Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, Molaro Ivan, filed a decree against Agricola Chittaro S.r.l. but did not act on the court's proposal for case definition. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear all procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1842/2024 R.G. proposto da : MOLARO IVAN, elettivamente domiciliato in UDINE VIA DEL POZZO N. 36 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato SANDRI UGO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGRICOLA CHITTARO S.R.L., elettivamente domiciliata in MILANO C.SO VERCELLI 11 -, presso lo studio dell’avvocato MICHELINI ANDREA che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRIESTE n.327/2023 depositata il 23/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 850,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Così deciso in Roma,