Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal of the lawsuit by the appellants.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct following the formal withdrawal of the lawsuit by the appellants. The procedural outcome was a decree of extinction under Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure, as the appellants explicitly renounced their request for review. Consequently, the court found no need to examine the merits of the dispute between the liquidators and the opposing parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The cassation procedure is extinguished when the appellant formally renounces the appeal, thereby terminating the judicial process without a substantive ruling on the merits.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
DECRETO sul ricorso proposto da: CORTI FRANCO, CORTI ORAZIO,AGRARIA LUCCIANA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato LOREDANA GIUGGIOLI; -ricorrenti - contro BCC NPLS 2019 SRL, e per essa la mandatariaDOVALUE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANCARLO POGGIALI CANDIDI TOMMASI CRUDELI; -controricorrente – nonché contro BANCA CRAS – CREDITO COOPERATIVO TOSCANA UMBRIA SOC. COOP., CORTI ANTONELLA, DONATI LUIGI, MINI BENITO; -intimati – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Firenze n.480/2024pubblicata in data 12 marzo 2024 ;
IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da CORTI FRANCO, CORTI ORAZIO, AGRARIA LUCCIANA SRL IN LIQUIDAZIONE, accettata dalla controricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere