Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for case settlement within the statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for settlement within the required forty-day period. The appellant, Roma SRL, had not requested a decision on the proposal despite the lapse of the statutory time limit. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for settlement within the prescribed period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5112/2024 R.G. proposto da : ROMA SRL, elettivamente domiciliata in MONZA VIA SAN GIOVANNI BOSCO N. 5, presso lo studio dell’avvocato ZIMBALDI ANDREA AUGUSTO (ZMBNRG66P26F704E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGEDI ITALIA SRL, elettivamente domiciliata in MILANO VIA VINCENZO MONTI 15, presso lo studio dell’avvocato BOLONDI ANTONIO GIACOMO M. (BLNNNG64R08F205J) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato TAGLIORETTI FORTUNATO (TGLFTN51S07B300E) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.3646/2023 depositata il 28/12/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di le