Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of case closure. The appellants, represented by Torrese Gennaro, argued against Av Gestioni Immobiliari SRL, but the court found no valid objection to the procedural deadline. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the appellants to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of case closure within forty days results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8331/2021 R.G. proposto da : SICIGNANO RENATO, SICIGNANO RAFFAELE, FURIA CONCETTA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G PIERLUIGI DA PALESTRINA 55, presso lo studio dell’avvocato IZZO MARCELLO, rappresentati e difesi dall'avvocato TORRESE GENNARO -ricorrenti- contro AV GESTIONI IMMOBILIARI SRL, elettivamente domiciliatain ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI PAOLO che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.47/2021 depositata il 12/01/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio, con distrazione a favore del difensore della parte controricorrente dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore avv. Paolo Panariti antistatario. Così deciso in Ro