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Ordinanza — n. 6921/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court partially allows lawyer's fee appeal, ordering retrial for missing instruction phase compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6921/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially accepted the lawyer's appeal against a lower court ruling on professional fees. While the first two grounds regarding tariff minimums and comprehensive fee calculation were rejected, the court found the third ground valid because the lower court incorrectly excluded compensation for the instruction phase. Consequently, the contested order was quashed and remanded for a new decision with a different composition of judges.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 4, co. 5, lett. c) D.M. n. 55/2014: The court must recognize compensation for the instruction phase as an ineludible stage, and its exclusion constitutes a violation of law requiring cassation.

Parole chiave

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lawyer fee calculation instruction phase compensation cassation appeal professional tariff minimums remand for retrial legal representation fees judicial review standard indennizzo del difensore d'ufficio

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
111 Cost., comma 6, ed in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione del D.M.
Art. 111, comma 6 Cost.
3 Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 111, comma 6 Cost., in relazione all’art.
Art. 4, co. 5, lett. c) D.M. n. 55/2014
Ai sensi dell'art. 4, co.
Art. 13, comma 6 della L. n. 247/2012
Art. 4, comma 1bis del D.M. n. 55/2014
Ai sensi dell'art. 4, co.
art. 111 Cost
4 c.p.c., la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, ed in relazione all’art.
art. 2233 c.c
art. 111, comma 6 Cost
3 Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 111, comma 6 Cost., in relazione all’art.
art. 115 c.p
4 c.p.c., per mancanza della motivazione, nonché la violazione dell’art. 115 c.p.c.
art. 112 c.p
e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 29212 del 2019
Cass. n. 4782 del 2020
29212 del 2019, in motivazione) L’unico limite è che, nei rapporti tra il professionista e il cliente, il giudice non può liquidare il compenso al di sotto dei minimi tariffari (Cass. n. 4782 del 2020;
Cass. n. 6110 del 2021
Cass. n. 6110 del 2021), limite al quale si è attenuto il Tribunale nella liquidazione.
Cass. Civ., Sez. II, 30.4.2024, n. 11657
Cass. 17579/2024
Italian Court allows lawyer fees for opposition phase despite prior ruling on technical assessment duration.
Cass. 7143/2023
Italian Court allows appeal for equitable compensation due to unreasonable procedural duration exceeding eight years.
Cass. 164/2022
Court allows appeal against appeal court decision regarding lawyer fees for the investigative phase in a length-of-proceedings case.
Sez. 2, n. 20993 del 2 ottobre 2020
Sez. 2, n. 20993 del 2 ottobre 2020).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36489/2019 R.G. proposto da : GIORDANOavv. GIUSEPPE, rappresentato e difeso da s è stesso ; -ricorrente- contro CICCONE ADELE, MATERAZZI SILVIA, MATERAZZI MASSIMILIANO, MATERAZZI FRANCESCO GIUSEPPE, MATERAZZI ALESSANDRO, elettivamente domiciliatiin ROMA VIA A. BERTOLONI 26-B, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO BRUGNOLETTI rappresentatie difesidagli avvocati LEA CICCONE e PIETRO CESARONI -controricorrenti- avverso ORDINANZA diTRIBUNALE PESCARA n. 3331/2018 depositata il 10/10/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA L’avv. Giuseppe Giordano propose ricorso, ex art. 14 del D.Lgs n.150 del 2011, innanzi al Tribunale di Pescara per chiedere la condanna di Ciccone Adele, Materazzi Francesco, Giuseppe, Massimiliano e Silvia, in qualità di eredi del proprio cliente Materazzi Melfino, al pagamento del compenso professionale per l’attività difensiva svolta in favore del loro dante causa in relazione a cinque procedimenti civili, da lui promossi contro L’Agente della Riscossione So.G.E.T. s.p.a. per l’annullamento di n. 25 cartelle esattoriali per un importo totale di € 20.489,61.

Il Tribunale di Pescara, in parziale accoglimento della domanda, condannò resistenti a pagare, in solido tra loro, la somma di € 9.650,00, oltre accessori, detratto l’acconto già versato di € 1.000,00, oltre alle spese del giudizio, liquidate in € 188,38 per esborsi e € 1.800,00 per compensi oltre gli accessori di legge. Per la cassazione dell’ordinanza ha proposto ricorso l’avvocato Giordano sulla base di quattro motivi. Resiste la parte intimata con controricorso e memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Con il primo motivo di ricorso, si denunzia la nullità della decisone impugnata per motivazione apparente e incomprensibile, per violazione dell'art.111 Cost., comma 6, in relazione all'art.360 c.p.c., comma 1, n.4 e per violazione dell’art.132, comma 2 n.4 c.p.c., dell’art.2233, c.2, c.c. e del D.M. n.55/2014, come modificato dal D.M. n.37/2018, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c.; si lamenta che, in assenza di motivazione, il Tribunale avrebbe liquidato il compenso facendo riferimento ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, anziché ai valori medi, come richiesto dal ricorrente, sul rilievo che quest’ultimo non avesse sottoposto ai propri assistiti i preventivi relativi all'importo delle competenze professionali dovute all'esito delle varie fasi dei giudizi, mentre tale obbligo non sarebbe previsto ex lege perché introdotto con la Legge N. 124 del 2017.

Non sarebbe, nemmeno corretto parametrareil compenso sulla base dell’effettivo vantaggio conseguito dai convenuti, consistito nella sola riduzione di circa 1/3 del credito vantato dall’Agente della Riscossione pari a € 20.489,61. 2 Con il secondo motivo di ricorso, si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, ed in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione del D.M. n. 55/2014, per avere il giudice di prime cure liquidato un importo forfettario complessivo discostandosi dai valori medi tabellari, senza fare riferimento alle singole fasi processuali di studio, introduzione e decisione.

Questi due motivi, che per la loro stretta connessione, vanno trattati congiuntamente, sono infondati. L'art. 2233 c.c., nella parte in cui dispone che, in mancanza di accordo tra le parti, il compenso è determinato in base alle tariffe, attribuisce un potere discrezionale al giudice che, se motivato (e, come nel caso in esame, in modo non apparente, né contraddittorio né perplesso) ed esercitato in conformità alle tariffe professionali, applicabili ratione temporis, non è sindacabile in cassazione (Cass. n. 29212 del 2019, in motivazione) L’unico limite è che, nei rapporti tra il professionista e il cliente, il giudice non può liquidare il compenso al di sotto dei minimi tariffari (Cass. n. 4782 del 2020;

Cass. n. 6110 del 2021), limite al quale si è attenuto il Tribunale nella liquidazione. Va, altresì, richiamato il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si lamenti che il giudice abbia liquidato, in maniera onnicomprensiva, il compenso per onorari -ove, ratione temporis, non sia più in vigore la categoria dei diritti - , senza che la parte si dolga della violazione della tariffa, nel massimo o nelminimo, spiegandone le ragioni, né della mancata distinzione fra compensi ed esborsi ( Cass.

Civ., Sez. II, 30.4.2024, n. 11657). 3 Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 111, comma 6 Cost., in relazione all’art. 360, 1° comma n. 4 c.p.c., per mancanza della motivazione, nonché la violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., delle norme ex artt. 13, comma 6 della L. n. 247/2012 e 4, comma 1bis del D.M. n. 55/2014, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere il Tribunale escluso, pur in assenza di specifica contestazione da parte dei resistenti, gli onorari spettanti per la fase istruttoria/trattazione nei giudizi svoltisi presso la Corte d’Appello e segnatamente R.G. 192/2014 e R.G. 797/2017.

Questomotivo è invece fondato. Ai sensi dell'art. 4, co. 5, lett.

c) D.M. n. 55/2014, si intende per "fase istruttoria" anche "l'esame degli scritti o documenti delle altre parti". Ne segue che va comunque riconosciuto in generale e nel caso di specie il compenso per la fase di istruttoria, poiché la fase di trattazione della causa è in ogni caso "ineludibile" (Cass.17579/2024; Cass. 7143/2023; Cass. 164/2022). L’esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione comprendono, infatti, anche quelli da cui può desumersi la non necessità di procedere all'istruzione stessa (cfr.

Sez. 2, n. 20993 del 2 ottobre 2020). Nel caso di specie, il Tribunale ha escluso la fase istruttoria nei R.G. 192/2014 e R.G. 797/2017. Il provvedimento va dunque cassato in ordine a tale motivo per violazione di legge. 4 Resta così logicamente ssorbito il quarto motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell’art.111 Cost., dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 4 del D.M. n.55/2014 come modificato dal D.M. n.37/2018, nonché dell’art. 4 L. 13 giugno 1942 n.794 in relazione all'art.360, 1° comma n. 3 c.p.c., con riferimento alle spese di lite.

Deve essere, pertanto, accolto il terzo motivo di ricorso, devono essere rigettati il primo ed il secondo motivo e dichiarato assorbito il quarto. L’ordinanza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Pescara in diversa composizione.

P.Q.M.

accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il quarto, rigetta i restanti;cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità innanzi al Tribunale di Pescara in diversa composizione. Così deciso in