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Ordinanza — n. 6529/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of interest after acqui-sition by usucapion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6529/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant had already achieved her goal through a successful usucapion claim. The appellant argued that a 1988 private deed of renunciation by her sister should invalidate a 2008 sale to a third party, but the lower courts rejected this based on formal defects and lack of proof. The Court ruled that since the appellant successfully acquired the disputed share via usucapion, she no longer had a legal interest to challenge the validity of the original sale.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 101 c.p.c.: The interest to act and to appeal must exist not only at the time of filing the action but also at the time of the decision; if the appellant has already obtained the desired result through an alternative claim (such as usucapion), the appeal is inadmissible for lack of interest.

Parole chiave

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lack of interest to appeal usucapion acquisition inadmissible appeal supervening interest private deed renunciation third party sale procedural admissibility rinuncia all'eredità

Disposizioni normative citate

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Art. 732 c.c.
-Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 732 c.c. per non avere la Corte di appello dichiarato inefficaci le proposte di aliena- zione notificate da Antonio e Ornella Marani a Luisella Marani e per omesso esame dell'adesione di Luisella Marani alla proposta di ven- dita delle quote.
Art. 1418 c.c.
Art. 1325 c.c.
Art. 1350 c.c.
Art. 1362 c.c.
Art. 1218 c.c.
Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 1218 c.c. per rigetto della domanda di risarcimento danni.
Art. 112 c.p.c.
Il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di usucapione della quota già inte- stata a Ornella Marani.
art. 732 c.c
Luisella Marani contstò in particolare la validità della vendita per violazione del suo diritto di prelazione ereditaria ex art. 732 c.c.
art. 1218 c.c
Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 1218 c.c.
art. 112 c.p
Il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017
, così come formulata, non coglie quindi la ratio deci dendi della sentenza impugnata ed è perciò inammissibile(così tra le varie, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017).
Cass. 14073/2020
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6382/2020 R.G. proposto da : MARANI LUISELLA, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTE- VERE DEI MELLINI 7, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO KROGH rappresentatae difeso dall'avvocato FRANCESCO PERSIANI -ricorrente- contro ALBANI RICCARDO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA FORCIERI -controricorrente- nonchécontro MARANI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIO- VANNI BETTOLO 9, presso lo studio dell’avvocato MAURO BOTTONI rappresentato e difeso dall'avvocato FEDERICA BIANCHI -controricorrente- nonchécontro MARANI ORNELLA -intimata- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO GENOVA n. 982/2019 de- positata il 29/06/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025dal Consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA La controversia concerne lo scioglimento della comunione di un immobile che, all’inizio della vicenda, era in comproprietà tra i ger- mani Antonio, Ornella e Luisella Marani. Nel 2008 Antonio e Ornella vendettero a Riccardo Albani le loro quote di proprietà dell’immobile. Riccardo Albaniconvenne quindi dinanzi al Tribunale di Massa l’al- tra comproprietaria Luisella Marani perottenere lo scioglimento della comunionesull’immobile La convenuta chiamò in causa i fratelli Antonio e Ornella, propo- nendo, in via riconvenzionale, una domanda di nullità delle aliena- zionidelle quote di com proprietà dell’immobile fatte dai due fratelli all’attoreper mancanza di denuntiatio nonchè una serie di domande subordinate, limitatamente alla quota di proprietà della sorella Or- nella, di usucapione e di risarcimento del danno da illegittima alie- nazione.

Luisella Marani contstò in particolare la validità della vendita per violazione del suo diritto di prelazione ereditaria ex art. 732 c.c. In relazione alle domandesubordinate, dedusse che Ornella aveva sot- toscrittonel 1988 una scrittura privata in cui dichiarava di rinunciare alla sua quota in favore di lei e delfratello Antonio. Il Tribunale di Massa, con sentenza non definitiva del 2015, rigettò le domande propostein via riconvenzionale dalla convenuta nei con- fronti dei due fratelli. Il Tribunale ritenneefficaci le proposte di alie- nazione delle quote ereditarie inviate dai fratelli Marani alla sorella Luisella nel 2004, considerando che tali comunicazioni soddisfaces- sero i requisiti di una denuncia ex art. 732 c.c., anche se l’atto di vendita erastato stipulato a distanza di anni , non essendo previsti limiti temporali.

Quanto alla scrittura privata del 1988, il Tribunale la considerò priva di effetti traslativi per mancanza della forma so- lenne richiesta per la rinuncia ereditaria. Infine, respinse le domande di usucapione e di risarcimento erano per difetto di prova e carenza di elementi utili a supportarle. La Corte distrettuale ha rigettato l'appello di Luisella Marani con- fermando la sentenza di primo grado, ma con diversa motivazione, osservandoche i fratelli Marani avevano proceduto ad una divisione di tutto il compendio ereditario, salvo dell’immobiledi Fosdinovo (og- getto di causa) che quindi rimaneva assoggettato ad un regime di comunione ordinaria, con conseguente inapplicabilità dell’istituto della denuntiatio, tipica della comunione ereditaria.

Ha inoltre escluso che la scrittura privata del 1988 potesse produrre effetti tra- slativi o abdicativi per mancanza della forma solenne richiesta. Riguardo all'acquisto per usucapione, la Corte ha rilevato che tale questione era stata separata per essere trattata in una fase succes- siva del giudizio e ha stabilito che, comunque, la domanda era ca- rente rispetto al necessario possesso utile. Le ulteriori domande di risarcimento e di rimborso per spese relative all'immobile sono state ritenute infondate per insufficienza di prova. Ricorre in cassazione l’originaria convenuta Luisella Marani con quattro motivi.

Resistono Riccardo Albani con controricorso e Antonio Marani con controricorso e memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – In via prelimin are è da prendere atto che, dopo la pubblicazione della sentenza oggetto del presente ricorso, è intervenuto il passaggio in giudicato della sentenzan. 985 del 2019 della Corte di appello di Genova (depositata in atti insieme alla correlativa attestazione del passaggio in giudicato da parte della cancelleria) che, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Luisella Marani ed in parziale modifica della sentenza nr. 964/2017 del Tribunale di Massa,ha dichiara to l'intervenut o acquisto per usu- capione da parte di Luisella Marani della quota di 16/54 dell'immo- bile, or i ginariamen te intestata a Ornella Marani .

È da considerare quindi che «nel giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato succes- sivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi as- similabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui inter- pretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto» (così Cass.12754 del 2022, esemplificativa dell’indirizzo di questa Corte).

La specifica rilevanza di tale giudicato nel caso attuale sarà sag- giata nell’esaminare i motivi di ricorso. 2. -Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 732 c.c. per non avere la Corte di appello dichiarato inefficaci le proposte di aliena- zione notificate da Antonio e Ornella Marani a Luisella Marani e per omesso esame dell'adesione di Luisella Marani alla proposta di ven- dita delle quote. In particolare, si sottolinea che nel 2004 Luisella Marani ricevette due comunicazioni di alienazione delle quote immo- biliari dai fratelli e, entro due mesi, manifestò la propria intenzione di esercitare il diritto di prelazione.

Tuttavia, i dettagli relativi alle modalità e ai tempi di pagamento non vennero forniti, impedendole di fatto di esercitare tale diritto. Inoltre, l’atto di acquisto da parte di Albani fu stipulato solo nel 2008, quattro anni dopo. Si rileva che il documento attestante la volontà di Luisella Marani di esercitare il diritto di prelazione è stato ignorato sia dal Tribunale sia dalla Corte di appello. L’omessa considerazione di tale documento è considerata decisiva, in quanto dimostra che, ignorando la comunicazione della sorella e procedendo comunque alla vendita della propria quota,si è resainefficace la denuntiatio, precludendo di fatto l’esercizio del di- ritto di prelazione.

Del primo motivo è da dichiarare l’inammissibilità. Secondo la Corte di appello (v. pagg. 6 e 7), avendo i fratelli Ma- rani proceduto ad una divisione di tutto il compendio ereditario, ad esclusionedell’immobile in causa, esso rimaneva oggetto di una co- munione ordinaria, a cui non si applica l’istituto della denuncia ex art. 732 c.c. in caso di vendita,secondo i precedenti di questa Corte correttamente richiamati dalla sentenza impugnata (ai quali si può aggiungere, più recentemente Cass. 15182/2019: «Lo scioglimento dellacomunione ereditaria non è incompatibile con il perdurare di uno stato dicomunione ordinaria rispetto a singoli beni già compresi nell'asseereditario in divisione, giacché, compiute le operazioni di- visionali, dirette ad eliminare la maggior parte delle varie compo- nenti dell'asseereditario, indiviso al momento dell'apertura della successione, lacomunione residuale sui beni ereditari si trasforma incomunione ordinaria ».

La censura di violazione dell’art. 732 c.c. , così come formulata, non coglie quindi la ratio deci dendi della sentenza impugnata ed è perciò inammissibile(così tra le varie, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017). 2. -Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 1418, 1325, 1350 e 1362 c.c. per il rigetto della domanda di nullità dell’atto di compravendita del 2008 con riferimento alla quota della sorella Or- nella, poiché ellaaveva precedentemente rinunciato a tale quota con scrittura privata del 1988. Si afferma che tale rinuncia ha valore im- mediato opponibile al terzo acquirente.

Si contesta che la Corte di appello abbia qualificato la scrittura come mero atto ricognitivo. Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 1218 c.c. per rigetto della domanda di risarcimento danni. Si sostiene che, anche in as- senza di effetti reali della scrittura privata del 1988 nei confronti di terzi, essa sarebbe comunque vincolante fra le parti coinvolte. La mancata contestazione dell’atto e l’assenza di eccezioni di prescri- zione avrebbero dovuto condurre all’accoglimento della domanda ri- sarcitoria. Il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di usucapione della quota già inte- stata a Ornella Marani.

Si sostiene che tale domanda non riguardava i terzi chiamati, ma solo il comproprietario attuale Riccardo Albani. La Corte avrebbe dovuto pronunciarsi nel merito e rilevare l’omessa pronuncia del Tribunale. 2. -Il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso pongono que- stioni che riguardano esclusivamente la quota originariamente di proprietà di OrnellaMarani e quindi sono da dichiarare inammissibili persopravvenuto difetto di interesse , in conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza n. 985 del 2019 della Corte di appello di Genova (v. indietro al paragrafo n. 1).

L’accoglimento della domanda riconvenzionale diacquisto per usucapione proposta dalla convenuta (odierna ricorrente) Luisella Marani priva di interesse il ricorso, avendoella comunque raggiunto lo scopo che si era prefissata con la proposizione del secondo, terzo e quarto motivo del ricorso (ac- quisto della proprietàdella quota di proprietà dell’immobile origina- riamente intestata alla sorellaOrnella). Infatti, « l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere […] non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione» (così Cass. 14073/2020 in una fattispecie in cui era intervenuto il riconoscimento stragiudiziale del diritto azionato in causa.

In conclusione, il ricorso è inammissibile. L’esito del giudizio sulla domanda alternativa di usucapione costituisce una grave ragione per compensare le spese di questo giudizio. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e dispone la compensa- zione tra le parti delle spese del giudizio di leg