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Ordinanza — n. 7635/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7635/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7635/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso10690-2019 proposto da: TURRI GUGLIELMO, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore di C.S. DI TURRI GUGLIELMO C. S.N.C., CAMANNI ALBA e TURRI ALESSANDRO, in proprio e quali soci della predetta società, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE n. 16, presso l’avv. PAOLO BONAIUTI, che li rappresenta e difende in unione di delega con l’avv. ALBERTO LONGO -ricorrenti - contro CONDOMINIO ELLEUNO –intimato – avverso la sentenza n. 205/2019 della CORTE DI APPELLO di MILANO, depositata il 17/01/2019; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva;

Regesto Legislator

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art. 369 c.p; Ordinanza — n. 7635/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudiziodi legittimità. Stante il tenore della pronuncia, vadato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

Parole chiave

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prestazioni edilizie clausola d'architetto aggiudicazione d'appalto edile sussidio per la costruzione urbanizzazione particolare diritto alla riparazione dell'opera

Disposizioni normative citate

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art. 369 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE In via preliminare e assorbente rispetto all’esame dei motivi, occorre rilevare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369 comma 2 n.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso10690-2019 proposto da: TURRI GUGLIELMO, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore di C.S. DI TURRI GUGLIELMO C. S.N.C., CAMANNI ALBA e TURRI ALESSANDRO, in proprio e quali soci della predetta società, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE n. 16, presso l’avv. PAOLO BONAIUTI, che li rappresenta e difende in unione di delega con l’avv. ALBERTO LONGO -ricorrenti - contro CONDOMINIO ELLEUNO –intimato – avverso la sentenza n. 205/2019 della CORTE DI APPELLO di MILANO, depositata il 17/01/2019; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva;

FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato l’8.4.2014 la società CS di Turri Guglielmo C. S.n.c. evocava in giudizio il Condominio Elleuno innanzi il Tribunale di Busto Arsizio, invocando l’accertamento negativo della debenza di alcune somme relative al contributo per alcuni lavori interessanti le facciate dell’edificio condominiale e la condanna dell’ente di gestione alla restituzione dell’importo di € 22.154,10, sul presupposto che le opere costituissero innovazione gravosa o voluttuaria, nonché la dichiarazione di nullità o inesistenza delle delibere dell’assemblea condominiale con le quali era stato autorizzato l’intervento.

In subordine, chiedeva rideterminarsi il contributo dovuto e comunque la condanna del Condominio al risarcimento del danno derivante dalla scorretta esecuzione dei lavori. Si costituiva l’ente di gestione, resistendo alla domanda. Nelle more, il Condominio chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo nei confronti della società CS di Turri Guglielmo C. S.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili Turri Guglielmo, Tullio Alessandro e Camanni Alba; gli ingiunti proponevano opposizione avverso detto provvedimento e la causa veniva riunita a quella originariamente proposta dalla predetta società.

Con sentenza n. 277/2017 il Tribunale rigettava la domanda di accertamento negativo proposta da CS di Turri Guglielmo C. S.n.c. e l’opposizione a decreto ingiuntivo introdotta dalla medesima società e dai soci illimitatamente responsabili, ma condannava il Condominio al risarcimento del danno derivante dalla non corretta esecuzione delle opere, nella misura di € 400 oltre iva, interessi e rivalutazione. Con la sentenza impugnata, n. 205/2019, la Corte di Appello di Milano rigettava il gravame proposto da CS di Turri Guglielmo C. S.n.c., Turri Guglielmo, Tullio Alessandro e Camanni Alba avverso la decisione di prime cure.

La Corte distrettuale, confermando la pronuncia del Tribunale, riteneva che le opere oggetto della domanda di accertamento negativo non costituissero innovazione gravosa o voluttuaria e dava atto che le stesse erano state discusse ed autorizzate in diverse assemblee condominiali, le cui deliberazioni, non affette da nullità, non erano state tempestivamente impugnate. Il giudice di secondo grado evidenziava anche che l’assenza di vizi idonei a determinare la nullità delle predette deliberazioni, riscontrata già dal Tribunale, non fosse stata contestata dagli appellanti con specifico motivo di appello, e dunque che sul punto si fosse formato il giudicato.

In ogni caso, la Corte distrettuale richiamava anche le conclusioni della C.T.U. esperita in prime cure, che, appunto, avevano escluso la natura voluttuaria dell’intervento deliberato in sede assembleare. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione CS di Turri Guglielmo C. S.n.c., Turri Guglielmo, Tullio Alessandro e Camanni Alba, affidandosi a tre motivi. Il Condominio Elleuno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimitàdell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha anche depositato memoriae atti.

RAGIONI DELLA DECISIONE In via preliminare e assorbente rispetto all’esame dei motivi, occorre rilevare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369 comma 2 n. 2 cpc., per avere la parte ricorrente dichiarato che la sentenza impugnata è stata notificata in data 30 gennaio 20 19 (cfr. pag. 2 del ricorso), omettendo però di produrre la copia del provvedimento munito della relata di notifica, rinvenendosi nel fascicolo solamente copia autentica della sentenza. Solo in data 10 gennaio 2025, e dunque ben oltre il termine di cui all’art. 369 c.p.c., i ricorrenti hanno provveduto a depositare la copia notificata della sentenza impugnata, ma tale iniziativanon sana il vizio di improcedibilità, collegato ope legis al mancato deposito della detta copia nel termine previsto per l’iscrizione al ruolo del ricorso in Cassazione (in termini, v.

Cass., Sez. U., Sentenza n. 21349 del 06/07/2022). Né, infine, soccorre il principio (affermato da Cass. 17066/2013; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019 Rv. 653711) che esenta dalle formalità di deposito della copia notificata nel solo caso di intervallo, tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso, inferiore al termine breve, visto che tale intervallo è, nella specie, ben maggiore (sentenza pubblicata il 17.1.2019 e ricorso notificato il 29.3.2019: cfr. anche cfr. Cass., Sez. U., Sentenza n. 21349 del 06/07/2022, cit.; in senso conforme, cfr.

Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021, Rv. 661874). Sulla non emendabilità della dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, quale espressione di “autoresponsabilità” della parte, cfr. Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021, Rv. 661874). Infine, ma solo per completezza, va aggiunto che secondo la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (sentenza del 23 maggio 2024, Ricorso n. 37943/17; sentenza del 28 ottobre 2021, Ricorso n. 55064/11 e altri), l’osservanza dell’obbligo di depositare la relazione di notificazione entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, ai sensi dell’articolo 369 comma 1 del codice di procedura civile, giacché consente alla Corte di cassazione di adottare una decisione sulla procedibilità del ricorso nella fase iniziale del procedimento grazie a una procedura accelerata, non costituisce un impedimento sproporzionato tale da compromettere la sostanza stessa del diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti garantito dall’articolo 6 § 1 della Convenzione.

Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudiziodi legittimità. Stante il tenore della pronuncia, vadato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso ar