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Ordinanza — n. 6931/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to summarize case facts per Art. 366 c.p.c. n. 3.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6931/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide a summary of the case facts as required by Article 366 of the Code of Civil Procedure. Although the procedural defect regarding the certified copy was waived by the respondents, the substantive requirement to outline the factual background was missing from the petition. Consequently, the Court ruled that the appeal could not proceed without this essential information to understand the controversy's origin and progression.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c., n. 3; The cassation appeal must contain a concise summary of the case facts to allow the Court of Cassation to know the origin and object of the dispute without external references.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility summary of case facts Art. 366 c.p.c. n. 3 procedural defect waiver contribution unificato payment allegazioni insufficientemente motivate censura formulata in modo carente motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c., n. 3
3 dell’art. 366 c.p.c., secondo il quale il ricorso, a pena appunto di inammissibilità, deve contenere “l’esposizione sommaria dei fatti della causa”(cfr., norma citata nella versione applicabile ratione temporis, trattandosi di ricorso notificato ante 1.1.2023).
Art. 380-bis c.p.c.
Il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. per improcedibilità del ricorso non avendo il ricorrente depositato all'atto dell'iscrizione a ruolo dell'impugnazione la copia autentica della sentenza impugnata.
Art. 96 c.p.c.
380-bis, ultimo comma, c.p.c., il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. Ai sensi dell'art.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
Art. 13, comma 1-bis del d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 380-bis c.p
Il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.
art. 366 c.p
3 dell’art. 366 c.p.c., secondo il quale il ricorso, a pena appunto di inammissibilità, deve contenere “l’esposizione sommaria dei fatti della causa”(cfr., norma citata nella versione applicabile ratione temporis, trattandosi di ricorso notificato ante 1.1.2023).
art. 360 c.p
art. 96 c.p
380-bis, ultimo comma, c.p.c., il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., n. 8312/2019
Cass., sez. un., n. 22074/2023
da ultimo Cass., sez. un., n. 22074/2023).
Cass., sez. un., n. 37552/2021
(così tra le varie, Cass., sez. un., n. 37552/2021).
Sez. 3, Ordinanza n. 1352 del 12/01/2024
sez. un., n. 22074/2023
da ultimo Cass., sez. un., n. 22074/2023).
sez. un., n. 37552/2021
(così tra le varie, Cass., sez. un., n. 37552/2021).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26137/2022 R.G. proposto da : CARAMIA PARTNERS SRL, rappresentatae difesa dall'avvocato RELLEVA PIERO GIUSEPPE -ricorrente- contro CHIULLI FULVIA, SPINELLI DANILO, SPINELLI DONATELLA, rappresentatie difesi dall'avvocato PARISI CIRO -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di LECCE, SEZ.DIST. diTARANTO, n. 301/2022 depositata i l 12/09/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2024 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. La società Caramia Partners s.r.l. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, 12 settembre 2022, n. 301, che ha rigettato il gravame della ricorrente confermando la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1260/2020. Resistono con controricorso Fulvia Chiulli, in proprio e quale erede di Lorenzo Spinelli, nonché Danilo Spinelli e Donatella Spinelli quali eredi di Lorenzo Spinelli.

2. Il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. per improcedibilità del ricorso non avendo il ricorrente depositato all'atto dell'iscrizione a ruolo dell'impugnazione la copia autentica della sentenza impugnata. Con atto del 15 dicembre 2023 la ricorrente ha depositato istanza ai sensi dell'art. 380-bis, commi 2 e 2 c.p.c., chiedendo che la decisione del ricorso. La ricorrente e i controricorrenti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE 1. Va anzitutto rilevato che il ricorso, pure a fronte del mancato deposito della attestazione del difensore di conformità della copia analogica della sentenza impugnata all’originale informatico, è procedibile considerato che i controricorrenti non hanno disconosciuto la conformità della copia all’originale (cfr. al proposito la pronuncia delle sezioni unite di questa Corte n. 8312/2019; sulla priorità dell’esame della procedibilità del ricorso rispetto a quello della sua ammissibilità v. da ultimo Cass., sez. un., n. 22074/2023).

2. Ciononostante, i l ricorso, pur procedibile, è tuttavia inammissibile per violazione del precetto di cui al n. 3 dell’art. 366 c.p.c., secondo il quale il ricorso, a pena appunto di inammissibilità, deve contenere “l’esposizione sommaria dei fatti della causa”(cfr., norma citata nella versione applicabile ratione temporis, trattandosi di ricorso notificato ante 1.1.2023). Nel ricorso in esame vi è una parte dedicata allo “svolgimento del processo” ove - premesso il richiamo all’ubicazione degli immobili delle rispettive parti - sono però unicamente riassunt e l e conclusioni di una domanda di riduzione in pristino e danni proposta da Fulvia Chiulli e da Lorenzo Spinelliper violazione delle prescrizioni normative; viene detto che tale domanda è stata accolta dal Tribunale di Taranto e che il gravame fatto valere dalla ricorrente è stato rigettato, senza fornire altre indicazioni.

Indicazioni ulteriori sullo svolgimento del processo nei due gradi di merito non sono d’altro canto ricavabili neppure nella illustrazione dei sei motivi del ricorso ove si dà assolutamente per scontata la conoscenza dei fattida parte della Corte di Cassazione aliunde. Orbene, una tale tecnica espositiva non è ammissibile nel giudizio di legittimità. Come hanno affermato le S ezioni U nite, è vero che ilricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, ma occorre che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c. (così tra le varie, Cass., sez. un., n. 37552/2021).

E’ stato di recente altresì affermato che i l disposto dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa - non risponde ad un'esigenza di mero formalismo, bensì a consentire alla S.C. di conoscere dall'atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti; per soddisfare tale requisito occorre che il ricorso per cassazione contenga, in modo chiaro e sintetico, l'indicazione delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello e, infine, del tenore della sentenza impugnata (cfr.

Sez. 3 - , Ordinanza n. 1352 del 12/01/2024). Pertanto, a fronte di una esposizione mancante, come nel caso in esame, dei fatti di causa è da ritenersi violato il requisito di contenuto-forma stabilito dal n. 3 dell'art. 366 c.p.c. e il ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Non avendo il Collegio definito il giudizio in conformità alla proposta (che ravvisava, come si è detto, un caso di improcedibilità) non trovano applicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 5.200,00 di cui euro 200 ,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell