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Ordinanza — n. 6513/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on co-ownership fruits claim, ruling calculation based on ownership shares is correct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6513/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Ida Rita Di Biasi's appeal against a lower court ruling requiring her to pay civil fruits to co-owners. The appellate court determined that co-ownership rights to fruits began on January 3, 2017, and calculated the total value based on a monthly rental estimate, subsequently deducting the appellant's specific ownership share. The Supreme Court found the appeal inadmissible because the appellant failed to address the appellate court's explicit clarification that the final distribution must be calculated according to each co-owner's respective share.

Regesto Legislator

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Art. 1102 c.c.; Art. 115 c.p.c.: The right to civil fruits in co-ownership arises upon clear manifestation of intent, and the total value must be distributed among co-owners proportionally to their respective shares.

Parole chiave

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co-ownership civil fruits proportional share distribution appellate court calculation inadmissible appeal implicit res judicata immobile occupato diritti del locatore immobile locato

Disposizioni normative citate

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Art. 329 c.p.c.
Art. 2909 c.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 1102 c.c.
ricorso per cassazioneover è riportato l’atto di appello)e le argomentazioni giuridiche sull’art. 1102 c.c. rientrano così palesemente nell’ambito dello iura novit curia.
Art. 115 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
Si censura inoltre il richiamo da parte della Corte al concetto di «fatto notorio» per giustificare l’im- possibilità di godimento contemporaneo del bene, considerandol a priva di supporto probatorio e in contrasto con l’onere della prova stabilito dall’art. 2697 c.c. Il primo motivo è infondato.
Art. 1101 c.c.
Art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art.
Art. 1-bis dello stesso art. 13
115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
artt. 329 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 329 c.p.c., 2909 c.c., 112 c.p.c., 1102 c.c., 115 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez.6 - 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017
tra le varie, Sez.6 - 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017 .
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22862/2022 R.G. proposto da : DI BIASI IDA RITA, rappresentatae difesa dall'avvocato MASSIMO VALLONE -ricorrente- contro DI BIASI BENITO, CHIESA MARIA, MENSA GIUSEPPE, MENSA FRAN- CESCA MARIA, ZAMMITTI IDA MARIA, ZAMMITTI VIRGINIA, ZAM- MITTI CARMELO, MENSA ROSARIA, MENSA NELLO, QUATTROCCHI ANNA MARIA, QUATTROCCHI VALENTINO, QUATTROCCHI FRANCE- SCA -intimati- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO CATANIA n. 304/2022 de- positata il 14/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025dal Consigliere REMO CAPONI.

FATTI DI CAUSA La controversia riguarda l’uso di un immobile in comproprietà da parte di Ida Rita Di Biasi. Gli altri comproprietari (Benito ed Emilia Di Biasi; Romeo, Giuseppe e Francesca Maria Mensa; Valentino, Fran- cesca e Anna Maria Quattrocchi) convenivanodinanzi al Tribunale di Catania Ida Rita Di Biasi per il pagamento di un’indennità di occupa- zione, commisurata alla fruttificazione del bene. In primo grado la convenuta eracondannata al pagamento di € 14.659,67, da ripartire tra gli attori in base alle rispettive quote di comproprietà.

La con- danna era fondata sull’assunto che l’uso esclusivo dell’immobile da parte della convenutaaveva impedito il godimento contemporaneo da parte degli altri comproprietari. La convenuta ha proposto appello, domandando la riforma della decisione di primo grado per mancanza di un credito a titolo di frutti civili in favore dei comproprietari o, in subordine, la diminuzione dell’importo da corrispondere. Nella contumacia degli appellati, la Corte territoriale, con l’impu- gnata sentenza, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ridotto l’importo da versare.Ha rilevato che il diritto dei compro- prietari ai frutti civili è decorso dal 3 gennaio 2017, data in cui questi hanno inequivocabilmente manifestato la volontà di esercitare il pro- prio diritto di comproprietà mediante una comunicazione.

La Corte ha escluso che, prima di tale data, il comportamento degli altri com- proprietari potesse essere interpretato come una richiesta di frutti civili. La Corte ha confermato il valore locativo mensile dell’immobile stimato dal c.t.u. in € 300,00ritenendolo congruo. Ha calcolato l’im- porto complessivo della fruttificazione in € 18.600,00per il periodo dal gennaio 2017 al febbraio 2022, detraendo la quota spettante all’appellante. Di conseguenza, ha condannato Ida Rita Di Biasi al pagamento della somma residua, da ripartire in base alle quote di comproprietà.

Ricorre in cassazione la predetta convenuta con due motivi. Gli attorisono rimasti intimat i . RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 329 c.p.c., 2909 c.c., 112 c.p.c., 1102 c.c., 115 c.p.c. e 2697 c.c., oltre alla nullità della sentenza per incongruità, contraddittorietà e illogicità della motivazione. Si lamenta che la Corte di appello abbia ignorato il giudicato implicito formatosi sull’accertamento compiuto dal Tribu- nale, secondo cui l’uso esclusivo dell’immobile da parte della ricor- rente non oltrepassava i limiti dell’art. 1102 c.c. Si critica altresì l’ampliamento del tema del decidere, con l’introduzione di una pre- sunta violazione dell’art. 1102 c.c. non dedotta dagli attori in primo grado, configurando ultrapetizione.

Si censura inoltre il richiamo da parte della Corte al concetto di «fatto notorio» per giustificare l’im- possibilità di godimento contemporaneo del bene, considerandol a priva di supporto probatorio e in contrasto con l’onere della prova stabilito dall’art. 2697 c.c. Il primo motivo è infondato. Sul profilo dedotto dalla ricorrente non si è formato alcun giudicato interno, poiché è stata la stessa convenuta ad impugnare i capi rile- vanti della pronuncia di primo grado tra cui anche il capo sull’art.1102 cc (v. pagg. 5 e ss. ricorso per cassazioneover è riportato l’atto di appello)e le argomentazioni giuridiche sull’art. 1102 c.c. rientrano così palesemente nell’ambito dello iura novit curia.

Ad abundantiam si richiama il principio che «il giudicato interno […]si determina […] su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, con la conseguenza che l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto de- gli elementi di quella statuizione […] riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolar- mente coinvolti,neppure in via implicita, dal motivo di gravame […]» (così, Cass.32563/2024, con rinvio ad ulteriori precedenti).

Quanto al rilievo relativo al «notorio», la Corte ha osservato che «L'uso esclusivo come abitazione di un'unità immobiliare di media entità, quale quella in oggetto, esclude o, in ogni caso, rende parti- colarmente difficile un'utilizzazione contemporanea di altri al mede- simo fine; tantomeno, la possibilità di ricavarne un reddito, mediante la sua locazione.Ciò costituisce fatto notorio, giacché, a meno di grandi superfici, risulta difficile la coabitazione in spazi ottimali per un nucleo familiare, di più di essi; circostanza astrattamente plausi- bile nel caso in esame, attesa la frammentazione elevata delle quote di proprietà, a ciascuna delle quali accede la medesima facoltà di godimento del bene» .

Pertanto, la Corte ha inteso riferirsi in realtà ad una ragionevole massima di comune esperienza, la cui scelta non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità. Il primomotivo è rigettato. 2. - Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1101 e 1102 c.c., nonché degli artt. 112 e 115 c.p.c., con conseguente ul- trapetizione e nullità della sentenza. Si contesta l’erronea determi- nazione della fruttificazione spettante ai resistenti, ritenendo che la Corte abbia omesso di considerare che gli attorisono proprietari solo di una quota pari a 150/360 dell’immobile.

Si lamenta che l’importo riconosciuto sia sproporzionato rispetto alle quote e che superi quanto effettivamente domandato in primo grado. Si critica infine la motivazione della Corte, che si fonda su presupposti non provati, e si ribadisce che il calcolo avrebbe dovuto limitarsi alle quote effetti- vamente spettanti. Il secondo motivo è inammissibile. Infatti, esso non coglie la ratio decidendi. La parte di sentenza impugnata dal secondo motivo è la seguente: «Ciò posto, ritiene il Collegio che gli appellati abbiano diritto alla fruttificazione richiesta[…].

Per quanto attiene all’importo del valore locativo dell’appartamento in questione, indicato dal c.t.u., osserva il Collegio preliminarmente che il riferimento ad esso costituisce, in assenza di specifiche e diverse utilizzazioni o destinazioni del bene e avuto riguardo a quella urbanistica (unità immobiliare per uso abita- tivo), l’unico parametro di carattere obiettivo, ai fini della determi- nazione dei frutti ricavabili. […] Dal complessivo valore (euro 18.600,00) della fruttificazione dell’appartamento […], da calcolare in euro 300 mensili dal 3 gennaio 2017 fino alla data della presente sentenza (euro 300 x 62 mensilità dal gennaio 2017 al febbraio 2022 = euro 18.600), va detratta la quota di comproprietà dell’odierna appellante.

L’importo risultante va corrisposto da Di Biasi Ida Rita agli odierni appellati, in base alla quota di comproprietà di ognuno di loro». Pertanto, come si desumeagevolmente dall’ultimo passaggio mo- tivazionale, la Corte di appello –contrariamente a quanto si assume da parte della ricorrente -ha precisato che la fruttificazione va fatta in base alla quota di comproprietà spettante a ciascun dei compro- prietarie, e quindi ha di fatto demandato il calcolo finale alla fase esecutiva. Il ricorso omette di confrontarsi con questa precisazione decisiva della Corte di merito.

Sulla sorte del motivo che non coglie la ratio decidendi cfr. tra le varie, Sez.6 - 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017 . 3. -Il ricorso è dunque rigettato. Non vi è necessità di provvedere sulle spese del giudizio di legitti- mità, poiché la controparte non ha svolto attività difensiva in questa sede. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Sussistono i presupposti proce