Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The parties had previously reached a settlement agreement, which the lower court offered for formalization, but the appellant remained silent. Consequently, the court ruled that the appellant's silence constituted a formal renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Silence by the appellant regarding a settlement proposal submitted by the lower court within the 40-day period constitutes a formal renunciation of the cassation appeal, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5604/2024 R.G. proposto da : KUMMER STEFANO MARCO, KUMMER MELISSA, KUMMER CARLO ALBERTO, elettivamente domiciliati in BOLOGNA Via Berengario da Carpi, presso lo studio dell’avvocato MANSUELLI FERDINANDO (MNSFDN57T07A944X) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro KUMMER MARINA, elettivamente domiciliata in BOLOGNA VIA BELFIORE 4, presso lo studio dell’avvocato DORE CHIARA (DROCHR57M54A944B) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.2454/2023 depositata il 13/12/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.