Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the required forty-day period. The appellant, FCF Trasporti Srl in Liquidation, had not requested a decision on the settlement offer submitted by the appellee, Immobiliare Monica Srl. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the statutory period constitutes a deemed withdrawal of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14553/2022 R.G. proposto da : FCF TRASPORTI SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in COLLEFERRO VIA CASILINA 40 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato PICA GIANCARLO che larappresenta e difende -ricorrente- contro IMMOBILIARE MONICA SRL, elettivamente domiciliatain ROMA VIA RUGGERO FAURO 43, presso lo studio dell’avvocato PROVENZANI ELENA che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.7928/2021 depositata il 30/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio e con distrazione a favore del difensore della parte controricorrente dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore avv. Elena Provenzani antistataria. Così deciso i