Cassation court dismisses appeal due to withdrawal of suit, ordering costs against appellants under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the proceedings extinguished following the appellants' formal withdrawal of their appeal. The appellants, representing the deceased Molfese, had previously lost at the Milan Court of Appeal, but subsequently submitted a valid renunciation of the recourse. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellants to pay the litigation costs totaling 1,400 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the proceedings, and the appellant bears the litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
DECRETO sul ricorso proposto da: MOLFESE FRANCESCO, deceduto nelle more del giudizio e per lui in qualità di eredi DIEGO MOLFESE e DANIELA GIUSEPPINA MOLFESE, rappresentati e difesi dall’avvocato DIEGO MOLFESE; -ricorrenti - Contro CONDOMINIO DI VIA GIULIO ROMANO 21, in persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI PAISIELLO 20, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BELLOMO, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO PEPE; -controricorrente – per la cassazione del l a sentenza del la Corte d’Appello di Milano n.430/2019pubblicata in data 30 gennaio 2019 ;
Ilpresidente titolare letta la rinuncia al ricorsoproposta da DIEGO MOLFESE e DANIELA GIUSEPPINA MOLFESE; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richi esti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Condanna partericorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1200,00 + 200,00 per esborsi. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia