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Ordinanza — n. 6804/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects a material error in a party's name within a cassation order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6804/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court granted Rosanna De Vivo's request to correct a material error in a previous cassation order. The error consisted of misspelling the opposing party's name as 'Rondinella' instead of the correct 'Rotondella'. The court ruled that such clerical mistakes are susceptible of correction under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Material errors in the name of a party in a court order are susceptible of correction upon request.

Parole chiave

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material error correction clerical mistake remedy party name misspelling cassation order amendment procedural correction correzione di errore materiale cambiamento del nome rettifica degli atti di stato civile

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
Il ricorso predetto veniva depositato ma non iscritto al ruolo, ed il Presidente della Sezione, con provvedimento del 19.11.2024, ne disponeva la trattazione nelle forme di cui all’art. 391-bis c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato.
art. 391-bis c.p
Il ricorso predetto veniva depositato ma non iscritto al ruolo, ed il Presidente della Sezione, con provvedimento del 19.11.2024, ne disponeva la trattazione nelle forme di cui all’art. 391-bis c.p.c.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso22945-2020 proposto da: DE VIVO ROSANNA, rappresentat a e difes a dall’avv. RAFFAELE CHIANESE -ricorrente - contro CONDOMINIO DI VIA ROTONDELLA n. 40 –intimato – per la correzione dell’errore materiale riscontrato nell’ordinanza n. 28675/2024 della CORTE D I CASSAZIONE , depositata il 07/11/2024;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Conricorso per la correzione di errore materiale, De Vivo Rosanna, parte controricorrente nel giudizio di legittimità definito con ordinanza n. 28675/2024, invocava l’emenda di detto provvedimento decisorio, nella parte in cui in esso, a pag. 1, è stato indicato il nominativo della parte ricorrente “Condominio di via Rondinella 40” in luogo della denominazione esatta “Condominio di via Rotondella 40”.

Il ricorso predetto veniva depositato ma non iscritto al ruolo, ed il Presidente della Sezione, con provvedimento del 19.11.2024, ne disponeva la trattazione nelle forme di cui all’art. 391-bis c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato. Nella prima pagina dell’ordinanza di questa Corte n. 28675/2024la parte ricorrente risulta indicata come “Condominio di via Rondinella 40” in luogo della denominazione esatta “Condominio di via Rotondella 40”. Trattandosi di errore materiale, esso è suscettibile di correzione nelle forme di cui all’art. 391-bis c.p.c.

Nulla per le spese, trattandosi di provvedimento di correzione di errore materiale. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’indicazionedella denominazione della parte ricorrente, contenuta nella prima pagina dell’ordinanza di questa Corte n. 28675/2024, depositata il 7.11.2024, sostituendo le parol e “Condominio di via Rondinella 40” con le parole “Condominio di via Rotondella 40”.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del