Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Minardi, filed the appeal against the Florence Court of Appeal's judgment but remained silent regarding the proposed settlement for over a month. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a waiver, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to bear the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis comma 2 c.p.c.; Art. 391 comma 2 c.p.c.: Silence by the appellant regarding the proposed definition of the cassation appeal within the prescribed term constitutes a waiver, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20582/2024 R.G. proposto da: MINARDI ARTURO, elettivamente domiciliato in Pistoia Corso Amendola 36 dom. dig., presso lo studio dell’avvocato Gianluca Sebastio (SBSGLC74H23G713L) che lo rappresenta e difende. -ricorrente – Contro MARINI DANIELA, elettivamente domiciliato in Montecatini Terme - dom. dig. Piazza Battisti 10, presso lo studio dell’avvocato Matteo Guerri (GRRMTT73S17G491D) che lo rappresenta e difende. -controricorrente – avverso la sentenza n. 994/2024 emessa dalla Corte d’appello di Firenze 05/06/2024.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-biscomma 2 c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391 comma 2 c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di leg