Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 7428/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 7428/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The parties had previously reached a settlement agreement, which the lower court offered for formalization, but the appellant remained silent. Consequently, the court ruled that the appellant's silence constituted a formal renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Silence by the appellant regarding a settlement proposal submitted by the lower court within the 40-day period constitutes a formal renunciation of the cassation appeal, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction settlement proposal silence 40 day response period formal renunciation appeal Italian Civil Procedure Code restituzione di prestazioni complementari spese di esecuzione calcolo dell'indennità risarcitoria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5604/2024 R.G. proposto da : KUMMER STEFANO MARCO, KUMMER MELISSA, KUMMER CARLO ALBERTO, elettivamente domiciliati in BOLOGNA Via Berengario da Carpi, presso lo studio dell’avvocato MANSUELLI FERDINANDO (MNSFDN57T07A944X) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro KUMMER MARINA, elettivamente domiciliata in BOLOGNA VIA BELFIORE 4, presso lo studio dell’avvocato DORE CHIARA (DROCHR57M54A944B) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.2454/2023 depositata il 13/12/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.