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Decreto — n. 7454/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 7454/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal's communication. The appellant, Francesca Scuderi, challenged a decree against Ernesto Blangiforti and the Sicilian Regional Economic Assessment Office, but remained silent after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for judgment within the statutory period results in the deemed waiver of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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deemed waiver of appeal statutory response deadline extinction of proceedings Civil Procedure Code non-compliance with time limits condono delle spese procedurali abbandono definitivo del procedimento rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
– ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CATANIA (intimato); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
– ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CATANIA (intimato); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 25982/2022R.G., relativo al ricorso proposto da: SCUDERI FRANCESCA,difesa come in atti ; contro BLANGIFORTI ERNESTO,difeso come in atti ( controricorrent e ) ; ASSESSORATO REGIONALE SICILIANO DELL’ECONOMIA – SERVIZIO DEMANIO, difeso come in atti (controricorrente); I.A.C.P. – ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CATANIA (intimato); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore d i ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma,