente procedimento, liquidati in complessivi euro 1.700,00, oltre eventuali spese prenotate a debito. Roma, 19 marz