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Decreto — n. 6785/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 6785/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, representing ZOOAGRICOLA PIRO, did not request a decision despite the proposal being communicated, while the respondent, AGENZIA NAZIONALE ATTRAZIONE INVESTIMENTI E SVILUPPO D'IMPRESA SPA, maintained the appeal was time-barred. Consequently, the court ruled that the silence constituted a waiver of the right to proceed, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the proposal for judgment within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction statutory response deadline waiver by silence proposal for judgment litigation costs allocation anticipo delle spese spese di assistenza prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio e solo a favore della controricorrente che ha svolto attività difensiva;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19816/2021 R.G. proposto da : ZOOAGRICOLA PIRO DI BRUNO PIRO, elettivamente domiciliato in COSENZA VIA R.MISASI, 80/D, presso lo studio dell’avvocato JORIO FEDERICO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MEDICI VINCENZO -ricorrente- contro AGENZIA NAZIONALE ATTRAZIONE INVESTIMENTI E SVILUPPO D'IMPRESA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato MAROTTA NICOLA che larappresenta e difende -controricorrente- e FUTURA SUD SCRL -intimata- AMCOS.P.A., già SG A S.P.A. , domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato CARDUCCELLI ANTONIO -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n.543/2021 depositata il 20/04/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio e solo a favore della controricorrente che ha svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così