Italian Supreme Court dismisses appeal due to voluntary withdrawal of the lawsuit by the appellant parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal proceedings extinguished following the appellant's formal withdrawal of the lawsuit. The parties involved were port service companies challenging a bankruptcy administration's decision, but they voluntarily abandoned their request for cassation review. The court ruled that the withdrawal met all procedural requirements under the Civil Code, thereby terminating the case without addressing the merits of the dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the proceedings, and no provision is made regarding litigation costs when the appeal is abandoned.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
DECRETO sul ricorso proposto da: MAGAZZINI GENERALI SCARL, O.S.P. OPERAZIONI SERVIZI PORTUALI SRL, RETE ZEFIRO, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 32, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FISCHIONI, rappresentate e difese dall’avvocato GERLANDO GIACCONE; -ricorrenti - contro CURATELA FALLIMENTARE DEL FALLIMENTO DELLA ELIOCENTRICA SRL, in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CERVETERI 12, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA SESTINI che la rappresenta e difende; -controricorrente – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Palermo n.1767/2022pubblicata in data 26 ottobre 2022 ;
IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da MAGAZZINI GENERALI SCARL, O.S.P. OPERAZIONI SERVIZI PORTUALI SRL, RETE ZEFIRO, accettata dalla controricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che