Cassation court declares appeal extinguished due to withdrawal with cost compensation, ordering plaintiffs to pay costs to non-accepting defendants.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal procedure extinguished following the plaintiffs' formal withdrawal of the lawsuit with a commitment to compensate litigation costs. Although the lower court had previously ruled that building distance and height restrictions did not apply due to public access, the procedural outcome was determined by the withdrawal rather than the merits. Consequently, the court ordered the withdrawing plaintiffs to bear joint liability for the legal expenses incurred by the defendants who did not accept the withdrawal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.: The withdrawal of an appeal with a commitment to compensate litigation costs extinguishes the proceedings, obligating the withdrawing party to pay costs to those who did not accept the withdrawal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22217/2019 R.G. proposto da : TENTARELLI CLARICE e TENTARELLI GIOVANNI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA POSTUMIA 3, presso lo studio dell’avvocato MONICA SCONGIAFORNO rappresentati e difesi dall'avvocato SILVIO ROBERTO TARQUINI - Ricorrenti - contro D'ERRICO GIOVANNA, rappresentata e difes a dall'avvocato EUGENIO GALASSI - Controricorrente - nonchè contro PALANDRANI FRANCESCO e DI MASSIMANTONIO RITA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato ANNA ROSSI che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO CAMERINI Controricorrenti nonchè contro FRANCHI FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO GRAMSCI 14, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO DINACCI che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO LESSIANI -controricorrente- nonchè contro MONTEBELLO BERARDO, -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO dell’ 'AQUILA n.672/2019 depositata l’11.4.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.2.2025dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione del 2002 i germani Tentarelli Clarice e Giovanni, premettendo di essere comproprietari per ½ ciascuno di un terreno con sovrastante fabbricato sito nel Comune di Giulianova, via M. Capuani 15, convenivano innanzi al Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Giulianova, Franchi Fabrizio in qualità di proprietario dell’immobile fronteggiante la loro proprietà. Gli attori sostenevano che il convenuto stava realizzando, in forza della concessione edilizia n. 10641 del 15.11.2000 e delle successive varianti, un nuovo fabbricato, diverso per distacchi, altezza, dimensioni e volumetria rispetto a quello preesistente, in zona B2, in violazione dei limiti di distanza dalla loro parete finestrata e di altezza, e chiedevano pertanto la disapplicazione delle norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Giulianova e la riduzione in pristino sino alla distanza di 10.00 ml. del fabbricato del convenuto rispetto all’immobile degli attori, nonché la riduzione dell’altezza del fabbricato del convenuto sino alla stessa misura di quella del loro fabbricato, ed il risarcimento del danno, stimato prudenzialmente in € 50.000,00.
2. Costituitosi, il convenuto eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, per aver ceduto in permuta ai coniugi Palandrani Francesco e Di Massimantonio Rita, nonché ai coniugi Montebello Bernardo e D’Errico Giovanna, l’immobile oggetto di causa.
3. Gli aventi causa del convenuto, chiamati in causa dai Tentarelli, si costituivano chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice.
4. Con sentenza n. 4/2011, il Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Giulianova, respingeva l’eccezione di carenza di legittimazione passiva di Franchi Fabrizio, ed accoglieva le domande attoree, condannando il Franchi ed i chiamati in causa a demolire le porzioni immobiliari realizzate in ampliamento, che avevano violato la distanza di dieci metri dal fabbricato degli attori e l'altezza massima di m 10,50, previste dallo strumento urbanistico locale, nonché al risarcimento dei danni ed alle spese processuali.
5. Avverso la predetta sentenza proponeva appello principale Franchi Fabrizio, appello incidentale Palandrani Francesco, Di Massimantonio Rita e D’Errico Giovanna, nonché i Tentarelli, mentre non si costituiva in secondo grado Montebello Berardo.
6. Con sentenza n. 672/2019 del 10/11.4.2019, la Corte d’Appello dell'Aquila accoglieva parzialmente l’appello principale e gli appelli incidentali di Palandrani Francesco, Di Massimantonio Rita e D’Errico Giovanna, respingeva l'appello incidentale dei Tentarelli e, per l’effetto, rigettava le domande ripristinatorie e risarcitorie degli originari attori, rilevando che nel caso di specie ai sensi dell’art. 879, 2° comma cod. civ., data la presenza tra i fabbricati delle parti della via Bottego, aperta al pubblico transito, non si potevano applicare le norme relative alle distanze tra fabbricati, né l’art. 905, primo e secondo comma, cod. civ., sulle distanze per le vedute dirette e per i balconi.
7. Avverso questa sentenza, i germani Tentarelli hanno proposto tempestivo ricorso a questa Corte, affidandosi a cinque motivi, ed hanno resistito con controricorsi D'Errico Giovanna, Franchi Fabrizio e congiuntamente Palandrani Francesco e Di Massimantonio Rita, mentre é rimasto intimato Montebello Berardo.
8. In data 31.12.2024 i germani Tentarelli hanno depositato la rinuncia al ricorso con compensazione delle spese processuali, che è stata accettata espressamente il 24.1.2025 da Palandrani Francesco e Di Massimantonio Rita, mentre gli altri controricorrenti, pur avendone ricevuta rituale comunicazione dalla cancelleria, nulla hanno manifestato in proposito.
9. La Procura generale ha concluso per l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso e non sono state depositate memorie ex art. 378 c.p.c..
10. Ritiene la Corte che, a seguito della rinuncia al ricorso con compensazione delle spese processuali depositata il 31.12.2024 da Tentarelli Clarice e Tentarelli Giovanni, accettata espressamente dai controricorrenti Palandrani Francesco e Di Massimantonio Rita il 24.1.2025, mentre gli altri controricorrenti, ai quali la rinuncia é stata ritualmente comunicata dalla cancelleria, non hanno palesato alcuna adesione, pur senza insistere per una decisione di merito, il procedimento debba essere dichiarato estinto con ordinanza ex art. 390 nuova formulazione c.p.c. e 391 c.p.c..
11. La condanna alle spese non va emessa nei confronti delle parti che hanno accettato la rinunzia. I ricorrenti, devono invece farsi carico in solido delle spese processuali, liquidate in dispositivo, in favore dei controricorrenti Franchi Fabrizio e D'Errico Giovanna, che non hanno aderito alla rinuncia. Nulla va disposto per le spese quanto all'intimato Montebello Berardo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara estinto il procedimento n.22217/2019 RG.. Condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore di Franchi Fabrizio e D'Errico Giovanna in € 2