Cassation court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal with cost compensation and acceptance of defendants' position.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal procedure extinguished following the plaintiff's formal withdrawal with cost compensation and acceptance of the defendants' stance. The underlying dispute involved a construction distance violation where the lower appellate court had ordered the plaintiffs to demolish portions of their building to comply with five-meter setback requirements. The court ruled that the procedural withdrawal, coupled with the defendants' acceptance of the withdrawal and cost allocation, legally terminated the proceedings under the new Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, Art. 391 c.p.c.: When a party withdraws an appeal with compensation of litigation costs and the opposing party accepts this arrangement, the proceedings are extinguished without the need for a judgment on the merits.
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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10430/2019 R.G. proposto da : BORRONI ONORINA e CIAVARELLA GIUSEPPE, rappresentat i e difesidall'avvocato GABRIELE DE SANTIS -ricorrenti- contro ALPINI PIETRO, ALPINI RIZZIERO ANDREA e PACI VANNA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TACITO 10, presso lo studio dell’avvocato ENRICO DANTE , rappresentat i e difes i anche disgiuntamente dagli avvocati MARIA PIANI e CRISTINA CINGOLANI, -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONAn.2866/2018 depositata il 5.12.2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.2.2025dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con sentenza n. 276/2011, il Tribunale di Macerata, sezione distaccata di Civitanova Marche, accoglieva parzialmente le domande di Paci Vanna, Alpini Pietro ed Alpini Rizziero Andrea nei confronti di Borroni Onorina e Ciavarella Giuseppe, condannando questi ultimi ad arretrare la propria costruzione di Civitanova Marche, via Montebello, fino a tre metri dalla linea esteriore del balcone di proprietà della Paci, per tutta la proiezione verticale di tale distanza e fino alla quota dell’altezza originaria della loro costruzione anteriore agli interventi di demolizione e ricostruzione compiuti sul magazzino ad un piano in muratura preesistente, a risarcire i danni arrecati alla veduta dal balcone della Paci e per la violazione della distanza legale di tre metri, a pagare ad Alpini Pietro ed Alpini Rizziero Andrea le spese che avevano dovuto sostenere per riparare un muro adiacente ad un pilastro del loro edificio danneggiato durante i lavori di demolizione e ricostruzione dei convenuti, a rifondere le spese processuali della Paci e metà di quelle degli Alpini ed a farsi carico delle spese di CTU, mentre rigettava le altre domande degli attori e quelle proposte in via riconvenzionale da Borroni Onorina e Ciavarella Giuseppe.
2. Avverso la predetta sentenza proponevano appello principale i Borroni-Ciavarella, chiedendo l’integrale riforma della sentenza di primo grado, con rigetto delle avverse domande accolte, sottolineando in particolare che il balcone della Paci ed il di lei fabbricato erano stati realizzati a distanza non legale dopo l'edificazione del magazzino da loro demolito e ricostruito. Gli originari attori, contestavano l’impugnazione avversaria e proponevano appello incidentale, riproponendo le originarie domande, e deducendo che l'art.1 comma 2 della L.R. Marche n.31/1979 era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 6/2013 della Corte Costituzionale, per cui non poteva trovare applicazione a rapporti che non fossero esauriti, e dovevano piuttosto applicarsi, alla nuova costruzione realizzata dalla controparte, la distanza minima di cinque metri dal confine, prevista dal regolamento edilizio comunale di Civitanova Marche, e la distanza di dieci metri tra pareti finestrate dell'art. 9 del D.M. n.1444/1968.
3. Con sentenza n. 2866/2018 del 12.9/5.12.2018, la Corte di Appello di Ancona respingeva l’appello principale, ed in accoglimento dell’appello incidentale, riformava parzialmente la sentenza impugnata, condannando i Borroni-Ciavarella a demolire le porzioni di fabbricato realizzate a distanza inferiore rispetto a quella di 5 metri dal confine con l’immobile delle controparti, ed a distanza inferiore, sul lato est, rispetto a quella di 10 metri dalla parete finestrata del fabbricato degli appellanti incidentali, nonché al risarcimento dei danni.
4. Avverso questa sentenza, Borroni Onorina e Ciavarella Giuseppe hanno proposto tempestivo ricorso a questa Corte, affidandosi a due motivi, ed hanno resistito con controricorso Paci Vanna, Alpini Pietro ed Alpini Rizziero Andrea.
5. Nell'imminenza dell'adunanza camerale dell'11.9.2024 entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c., ma i ricorrenti tardivamente.
6. Con ordinanza interlocutoria dell'11/30.9.2024, a seguito di riconvocazione della camera di consiglio per il 30.9.2024, questa Corte ha ritenuto opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo, per la fissazione di udienza pubblica, allo scopo di discutere le questioni, di rilievo nomofilattico, della variazione della nozione di ristrutturazione edilizia, introdotta sotto forma di modifica dell'art. 3 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380, dal D.L. 16.7.2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11.9.2020 n. 120, e del coordinamento di tale nozione con quella di manutenzione straordinaria dell'art. 2 bis comma 1 ter del D.P.R. n. 380/2001, incidenti sulla nozione di interventi di nuova costruzione, ora indicati in quegli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, che non rientrano nelle categorie definite alle lettere precedenti dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001.
7. La Procura generale ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo.
8. I controricorrenti hanno depositato ulteriore memoria ex art.378 c.p.c. il 3.2.2025, e l'11.2.2025, a seguito della morte di Alpini Pietro, titolare del diritto di abitazione sull'appartamento del primo piano dell'edificio di via Castelfidardo n. 8 e sul garage pertinenziale, ora di proprietà del solo Alpini Rizziero Andrea, é stata depositata rinuncia al ricorso di Borroni Onorina e Ciavarella Giuseppe con compensazione delle spese processuali e con contestuale accettazione dei controricorrenti Paci Vanna ed Alpini Rizziero Andrea.
9. La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 13.2.2025, nella quale la Procura Generale ha concluso per l'estinzione del procedimento.
10. Ritiene la Corte che, a seguito della rinuncia al ricorso con compensazione delle spese processuali di Borroni Onorina e Ciavarella Giuseppe, contestualmente accettata dai controricorrenti Paci Vanna ed Alpini Rizziero Andrea, ormai unico proprietario degli immobili sui quali il defunto Alpini Pietro vantava il diritto di abitazione, rinuncia depositata l'11.2.2025, il procedimento debba essere dichiarato estinto ex art. 390 nuova formulazione c.p.c. e 391 c.p.c. L’adesione esonera la Corte dalla pronuncia di condanna