Italian Court dismisses appeal on inheritance costs, ruling no explicit waiver of expense claims exists.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the main and incidental appeals filed by the Lo Russo siblings regarding inheritance costs. The appellants argued that the lower court erred in awarding expenses to Miria and Patrizia Lo Russo, claiming an implicit waiver of their right to claim costs. The court rejected this, holding that the absence of a specific request for cost liquidation in the remand trial and the concurrent request for cost reimbursement in the final appeal constituted an error of conviction rather than a waiver. Consequently, the appeals were rejected, and the losing parties were ordered to bear the litigation expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 70 c.p.c.; Art. 97 c.p.c.: The failure to explicitly request a specific liquidation of costs in a remand trial, or the simultaneous request for reimbursement in a final appeal, does not constitute an implicit waiver of the right to claim costs against the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso n. 20785/2019R.G. proposto da: LO RUSSO BENIAMINO CARMINE. C.f. LRSBMN53M21G942H, LO RUSSO ANGELA, c.f. LRSNGL48T44G942W, MOTTOLA ALESSANDRINA, c.f. MTTLSN23T57G942L, rappresentat i e difes i dall’avv. Raffaele De Bonis Cristalli e dall’avv. Luca Di Mase, elettivamente domiciliati in Romapresso l’avv. Rocco De Bonis Cristalli nel suo studio in via G.B. Martini n.2 ricorrenti contro LO RUSSO PATRIZIA, c.f. LRSPRZ50R44Z600A, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Pistone, elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv.
Paolo Panella nel suo studio in via degli Scipioni ni. 268/A controricorrente, ricorrente in via incidentale nonché contro LO RUSSO MIRIA, c.f. LRSMRI147R57H501X, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Nolè, elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. Luigia D’Amico nel suo studio in via Cassiodoro n.1 controricorrente OGGETTO: divisione – spese del giudizio RG.20785/2019 C.C.28-2-2025 avverso la sentenza n.293/2019 della Corte d’Appello di Potenza , depositata il17-4-2019, udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 28 - 2 - 2025dal consigliere Linalisa Cavallino FATTI DI CAUSA 1.Secondo quanto si legge nella sentenza di questa Corte n. 22001/2016depositata il 31-10-2016 che aveva cassato con rinvio la sentenza n. 268/2012 della Corte d’appello di Potenza, Angela Maria Laurita decedette nel 1970, dopo avere disposto dei suoi beni con testamento pubblico a favore dei suoi sette figli; tra la data di apertura della successione e il 1988 decedettero tutti i figli, a eccezione di Leonilde Rosa, lasciando a loro volta eredi diretti.
Alcuni dei nipoti di Angela Maria Laurita -Angella Lo Russo figlia del figlio Beniamino; Patrizia e Miria Lo Russo nonché Maria Pasqui, figlie e vedova del figlio Arturo; Erminio e Maria Rosaria figli del figlio Michele- citarono avanti il Tribunale di Potenza i fratelli e cugini, dei quali soltanto alcuni si costituirono, Erminio e Aurora Lo Russo, figli di Beniamino e Annunziata Pisani, vedova dello stesso, Beniamino Carmine Lo Russo e Angela Lo Russo, figli del figliodella de cuius Luca Lidio, e la vedova dello stesso AlessandrinaMottola. Le attrici chiesero lo scioglimento della comunione derivante dalla successione di Angela Maria Laurita,il convenuto Beniamino Carmine Lo Russo eccepì la prescrizione del diritto delle contropartiad accettare l’eredità e chiese accertarsi l’acquisto in suo favore per usucapione della proprietà dei beni caduti in successione.
Con sentenza non definitiva n. 566/2003 il Tribunale di Potenza dichiarò prescritto il diritto di Angella, Maria Rosaria ed Erminio Lo Russo di accettare l’eredità di Angela Maria Laurita e rigettò la medesima eccezione con riguardo a Patrizia e Miria Lo Russo e Maria Pasqui; rigettòl’eccezione di usucapione del convenuto . I convenuti nei cui confronti era stata accolta l’eccezione di usucapione non proposero impugnazione né si costituirono nel giudizio di appello; proposero appello Beniamino Carmine Lo Russo unitamente ad Angela Lo Russo e Alessandrina Mottola e si costituirono nel giudizio di appello soltanto Patrizia Lo Russo e Miria Lo Russo.
Con sentenza n. 268/2012 pubblicata il 15-11-2012 la Corte d’appello di Potenza rigettò o dichiarò inammissibili tutti i motivi di appello principalee incidentale, tra i quali ancheil primo motivo di appello riferito al rigetto dell a tesi secondo cuiPatrizia e Miria Lo Russo e Maria Pasqui non erano eredi in ragione del fatto che non avevano accettato l’eredità di Arturo Lo Russo, figlio della de cuius in vita alla data di apertura della successione. Avverso tale sentenza Beniamino Carmine Lo Russo unitamente ad Angela Lo Russo e ad Alessandrina Mottola hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi e hanno resistito con separati controricorsi Patrizia Lo Russo e Miria Lo Russo, anche quali eredi di Maria Pasqui, mentre tutte le altre parti sono rimaste intimate.
Con la sentenza n. 22001/2016 la Corte Suprema di Cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti, lamentandosi del rigetto del loro primo motivo di appello, avevano sostenuto che le figlie di Arturo Lo Russo, figlio di Angela Maria Laurita non fossero da comprendere tra gli eredi della de cuius; ha rigettato il terzo e il quarto motivo, con i quali si era dedotto il difetto del contraddittorio, ha accolto il secondo motivo, con il quale i ricorrenti avevano lamentato che la Corte d’appello non avesse esaminato l’eccezione di prescrizione del diritto di accettare l’eredità nei confronti dei convenuti rimasti contumaci nel giudizio di appello; ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d’appello di Potenza anche per la statuizione su lle spese del giudizio di legittimità.
Beniamino Lo Russo, Angela Lo Russo e Alessandrina Mottola hanno riassunto il giudizio, nel quale si sono costituite soltanto Patrizia Lo Russo e Miria Lo Russo, mentre tutte le altre parti sono state dichiarate contumaci. Con sentenza n. 293/2019 pubblicata il 17-4- 2019 la Corte d’appello di Potenza ha accolto l’eccezione di prescrizione del diritto di accettare l’eredità, come riproposta, con riguardo a Erminio Lo Russo, Angela Lo Russo, Ulderico Lo Russo, Anna Lo Russo e Annunziata Pisani, tutti quali eredi di Urbino Lo Russo figlio della de cuius, con riguardo a Erminio Antonio Lo Russo e Aurora Lo Russo, quali eredi di Beniamino Lo Russo figlio della de cuius, e nei confronti di Leonilde Rosa Lo Russo.
Ha compensato per la quota di un quinto le spese del giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata, del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio, condannando in solido gli attori in riassunzione Beniamino Carmine Lo Russo, Angela Lo Russo e Alessandrina Mottola alla rifusione a favore di Patrizia Lo Russo e di Miria Lo Russo delle spese di lite del giudizio di appello, del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio per i restanti quattro quinti. 2.Avverso la sentenza Beniamino Carmine Lo Russo, Angela Lo Russo e Alessandrina Mottola hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi,esclusivamente per censurare la pronuncia sulla regolamentazione delle spese di litenei confronti di Patrizia Lo Russo e Miria Lo Russo.
Patrizia Lo Russo ha resistito con controricorso, nel quale ha proposto anche un motivo di ricorso incidentale tempestivo. Miria Lo Russo ha resistito con separato controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e a ll’esito della camera di consiglio del 2 8 - 2 - 202 5 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Deve essere esaminato logicamente per primo il ricorso incidentale, con il quale Patrizia Lo Russo sostiene che la pronuncia del giudice del rinvio in ordine all’accoglimento dell’eccezione di prescrizione sia stata eseguita in violazione del giudicato che si era formato sulla sentenza del Tribunale di Potenza n. 566/2003, la quale già aveva accolto l’eccezione di prescrizione del diritto di accettare l’eredità di Angela Maria Laurita con riguardo a tutti i chiamati con eccezione di Patrizia e Miria Lorusso e Maria Pasqui. 1.1.Il motivo è inammissibile.
La Cassazione con la sentenza n.22001/2016, accogliendo il secondo motivo di ricorso con il quale si lamentava l’omissione di pronuncia sull’eccezione di prescrizione, ha accertato che la Corte d’appello di Potenza, nel decidere l’impugnazione avverso la sentenza n. 566/2003 del Tribunale di Potenza , non aveva pronunciato sull’eccezione di prescrizione con riguardo ai convenuti rimasti contumaci nel giudizio di appelloe per questo ha cassato la sentenza impugnata; in questo modo, la Cassazione ha presuppos to che sull’eccezione di prescrizione relativamente a quei convenuti non si fosse formato il giudicato in forza della pronuncia di primo grado, in quanto il giudicato avrebbe comportatoche l’eccezione d i prescrizione, con riguardo a quei soggetti, non fosse stata devoluta al giudice di appello e quindi quel giudice non avesse l’obbligo di pronunciarsi sull’eccezione.
Ne consegue che il giudice del rinvio, vincolato alla pronuncia della sentenza di cassazione con rinvio, è statoobbligato alla disamina nel merito dell’eccezione di prescrizione, senza potere rilevare alcuna questione, anche per ipotesi rilevabile d’ufficio, che non fosse stata considerata dalla Corte Suprema; a ritenerediversamente, si finirebbe nel porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazioneche ha disposto il rinvio, in contrasto con il principio della sua intangibilità (Cass. Sez. 2 10-8-2023 n. 24357 Rv. 668914-01). 2.Con il loro primo motivo di ricorso principale i ricorrenti deducono “ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.
– violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. Principio dell’impossibilità di condannare la parte vittoriosa a rifondere le spese di lite” e lamentano che la sentenza impugnata, sottovalutando la rilevanza dell’eccezione di prescrizione ed evidenziando il solo dato aritmetico del rigetto delle altre istanze, abbia ritenuto di compensare le spese tra le parti costituite nei tre giudizi nella misura irrisoria di un quinto, con l’effetto diincorrere nella violazion e dell’art. 91 cod. proc. civ. Evidenziano di essere risultati vittoriosi nel giudizio di legittimità, in quanto è stato accolto il motivo essenziale relativo all’eccezione di prescrizione, e nel giudizio di rinvio, perché è stata accolta l’eccezione di prescrizione.
Sostengono che la sentenza impugnata abbia liquidato le spese di lite con esclusivo riferimento a ogni singolo grado del giudizio, attraverso una lettura superficiale ed erronea dell’effettivo svolgimento processuale, senza considerare come il motivo unico e assorbente del ritardato accoglimento dell’eccezione di prescrizione sia stata esclusivamente la strenua opposizione delle attrici Patrizia e Miria Lo Russo. Di seguitoi ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata abbia illegittimamente pronunciato sulle spese del giudizio conclusosi con la sentenza cassata, in quanto la sentenza n. 22001/2016 che ha disposto il rinvio aveva rinviato solo per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità,la pronuncia sulle spese della prima sentenza d’appello non era stata impugnata ed era passata in giudicato.
Sostengono di essere stati vittoriosi nel giudizio di cassazione e perciò di non poter essere condannatialla rifusione delle spese di quel giudizio ; rilevano che anche nel giudizio di rinvio è stata rigettata la domanda delle controparti, che solo la diligenza dei ricorrenti ha impedito l’estinzione del giudizio e che non si comprende neppure con quale criterio siano state liquidate le spese; evidenziano che la causa è stata introdotta per la divisione del patrimonio ereditario tra sette stirpi e quindi, con riferimento al valore complessivo della massa di Euro 52.000,00, la Corte d’appello doveva considerare lacausa del valore di Euro 7.000,00 per ciascuna stirpe e non sulla base del valore complessivo della massa. 3.Con il secondo motivo i ricorrenti deducono “ex art. 360 n. 3 c.p.c.
–violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. Insussistenza della soccombenza dei ricorrenti. Opposizione delle attrici alla eccezione di prescrizione ex art. 480 c.c." e lamentano di essere stati ritenuti soccombenti rispetto all’eccezione di prescrizione, solo da loro sollevata in primo grado e poi sostenuta fino all’accoglimento, con l’opposizione delle controparti Patrizia e Miria Lo Russo; sostengono che il giudizio di cassa zione si sia svolto solo sull’eccezione di prescrizione esclusivamente da loro formulata ed evidenziano come tale eccezione sia stata accolta dal giudice del rinvio, che ha di conseguenza accolto l’appello che loro avevano proposto e rigettato la domanda come proposta da Patrizia, Miria LoRusso e Maria Pasqui. 4.Il primo e secondo motivo di ricorso principale , esaminati unitariamente in quanto aventi a oggetto le medesime questioni, sono inammissibili sotto vari profili e per il resto manifestamente infondati.
In primo luogo, si esclude che la sentenza impugnata abbia fatto erronea applicazione del principio di soccombenza. La sentenza impugnata ha esaminato la questione della regolamentazione delle spese processuali con una serie di argomentazioni particolarmentearticolate e corrette, da pag. 15 a pag. 19 della sentenza, che i ricorrenti neppure prendono in esame al fine di confutarle in modo pertinente, per cui i motivisotto questo profilo risultano carenti di specificità.Infatti, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 co. 1 n. 4 cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ., a pena di inammissibilità delle censure, non solo di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, ma anche di raffrontarle con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che contrastano colprecetto normativo (Cass.
Sez. U 28 - 10 - 2020 n. 23745 Rv. 659448-01). Inoltre, i ricorrenti lamentano che non sia stato applicato il principio della soccombenza valutato secondo l’esito del giudizio e poi, diversamente, fanno riferimento all’esito del giudizio nei diversi gradi al fine di sostenere di essere stati vittoriosi in quei gradi e di lamentare di essere invece stati condannati alla rifusione delle spese di lite per quei gradi. Al contrario, la sentenza ha enunciato e fatto corretta applicazione del principio consolidato secondo il quale la soccombenza, ai fini dellaliquidazione delle spese, deve essere stabilita in base a un criterio unitario e globale (Cass.
Sez. U 8-11-2022 n. 32906 Rv. 666076-01,Cass. Sez. 6-3 6-10-2021 n. 27056 Rv. 662442-01, Cass. Sez. 3 12-4-2018 n. 9064 Rv. 648466-01, Cass. Sez. 3 11-6-2008 n. 15483 Rv. 603368-01, per tutte). Iricorrenti sostengono di essere stati vittoriosiper il fatto che è stata accolta la loro eccezione di prescrizione, non solo senza considerare e confutare l’analitica disamina dell’esito delle domande, dei motivi di appello e di ricorso per cassazione eseguita dalla sentenza impugnata, ma anche senza considerare il dato fondamentale e insuperabile per individuare in capo a loro la soccombenza nel giudizio: l’eccezione di prescrizione del diritto di accettare l’eredità è stata rigettata nei confronti di Patrizia e Miria Lo Russoe sono stati rigettati tutti gli argomenti degli odierni ricorrenti volti a sostenere che le stesse non fossero eredi di Angela Maria Laurita.
Specificamente, tale eccezione di prescrizione del diritto di accettare l’eredità nei confronti di Patrizia e Miria Lo Russoe della loro madre, aventi causa del figlio della de cuius Arturo Lo Russo, è stata rigettatadal giudice di primo grado e la questione del fatto che le stesse fossero o meno eredi della de cuiusè stata oggetto di motivo di appello e poi del primo motivo di ricorso per cassazione. Quindi, tra le parti costituite in causa, la questione della qualità di eredi di Angela Maria Laurita in capo a Patrizia e Miria Lo Russo è stata risolta , soltanto all’esito del rigetto del primo motivo di ricorso per cassazione, a favore delle odierne controricorrenti; ciò comporta la soccombenza degli attuali ricorrenti nei loro confrontie la soccombenza è confermata dal fatto che anche l’eccezione di usucapione dei beni ereditari, proposta da Beniamino Carmine Lo Russo al fine di opporsi alla domanda di scioglimento della comunione, è stata rigettata.
Per il resto, il dato che l’eccezione di prescrizione sia stata accolta con riguardo agli altri chiamati all’eredità rimane irrilevante al fine di valutare la soccombenza tra le parti costituite in causa, essendo elemento che non incide sul diritto delle parti costituite in causa allo scioglimento della comunione, ma solo sulla determinazione dell’entità delle quote dei condividenti costituiti in causa . Invece, è il dato che l ’ eccezion e di prescrizione e le altre deduzioni volte a negare la qualità di eredi siano stata rigettatenei confronti di Patrizia, Miria Lorusso e della loro madre a impedire il consolidarsi dell’intero asse ereditario in capo agli attuali ricorrenti e quindi a comportare la soccombenza nel giudizio di BeniaminoCarmine e Angela Lo Russo nonché Alessandrina Mottola nei confronti di Patrizia e Miria Lo Russo; ciò,anche in ossequio a l principio secondo il quale nei procedimenti di scioglimento della comunione trova applicazione la regoladella soccombenza con riguardo alle spese che siano conseguite a inutili resistenze alla divisione (Cass.
Sez. 2 24- 1-2020 n. 1635 Rv. 656848-01, Cass. Sez. 2 8-10-2013 n. 22903 Rv. 628295-01). Dalle ragioni esposte consegue che non hanno pregio neppure le critiche alla modestia della quota di compensazione, in quanto esattamente la sentenza impugnata ha individuato la soccombenza in capo agli odierni ricorrenti erientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, la determinazione della quota di compensazione ex art. 92 co. 2 cod. proc. civ., non essendo il giudice di merito tenuto neppure a rispettare una esatta proporzionalità tra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. 6-3 26-5-2021 n. 14459 Rv. 661569-01, Cass.
Sez. 2 20-12-2017 n. 30592 Rv. 646611-01, Cass. Sez. 2 31-1-2014 n. 2149 Rv. 629389-01). 4.1.In ordine alle altre questioni prospettate dai ricorrenti, esattamente la sentenza impugnata ha statuito anche sulle spese del grado conclusosi con la sentenza cassata, per cui sul punto il primo motivo è manifestamente infondato. Diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, la circostanza che la sentenza n. 22001/2016 della Cassazione, disponendo il rinvio, abbia rimesso al giudice del rinvio anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità non significa che la Corte d’appello dovesse statuiresoltanto su quelle spese e non potesse disporre su lle spese del grado conclusosi con la sentenza cassata.
La statuizione della Cassazione è stata eseguita ai sensi dell’art. 385 co. 3 cod. proc. civ., in quanto in forza di questa disposizione la Suprema Corte, allorché dispone il rinvio, può provvedere sulle spese del giudizio di legittimità o può rimetterne la pronuncia al giudice del rinvio e nella fattispecie ha esercitato questa seconda opzione. Invece, la statuizione sulle spese del grado conclusosi con la sentenzacassata è stata eseguita in forza del principio posto dall’art. 366 co. 1 cod. proc. civ., secondo il quale la cassazione parziale ha effetti anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte cassata; la statuizionesulle spese del grado, in quanto accessoria e conseguenziale alla pronuncia sull’oggetto di causa, è sempre travolta dalla riforma o dalla cassazione parziale della sentenza e perciò si imponeva al giudice del rinvio anche la rinnovazione dellastatuizione sulle spese del grado conclusosi con la sentenza cassata e tale nuova statuizioneha integralmente sostituito la precedente pronuncia(Cass.
Sez. U 4-7-2003 n. 10615 Rv. 564829- 01, Cass. Sez. 3 11-11-2024 n. 29056 Rv. 672654-01). 4.2.In ordine alla lamentata entità degli importi dei compensi liquidati, in via assorbente rispetto a ogni altra questione, il primo motivo risulta manifestamente infondato. Infatti, la pretesa dei ricorrenti di determinare il valore della causa ai fini della liquidazione dei compensi acarico della parte soccombente sulla base delvalore della quota di eredità spettante a ciascuna stirpe si scontra con la previsione dell’art. 12 ult. co. cod. proc. civ., secondo cui il valore dellacausa di divisione si determina in base a quello della massa attiva da dividere; si scontra altresìcon la previsione dell’art. 5 D.M. 10 marzo 2014 n. 55 -esattamente applicato ratione temporis dalla sentenza impugnata, in quanto la liquidazione è avvenuta dopo la sua entrata in vigore (Cass.
Sez. 3 13-7-2021 n. 19989 Rv. 661839- 01, per tutte)-, secondo cui, quando nei giudizi di divisione la controversia interessa anche la massa da dividere, si ha riguardo a quest’ultima. N ella fattispecie la controversia, in quanto avente a oggetto anche l’individuazione dei soggetti aventi la qualità di eredi e perciò aventi diritto alla divisione, interessava l’intera massa da divideree non la singola quota. 5.Con il terzo motivo i ricorrenti deducono “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e violazione del principio del limite della domanda (chiesto e pronunciato).
