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Decreto — n. 7570/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal declaring civil proceedings extinguished due to voluntary withdrawal by both parties.

Numero d'incarto Decreto — n. 7570/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil proceedings extinguished following the voluntary withdrawal of appeals by both the appellant and the respondent. The lower court's judgment was superseded when the parties formally renounced their rights to continue the litigation under the Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled that no further action was necessary regarding the case or litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; When both parties in a cassation appeal voluntarily withdraw their requests, the proceedings are extinguished by decree without further adjudication on merits or costs.

Parole chiave

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voluntary withdrawal extinction of proceedings cassation appeal joint renunciation civil procedure code condono delle spese procedurali compensazione nel fallimento desistenza dall'azione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod.
Art. 15 d.lgs n. 40 del 2006
civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n.
Art. 391, quarto comma c.p.c.
civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art.
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Testo completo

DECRETO sul ricorso proposto da: SCIARRA CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO MESSICO 7, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO TEDESCHINI che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro GRECO MARIA ROSARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLITUNNO 2, presso lo studio dell’avvocato STEFANO GREGORIO, che la rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale – per la cassazione dell ’ordinanza del Tribunale di Roma resa nel giudizio n.rg.26965/2018pubblicata in data 17 gennaio 2020 ; IlPresidente titolare Letti gli atti di rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale el’a desione d el la controricorrent e ; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che l e rinunc e a i ricors i ha nno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;

PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia