Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to court's proposal for settlement within forty days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for settlement within the statutory forty-day period. The appellant, representing a medical professional against the Central Commission for Health Practitioners, did not request a decision on the proposed settlement. Consequently, the court ruled that the appeal must be deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for settlement within forty days results in the automatic deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21297/2024 R.G. proposto da : GUGLIELMO MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI 30 C/O DOTT.RI PLACIDI, presso lo studio dell’avvocato ANGELONE ENRICO (NGLNRC56E21F839B) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROMANO MASSIMO (RMNMSM67T21F839G) -ricorrente- contro COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE, ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROINCIA DI BELLUNO, PROCURATORE P.T. DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BELLUNO, MINISTERO DELLA SALUTE -intimati- avverso DECISIONE di COMM.CENTR.ESERC.PROFESSIONI SANITARIE ROMA n.50/2022depositata il 31/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. C