Cassation appeal dismissed by decree due to formal withdrawal of the lawsuit by the appellant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the litigation extinguished via a decree following the appellant's formal withdrawal of the appeal. The appellant, Francesco Favotto, voluntarily renounced the recourse against CONSOB, citing the procedural requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court found no need to address the merits of the case or allocate litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of a cassation appeal by the appellant extinguishes the proceedings, obviating any further judicial intervention or cost allocation.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
DECRETO sul ricorso proposto da: FAVOTTO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SPALLANZANI 22, presso lo studio dell’avvocato VALERIO PESCATORE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO DELLE MONACHE; -ricorrente - contro CONSOB -COMMISSIONE NAZIONALE PER LA SOCIETÀ E LA BORSA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, in ROMA, presso la propria sede, VIA GIOVANNI BATTISTA MARTINI 3, rappresentata e difesa dagli avvocati GIANFRANCO RANDISI e MARIA GIOCONDA DE GAETANO POLVEROSI; -controricorrente – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Venezia n.91/2019pubblicata in data 15 gennaio 2019 ;
IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da FAVOTTO FRANCESCO, accettata dalla controricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che