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Decreto — n. 7744/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to respond to court's proposal for case settlement within forty days.

Numero d'incarto Decreto — n. 7744/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the applicant failed to respond to the court's proposal for settlement within the statutory forty-day period. The applicant, representing Immobili Gest Service, did not request a decision on the proposal, while the controricorrents argued for the dismissal based on this procedural inaction. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the applicant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a proposal for settlement within forty days constitutes a deemed waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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deemed withdrawal of appeal proposal for settlement extinction of proceedings forty day period litigation costs allocation spese di difesa liquidazione degli onorari difensivi assunzione delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, second paragraph, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, second paragraph, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6234/2024 R.G. proposto da : IMMOBIL GEST SERVICE DI NARDULLI FILIPPO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE, 49, presso lo studio dell’avvocato BOTZIOS PAOLO (BTZPLA65S13H501R) rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCIONE EUSTACHIO MAURO (FRNSCH57C04D547V) -ricorrente- contro PALMIERI NICOLA, TARTARO LEONARDA, elettivamente domiciliati in GRAVINA IN PUGLIA VIA MAMELI, 14, presso lo studio dell’avvocato LAGRECA ANGELA LILIANA (LGRNLL81C58A662R) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.1277/2023 depositata il 31/08/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatari