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Ordinanza — n. 6807/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal judgment due to violation of judge immutability principle regarding collegial composition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6807/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court quashed the Court of Appeal's judgment because it was rendered by a different collegial body than the one before whom the parties had submitted their conclusions. The appellant argued this violated the principle of judge immutability under Articles 174 and 79 of the Code of Civil Procedure. The court found the factual discrepancy in the judges' lists conclusive, declaring the lower court's decision null and remanding the case for retrial before a newly composed panel.

Regesto Legislator

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Art. 174 c.p.c.; Art. 79 disp. att. c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: A judgment is null if pronounced by a collegial body different from the one before whom the parties submitted their conclusions, violating the principle of judge immutability.

Parole chiave

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judge immutability principle collegial composition error nullity of judgment Code of Civil Procedure remand for retrial procedural nullity cassation grounds distanza dai corsi d'acqua

Disposizioni normative citate

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Art. 174 c.p.c.
Art. 79 disp. att. c.p.c.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
e 24 Cost., nonché la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, primo comma, nn.
Art. 24 Cost.
artt. 174 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motiv o del ricorso, la parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 174 c.p.c., 79 disp.
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso4194-2023 proposto da: D’AGNELLI GIUSEPPE rappresentat o e difes o dal l’avv. FRANCO FURORE -ricorrente - contro TALIA MICHELA e TALIA MARGHERITA, rappresentatee difese da ll’avv. ANNA GIOVINA FORLEO –controricorrenti – avverso la sentenza n. 1539/2022 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 19/10/2022;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva vista la requisitoria scritta depositata dal P.G. nella persona della sostituta dott.ssa Rosa Maria Dell’Erba FATTI DI CAUSA Conatto di citazione ritualmente notificato Talia Michela evocava in giudizio D’Agnelli Giuseppe innanzi il Tribunale di Foggia, invocando il regolamento del confine tra i fondi delle parti e la condanna del convenuto al rilascio della porzione di terreno occupata ed al risarcimento del danno.

Si costituiva il convenuto, resistendo alla domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice alla chiusura delle aperture prospicienti sul suo fondo, ad eliminare la servitù di scolo di acqua causata dalle fabbriche erette dalla Talia sul suo fondo, ad arretrare il manufatto da questa eretto in violazione delle distanze ed a risarcire il danno causato al convenuto. Con sentenza n. 1792/2018 il Tribunale accoglieva la domanda principale, regolava il confine e condannava il convenuto al rilascio della porzione occupata senza titolo; rigettava la domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice e le riconvenzionali.

Con la sentenza impugnata, n. 1539/2022, la Corte di Appello di Bari accoglieva in parte il gravame interposto dal D’Agnelli avverso la decisione di prime cure, condannando Talia Michela e Talia Margherita ad eliminare le vedute aperte sul fondo dell’appellante, confermando nel resto la sentenza di prima istanza. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione D’Agnelli Giuseppe, affidandosi a sette motivi. Resistono con controricorso Talia Michela e Talia Margherita.In prossimità dell’adunanza camerale, il P.G. ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’accoglimento del primo motivo ed assorbimento degli altri, mentre ambo le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motiv o del ricorso, la parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 174 c.p.c., 79 disp. att. c.p.c. e 24 Cost., nonché la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché il collegio della Corte di Appello che ha deciso l’impugnazione sarebbe diverso da quello di fronte al quale le parti avevano precisato le loro conclusioni. La censura è fondata. Come evidenziato anche nella requisitoria depositata dal P.G., dal verbale del 23.6.2022, prodotto dalla parte ricorrente, risulta che le parti avevano precisato le loro conclusioni dinanzi al collegio della Corte di Appello composto da Mitola Maria, presidente, Piliego Alessandra, consigliere e Coretti, consigliere, mentre la sentenza impugnata risulta pronunciata dal collegio composto da Mitola Maria, presidente, Piliego Alessandra, consigliere, e Oronzo Putignano, relatore.

La sentenza è dunque nulla, essendo stata assunta da un collegio diverso da quello di fronte al quale furono rassegnate le conclusioni, in violazione del principio di immutabilità del giudice, dopo l’apertura della fase decisoria. Gli altri motivi sono logicamente assorbiti dall’accoglimento del primo. La sentenza va dunque cassata, in relazione al motivo accolto, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Bari, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P. Q. M.La Corte Suprema di Cassazioneaccoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata, in relaziona alla censura accolta, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Bari, in differente composizione. Così deciso