Cassation appeal dismissed due to voluntary withdrawal by the appellant, extinguishing the proceedings under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the case. ILVA GLASS SPA voluntarily renounced the cassation request against Av Project Srl and others, a move accepted by the opposing parties. Consequently, the court ruled that no further proceedings were necessary and the litigation was terminated without addressing the merits of the dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.: The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the proceedings, and the court must issue a decree declaring the case extinct without ruling on litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
DECRETO sul ricorso proposto da: ILVA GLASS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato ALDO VALENTINI; -ricorrente - contro AV PROJECT SRLIN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, AF HOLDING SRL, in persona de l legal e rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’avvocato ERMINIO TORELLA; -controricorrenti – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli n . 2447/2024pubblicata in data 4 giugno 2024 ; IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da ILVA GLASS SPA , accettata dallecontroricorrenti; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia