Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case termination within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory 40-day period. The proceedings involved a dispute between the Russo family and Alberto Russo, where the lower court had issued a judgment on May 23, 2024. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellants to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis comma 2 c.p.c.; Art. 391 comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within the prescribed term results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20219/2024 R.G. proposto da: RUSSO VINCENZO, RUSSO PASQUALE, RUSSO ASSUNTA, elettivamente domiciliati in Carinola Via 4 Novembre 154 dom. dig., presso lo studio dell’avvocato Rosa Di Maio (DMIRSO73T43B781W) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Luigi Iannettone (NNTLGU54P07B781A). -ricorrenti – Contro RUSSO ALBERTO, elettivamente domiciliato in Roma Via S. Tommaso d’Aquino 83, presso lo studio dell’avvocato Nicola Marazzita (MRZNCL65R01H383O) rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Monaco (MNCNRC67H19I234P), Pietro Le Rose (LRSPTR67C18H383Z). -controricorrente – avverso la sentenza n. 2268/2024 emessa dalla Corte d’appello di Napoli il 23/05/2024.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-biscomma 2 c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391 comma 2 c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore deidifensori antistatari