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Decreto — n. 7773/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal by appellant; respondent not adhering to withdrawal; costs awarded to respondent.

Numero d'incarto Decreto — n. 7773/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation appeal was extinguished because the appellant withdrew the request within the statutory period, while the respondent failed to formally adhere to this withdrawal. The court ruled that despite the withdrawal, the respondent must bear the litigation costs as they did not explicitly accept the appellant's decision to drop the case. Consequently, the judgment declared the proceedings terminated and ordered the appellant to pay the respondent's legal fees.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings, but if the respondent does not adhere to the withdrawal, the appellant remains liable for the respondent's litigation costs.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal of appeal adhesion to withdrawal litigation costs extinction of proceedings condono delle spese procedurali rinuncia al dibattimento orale rinuncia al reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
art. 380-bis c.p
22934/2024R.G., relativo al ricorso proposto da: MONTANA ANTONINO + 1,difesi come in atti ; contro LA MARCA GERLANDO + 1,difesi come in atti ( controricorrent i ) ; MURENA CARMELO + 1, (intimati); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
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Testo completo

CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 22934/2024R.G., relativo al ricorso proposto da: MONTANA ANTONINO + 1,difesi come in atti ; contro LA MARCA GERLANDO + 1,difesi come in atti ( controricorrent i ) ; MURENA CARMELO + 1, (intimati); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; Considerato che il difensore dei ricorrenti ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso del 26.02.2025, del cui deposito è stata data comunicazione alla parte controricorrente, a cura della cancelleria, in data 26.02.2025; Ritenuto che la parte controricorrente non ha fatto pervenire dichiarazione di adesione alla rinuncia e che, pertanto, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 (mille) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma