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Ordinanza — n. 6977/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on building setback distances, ruling balconies count for legal separation requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6977/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a lower court ruling that ordered a building to be set back by ten meters. The appellants argued that the court failed to apply updated urban planning norms and incorrectly applied distance rules regarding windowed walls. The court held that balconies must be included in setback calculations and that the ten-meter minimum applies regardless of whether only one wall is windowed.

Regesto Legislator

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Art. 9 del d.m. 1444/1968; Art. 873 c.c.: Balconies constitute part of the building structure for setback calculations, and the ten-meter minimum distance applies even when only one opposing wall is windowed.

Parole chiave

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building setback distances balcony inclusion calculation windowed wall requirements urban planning norms Cassation dismissal vizio di costruzione imprese di costruzione costruzioni non autorizzate

Disposizioni normative citate

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Art. 873 c.c.
Il secondo motivo contesta “violazione e falsa applicazione dell'art. 873 c.c., in relazione agli artt.
Art. 9 del d.m. 1444/1968
in relazione allo strumento urbanistico, nonché dell'art. 9 del d.m. 1444/1968, come autenticamente interpretato dall'art.
Art. 31 dello strumento urbanistico del Comune
Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.873 c.c., in relazione all'art. 31 dello strumento urbanistico del Comune, nonché in relazione all'art.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 873 c.c
Il secondo motivo contesta “violazione e falsa applicazione dell'art. 873 c.c., in relazione agli artt.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 12562/2023
sostituirà ipso iure quella difforme contenuta nel regolamento, così divenendone parte integrante e immediatamente applicabile ai rapporti tra privati” (così, da ultimo, Cass. n. 12562/2023).
Cass. n. 5594/2016
1444 del 1968 (Cass. n. 5594/2016; negli stessi termini, da ultimo, v.
Cass. n. 25191/2021
Sez. 2, Sentenza n. 18282 del 19/09/2016
Sez. 2, Sentenza n. 18282 del 19/09/2016).
Cass. n. 11048/2022
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28792/2019 R.G. proposto da : PROGETTI COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA P. DELLA VALLE, 1, presso lo studio dell’avvocato DONATELLA RAPUANO, rappresentatae difesa dall'avvocato MARIALUISA CAVUOTO -ricorrente- contro VERRILLO MICAELA, VERRILLO STEFANIA, rappresentatee difese dall'avvocato STEFANO PESCATORE -controricorrenti- nonchécontro SANTILLO ANGELINA; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3202/2019,depositata i l 13/06/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO CHE 1. Micaela e Stefania Verrillo nonché Angelina Santillo hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Benevento la società Progetti Costruzioni s.r.l., esponendo di essere proprietarie di unità abitative all'interno di un complesso immobiliare e che la società convenuta proprietaria dell'area adiacente stava costruendo un fabbricato in violazione delle distanze legali; le attrici hanno quindi chiesto di condannare la convenuta all'arretramento dell’erigendo fabbricato a distanza legale e al risarcimento del danno. Con sentenza n. 853 del 2015 il Tribunale di Benevento ha accolto la domanda, condannando la convenuta all'arretramento del fabbricato sino alla distanza di metri dieci nonché al risarcimento del danno liquidato in via equitativa in euro 2.500.

2. La sentenza è stata impugnata dalla società Progetti Costruzioni. Con la sentenza n. 3202/2019, la Corte d’appello di Napoli ha accolto il quarto motivo di gravame e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno delle attrici, confermando la condanna all’arretramento.

3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione Progetti Costruzioni s.r.l. Resistono con controricorso Micaela e Stefania Verrillo. L’intimata Angelina Santillo non ha proposto difese. Memoria è stata depositata dalla ricorrente. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in tre motivi.

1) Il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione dell'art.873 c.c. in relazione allo strumento urbanistico, nonché dell'art. 9 del d.m. 1444/1968, come autenticamente interpretato dall'art. 5, lettera b-bis del d.l. 32/2019”: la Corte territoriale, come il primo giudice, ha applicato l'art. 9 del d.m. 1444/1968, nonostante l'intervento edilizio fosse stato realizzato in zona B2, disciplinata dall'art. 31 delle norme tecniche di attuazione del vigente strumento urbanistico; la sentenza impugnata è stata pubblicata il 13 giugno 2019, cosicché non ha tenuto conto della interpretazione autentica fornita mediante l'introduzione in sede di conversione del d.l. 32/2019, approvata il giorno successivo alla pubblicazione della sentenza; con tale disposizione è stato chiarito che “le disposizioni di cui all'art. 9, commi 2 e 3, del d.m. 1444/1968 si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alle zone di cui al primo comma, n. 3 dello stesso art. 9”, che riguarda la zona C, cosicché al di fuori di questa zona non trova applicazione il decreto ministeriale né la sua eventuale efficacia integrativa.

