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Decreto — n. 7410/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case termination within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 7410/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory 40-day period. The proceedings involved a dispute between the Russo family and Alberto Russo, where the lower court had issued a judgment on May 23, 2024. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellants to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis comma 2 c.p.c.; Art. 391 comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within the prescribed term results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal of appeal failure to respond to proposal extinction of cassation proceedings statutory time limit allocation of legal costs azione creditoria pagamento a contanti del saldo ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis comma 2 c.p.c.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391 comma 2 c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 380-biscomma 2 c.p
e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-biscomma 2 c.p.c.
art. 391 comma 2 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391 comma 2 c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20219/2024 R.G. proposto da: RUSSO VINCENZO, RUSSO PASQUALE, RUSSO ASSUNTA, elettivamente domiciliati in Carinola Via 4 Novembre 154 dom. dig., presso lo studio dell’avvocato Rosa Di Maio (DMIRSO73T43B781W) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Luigi Iannettone (NNTLGU54P07B781A). -ricorrenti – Contro RUSSO ALBERTO, elettivamente domiciliato in Roma Via S. Tommaso d’Aquino 83, presso lo studio dell’avvocato Nicola Marazzita (MRZNCL65R01H383O) rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Monaco (MNCNRC67H19I234P), Pietro Le Rose (LRSPTR67C18H383Z). -controricorrente – avverso la sentenza n. 2268/2024 emessa dalla Corte d’appello di Napoli il 23/05/2024.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-biscomma 2 c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391 comma 2 c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore deidifensori antistatari