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Decreto — n. 7574/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to withdrawal of suit, ordering appellant to pay litigation costs.

Numero d'incarto Decreto — n. 7574/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the proceedings extinguished following the appellant's formal withdrawal of the appeal. The lower court had previously ruled on the merits, but the appellant voluntarily renounced the right to contest the decision. Consequently, the court ordered the appellant to bear the litigation costs for both parties.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the proceedings, and the appellant is condemned to pay the litigation costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs Cassation Court civil procedure ritiro dell'istanza giudiziaria conseguenze del ritiro rinuncia al diritto

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod.
d.lgs. n. 149 del 2022
d.lgs n. 40 del 2006
15 del d.lgs n. 40 del 2006;
art. 391 cod. proc. civ
civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.
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Testo completo

DECRETO sul ricorso proposto da: CINCOLA’ MARCO, BEDNAREK LIDIA TERESA, rappresentati e difesi dall’avvocato LUANA SANDRONI; -ricorrenti - Contro ROSSI MASSIMILIANO, ROSSI MARIA MATILDE, rappresentati e difesi dall’avvocato FABIO OLIVIERI; ROSSI SERGIO, rappresentato e difeso dall’avvocato SARAH MEDORI; SANTIROCCO MARCO, rappresentat o e difes o dall’avvocato MASSIMO RICCI; -controricorrenti – per la cassazione del l a sentenza del la Corte d’Appello di Ancona n.1374/2022pubblicata in data 28 ottobre 2022 ; Ilpresidente titolare letta la rinuncia al ricorso propost o da CINCOLA’ MARCO, BEDNAREK LIDIA TERESA; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richi esti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;

PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1200,00 + 200,00 per esborsi per ciascuna parte controricorrente. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia f