Italian Supreme Court dismisses appeal as CONSOB withdrew the lawsuit, extinguishing the proceedings by decree.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished following CONSOB's formal withdrawal of the lawsuit. CONSOB, the complainant, voluntarily renounced the proceedings against defendant Raffaele Ricci, citing the procedural requirements for withdrawal under the Code of Civil Procedure. The court accepted the withdrawal as valid and issued a decree to terminate the case without addressing the merits of the dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, Art. 391 c.p.c.; The withdrawal of a cassation appeal by the complainant extinguishes the proceedings, and the court must declare the case extinct by decree without ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
DECRETO sul ricorso proposto da: CONSOB -COMMISSIONE NAZIONALE PER LA SOCIETÀ E LA BORSA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, in ROMA, presso la propria sede, VIA GIOVANNI BATTISTA MARTINI 3, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA LETIZIA ERMETES, PAOLO PALMISANO, EMANUELA GARZIA; -ricorrente - contro RICCI RAFFAELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN CIPRIANO 43, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO COLOMBO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato VITTORIO PISAPIA; -controricorrente – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano n.3401/2020pubblicata in data 17 dicembre 2020 ;
IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da CONSOB , accettata da l controricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che s