Ulteriore violazione dell’art. 91 12 c.p.c.”; evidenziano che nel giudizio di rinvio Patrizia Lo Russo ha chiesto la vittoria delle spese del grado e la compensazione delle spese del giudizio di legittimità e a sua volta Miria Lo Russo ha chiesto la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità e non ha chiesto la rifusione delle spese del giudizio di rinvio. Quindi, sostengono che la pronuncia che ha riconosciuto a loro favore le spese in termini ulteriori rispetto alla domanda sia stata emessa in violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; in via subordinata, deducono che la liquidazione di compensi per intero in favore della medesima stirpe sia stata illegittima. 5.1.Il motivo è infondato.
E’ acquisito il principio secondo il quale la condanna al pagamento delle spese di lite è una pronuncia accessoria e consequenziale alla definizione del giudizio e pertanto può essere posta anche d’ufficio a carico della parte soccombente, purché non sussista una espressa volontà contraria della parte vittoriosa (Cass. Sez. 1 12-3-2003 n. 3648 Rv. 561104-01, Cass. Sez. 3 10-6-1997 n. 5174 Rv. 505079-01, Cass. Sez. U 18-11-1988 n. 6242 Rv. 460591-01). In quest’ottica è stato enunciato ancheil principio secondo il quale, qualora la parte vittoriosa in un procedimento a carattere contenzioso abbia chiesto la compensazione delle spese, la condanna del soccombente al relativo pagamento si pone in contrasto con l’art. 112 cod. proc. civ., poiché tale statuizione, nonostante abbia carattere consequenziale e accessorio e quindidebba essere emessa dal giudice anche in assenza di espressa istanza dell’interessato, può essere oggetto di rinuncia (Cass.
Sez. 2 12-6-2018 n. 15326 Rv. 649173-01). Quindi, la questione è quella di individuare l’espressa volontà contraria della parte vittoriosa e cioè il ricorrere dell’esplicita dichiarazione di volontà diretta a rinunciare al rimborso delle spese, per cui è stato anche escluso che nell’errore di individuazione del soggetto tenuto alla rifusione delle spese siaravvisabile una esplicita rinuncia alla richiesta di condanna della parte effettivamente obbligata (Cass. Sez. 2 3-7- 1999 n. 6893 Rv. 528270-01). Nella fattispecie gli argomenti dei ricorrenti non individuano tale esplicita dichiarazione di volontà diretta a rinunciare alla condanna alle spese dei soccombenti, perché la circostanza che Miria Lo Russo, secondo l’allegazione dei ricorrenti, non avesse chiesto la liquidazione delle spese del giudizio di rinvio era elemento che in sé imponeva la statuizione d’ufficio sulle spese.
Analogamente, la circostanza che Patrizia Lo Russo avesse chiesto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, accompagnandola alla richiesta dirifusione delle spese del giudizio di rinvio,non integrava una esplicita dichiarazione di rinunciaalle spese ma manifestava, al più, l’erronea convinzione di una sua soccombenza nel giudizio di legittimità, che ella voleva evitare si risolvesse a suo discapito; diversamente, non avrebbe nel contempo chiesto la rifusione delle spese del giudizio di rinvio. Invece, gli argomenti con i quali i ricorrenti censurano l’entitàdella liquidazione delle spese di lite, in via assorbente rispetto a ogni altra questione, risultano manifestamente infondati per le ragioni sopra esposte: il valore della lite è stato esattamente determinato sulla base della massa da dividere ed esattamente le spese sono state riconosciute alle due coeredi Patrizia Lo Russo e Miria Lo Russo distintamente con riguardo ai gradi del giudizio nei quali si sono costituite con diversi difensorie hanno svolto attività difensive distinte. 6.In conclusione sono rigettati il ricorso principale e il ricorso incidentale.
Stante la reciproca soccombenza, sono compensate le spese del giudizio di legittimità tra i ricorrenti e la ricorrente incidentale Patrizia Lo Russo. In applicazione del principio della soccombenza, i ricorrenti devono essere condannati alla rifusione a favore della controricorrente Miria Lo Russo delle spese del giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate. In considerazione dell’esito del ricorso principale e del ricorso incidentale, ai sensi dell’art. 13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i principali e della ricorrente incidentale, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corterigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa le spese del giudizio di legittimità tra i ricorrenti principali e la ricorrente incidentale; condanna i ricorrenti principali alla rifusione a favore della controricorrente Miria Lo Russo delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro2.200,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege. Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte dei ri