Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished because the primary appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Fortunato Achille, had filed a conditional incidental appeal against Gestur 2000 S.R.L., but neither party sought a ruling after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the primary appeal was deemed withdrawn, rendering the incidental appeal ineffective and ordering the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the deemed withdrawal of the primary appeal and the extinction of the entire proceeding.
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CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 16323/2021R.G., relativo al ricorso proposto da: FORTUNATO ACHILLE,difeso come in atti ; contro GESTUR 2000 S.R.L., difes a come in atti ( controricorrent e e ricorrente incidentale condizionata); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza chené la parte ricorrente principale, né la parte ricorrente incidentale condizionataabbiano chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale deve intendersi rinunciato, con conseguente inefficacia del ricorso incidentale condizionato,e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma,