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Decreto — n. 7049/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to 40-day silence on proposal for judgment under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 7049/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appointed lawyer for the deceased appellant failed to respond to a proposal for judgment within the statutory 40-day period. Although the defense argued the statute of limitations for interruption had passed, the court noted that the new procedural rules allow requests via the original power of attorney. Consequently, the court ruled that the appellant's silence constituted a formal renunciation of the appeal, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant's representative within forty days of a proposal for judgment constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction procedural renunciation silence on proposal deceased party representation litigation costs allocation abbandono del procedimento rinuncia all'eredità successione del defunto

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto che il termine per formulare tale richiesta appare congruo e tale da permettere al difensore di poter anche reperire gli eventuali eredi delle parte deceduta; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Ritenuto che il termine per formulare tale richiesta appare congruo e tale da permettere al difensore di poter anche reperire gli eventuali eredi delle parte deceduta; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29961/2019 R.G. proposto da : RUSSO ANNUNZIATA -DECEDUTA-, ESPOSITO PAOLA, domiciliate ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difes e dall'avvocato ESPOSITO MARCO (SPSMRC73E20F839L) -ricorrenti- contro MERLETTI LUISA, MERLETTI FRANCO, MERLETTI SILVIA, MERLETTI ALESSANDRO, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA RE DI ROMA, 3, presso lo studio dell’avvocato CARUSO NICOLETTA (CRSNLT79A70F158E) rappresentati e difes i dall'avvocato VITALE ANDREA (VTLNDR72L04D789V) -controricorrenti- nonchè contro PINI RENATA-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.3578/2019 depositata il 26/06/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto che lo stesso difensore della parte deceduta nelle more del presente giudizio è consapevole dell’inapplicabilità dell’istituto dell’interruzione in sede di legittimità; Rilevato che ai sensi della modifica dell’art. 380 bis c.p.c. per effetto del Correttivo del 2024, la richiesta di decisione può essere avanzata anche avvalendosi della procura originaria;

Ritenuto che il termine per formulare tale richiesta appare congruo e tale da permettere al difensore di poter anche reperire gli eventuali eredi delle parte deceduta; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del d