Il motivo è infondato. La Corte d’appello ha accertato in fatto che gli immobili si trovano in zona B2 e quindi ha correttamente applicato la distanza di dieci metri tra pareti finestrate, regola fissata dal n. 2 del primo comma dell’art. 9 del d.m. 1444/1968. L’interpretazione autentica fornita dall’art. 5, lettera b-bis del d.l. 32/2019 pertanto non rileva rispetto al caso in esame: si è infatti precisato che “le disposizioni di cui all’art. 9, commi 2 e 3, del presente decreto si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alla zona di cui al primo comma, n. 3, dello stesso articolo 9”, precisazione che appunto si riferisce alla zona C e non alla zona B2 in cui si trovano gli immobili oggetto di causa.

2) Il secondo motivo contesta “violazione e falsa applicazione dell'art. 873 c.c., in relazione agli artt. 31 e 87 delle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico del Comune nonché in relazione all'art. 9 del d.m. 1444/1968”: la Corte d'appello ha ritenuto che la norma di cui al richiamato art. 9 trovi applicazione anche nella fattispecie in esame dove l'intervento edilizio è incontestabilmente conforme al locale strumento urbanistico; al contempo, in quanto si tratta di doglianza strettamente connessa, si contesta il rigetto del terzo motivo di gravame con cui la ricorrente si doleva della mancata condivisione della consulenza tecnica d'ufficio di primo grado che, seppure con un errore di misurazione del balcone, aveva concluso per la sola riduzione dell'aggetto; nel caso in esame, trattandosi appunto di aggetti e non di pareti, non trova limite la possibilità per l'ente locale di normare la lunghezza massima, in assenza dei profili di tutela che hanno indotto il legislatore a introdurre la norma di cui all'art. 9 e la giurisprudenza a ritenerla derogativa della diversa previsione regolamentare.

Il motivo è infondato. Anzitutto, è principio costantemente affermato da questa Corte che “lo strumento urbanistico comunale che individui le zone territoriali omogenee di cui all'art. 2 del d.m. n. 1444 del 1968, deve osservare le prescrizioni in materia di distanze minime tra fabbricati previste, per ciascuna di dette zone, dal successivo art. 9, comma 1, avente immediata ed inderogabile efficacia precettiva; ne consegue che, qualora nel regolamento comunale non sia stabilita alcuna distanza tra fabbricati relativamente ad una o più zone territoriali omogenee, o ne sia prevista una inferiore a quella minima prevista nel citato d.m., la disciplina dettata dall'art. 9 cit. sostituirà ipso iure quella difforme contenuta nel regolamento, così divenendone parte integrante e immediatamente applicabile ai rapporti tra privati” (così, da ultimo, Cass. n. 12562/2023).

La Corte d'appello ha poi correttamente sottolineato, richiamando un precedente di questa Corte, come un regolamento edilizio che stabilisca un criterio di misurazione della distanza tra edifici che non tenga conto dell'estensione del balcone è contra legem, in quanto, sottraendo dal calcolo della distanza l'estensione del balcone, viene a determinare una distanza tra fabbricati inferiore a metri dieci, violando il distacco imposto dall’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 (Cass. n. 5594/2016; negli stessi termini, da ultimo, v. Cass. n. 25191/2021).

Del resto è noto che per costante giurisprudenza di questa Corte i balconi costituiscono corpi di fabbrica computabili ai fini delle distanze (tra le varie, v. Sez. 2, Sentenza n. 18282 del 19/09/2016).

3) Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.873 c.c., in relazione all'art. 31 dello strumento urbanistico del Comune, nonché in relazione all'art. 9 del d.m. 1444/1968: poiché l'art. 9 riguarda precipuamente l'ipotesi in cui entrambe le pareti sono finestrate, mentre nel caso in esame una sola è finestrata, trova applicazione la disposizione regolamentare che prescrive la distanza di metri cinque, rispettata dalla ricorrente in sede di edificazione. Il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ricordata dalla Corte d’appello, in materia di distanze tra fabbricati, l'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 va interpretato nel senso che la distanza minima di dieci metri è richiesta anche nel caso in cui una sola delle pareti fronteggiantisi sia finestrata e che è indifferente se tale parete sia quella del nuovo edificio o quella dell'edificio preesistente, essendo sufficiente, per l'applicazione di detta distanza, che le finestre esistano in qualsiasi zona della parete contrapposta ad altro edificio” (così, ex multis, Cass. n. 11048/2022).

Il motivo non si confronta con tale principio. II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d ̀ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore delle controricorrenti, che liquida in euro 3.700,00 di cui euro 200 ,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello pre