Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 7281/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 7281/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 7281/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17103/2024 R.G. proposto da: PENSA LEONARDA e DI LUCIA NUNZIO; -ricorrenti – contro CADINVEST S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.; -controricorrente – e RISTORANTE PIZZERIA “LA CHIOCCIOLA”; - intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 108/2024, pubblicata il 26 gennaio 2024. Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle particostituite; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che i ricorrenti abbiano chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico dei ricorrenti, in via solidale, che hanno dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Decreto — n. 7281/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 17103/2024 R.G. proposto da: PENSA LEONARDA e DI LUCIA NUNZIO; -ricorrenti – contro CADINVEST S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.; -controricorrente – e RISTORANTE PIZZERIA “LA CHIOCCIOLA”; - intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 108/2024, pubblicata il 26 gennaio 2024. Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle particostituite; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che i ricorrenti abbiano chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico dei ricorrenti, in via solidale, che hanno dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo;

Parole chiave

Generato dall'IA
rinuncia al dibattimento orale condono delle spese procedurali abbandono del procedimento declinatoria di competenza desistenza dall'azione revoca dell'opposizione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17103/2024 R.G. proposto da: PENSA LEONARDA e DI LUCIA NUNZIO; -ricorrenti – contro CADINVEST S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.; -controricorrente – e RISTORANTE PIZZERIA “LA CHIOCCIOLA”; - intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 108/2024, pubblicata il 26 gennaio 2024. Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle particostituite; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che i ricorrenti abbiano chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico dei ricorrenti, in via solidale, che hanno dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo;

P.Q.M.

Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento, in favore della controricorrente Cadinvest s.r.l., delle spese di detto giudizio, liquidate in complessivi euro 1.900,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a. nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione al difensore della stessa controricorrente, avv. Stella Vigliotti, per dichiarato anticipo. Roma, 12 marzo 2025. Il