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Decreto — n. 7418/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing procedural extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 7418/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation appeal was extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Trust Cristina, did not act to preserve the right to have the case heard, while the opposing party, Roberto Vitangeli, sought the dismissal. The court ruled that the silence constituted a waiver of the appeal under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation proposal within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to request decision forty day period waiver of appeal procedural dismissal compensazione nel fallimento rinuncia a pretese di salario ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
4783/2021R.G., relativo al ricorso proposto da: TRUST CRISTINA,difeso come in atti ; contro VITANGELI ROBERTO + 1,difesi come in atti ( controricorrent i ) ; COGNINI DORIANA + 1, (intimati); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
4783/2021R.G., relativo al ricorso proposto da: TRUST CRISTINA,difeso come in atti ; contro VITANGELI ROBERTO + 1,difesi come in atti ( controricorrent i ) ; COGNINI DORIANA + 1, (intimati); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 4783/2021R.G., relativo al ricorso proposto da: TRUST CRISTINA,difeso come in atti ; contro VITANGELI ROBERTO + 1,difesi come in atti ( controricorrent i ) ; COGNINI DORIANA + 1, (intimati); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 (mille) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di legge. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma,