Cassation court dismisses appeal against inheritance division, upholding literal contract interpretation of family settlement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the appeal filed by Domenico Marini against a second-instance judgment regarding the division of inheritance assets. The lower courts interpreted a private agreement to allocate financial resources and company shares among heirs based on literal and systematic criteria. The cassation court rejected the argument that the agreement was limited to company shares, ruling that the appellate court correctly applied standard interpretative rules without evidence of simulated contracts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1362 c.c.; Art. 1363 c.c.; Art. 2909 c.c.: The court must interpret private agreements using literal, behavioral, and systematic criteria; an appeal based on alleged violation of these canons is inadmissible if the lower court's reasoning aligns with established legal standards.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27602/2020 R.G. proposto da : MARINI DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE 168, presso lo studio dell’avvocato ONORATO STEFANIA, rappresentato e difeso dagli avvocati VERDE LUCIANA (VRDLCN65S57F839J), VERDE GIOVANNI (VRDGNN38H16F839N), CAPPELLU STEFANO (CPPSFN57P18H501A) -ricorrente- contro LANCI LUCIA, elettivamente domiciliata in ROMA C.SO TRIESTE 109, presso lo studio dell’avvocato MARTINI ANTONIO (MRTNTN65D10H501I) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MONDELLI DONATO (MNDDNT68M05H926X) -controricorrente- nonché contro MARINI ELISABETTA, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE DELL'UMANESIMO 303, presso lo studio dell’avvocato ANDRIANO ROSA ANGELA (NDRRNG58L45H501G) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3857/2020 depositata il 29/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2025 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Permesso che: 1.Domenico Marini conveniva davanti al tribunale di Tivoli la madre, Lucia Lanci, e la sorella, Elisabetta Marini, proponendo domanda di divisione delle “risorse finanziarie” facenti parte dell’asse ereditario di Lorenzo Marini, padre dell’attore e della sorella e marito della Lanci. Le convenute deducevano che la successione, per gli aspetti inerenti le risorse finanziarie era stata definita con la scrittura privata, sottoscritta dalle parti il 21 dicembre 2003, essendovi le questioni inerenti gli immobili riservate ad altra sede.
Il Tribunale rigettava la domanda aderendo alle tesi delle convenute. La Corte di Appello di Roma, con sentenza n.3875 del 2019 rigettava l’appello di Domenico Marini confermando la interpretazione data dal giudice di primo grado della suddetta scrittura. In tale scrittura (riprodotta alle pagine 5 e 6 del ricorso) si legge, per quanto interessa, che l’eredità “spetta agli eredi così come stabilito per legge; che la dichiarazione di successione è stata presentata”, che tra i beni caduti in successione vi era una quota del 40% della srl Mobili Marini, che la società esercitava la propria attività in un immobile “di proprietà di tutti gli eredi … per un canone simbolico”, che la Lanci intendeva far continuare l’attività a Domenico Marini, che la Lanci rinunciava alla sua quota di partecipazione nella società in favore del figlio con atto da redigere in forma notarile entro il 15 dicembre 2003 in cui “sarà indicato non il valore effettivo della quota ceduta ma il valore nominale”, che la “signora Marini Elisabetta rinuncia a tutta la propria quota di partecipazione nella società Mobili Marini srl in favore del fratello Domenico Marini mediante atto di cessione da formalizzare con atto notarile entro il 15 dicembre 2003 , in tale atto di cessione sarà indicato non il valore effettivo della quota ceduta ma il valore nominale” , che la Lanci “in considerazione del fatto che al figlio Domenico Marini vengono cedute interamente e gratuitamente le quote della società si impegna a corrispondere alla figlia Elisabetta la somma … equivalente al valore dell’attività ricevuta dal fratello Domenico”, che Domenico Marini “in qualità di futuro rappresentante legale della srl Mobili Marini si impegna formalmente a corrispondere alla madre sig.ra Lanci Lucia il canone effettivo di locazione dell’immobile dove vien esercitata l’attività dalla srl nella misura di … euro 11.000,00 mensili”, che “tutti gli altri beni indicati nella denuncia di successione saranno gestiti dalla Lanci che potrà disporre come la stessa riterrà opportuno”.
La Corte di Appello ha ritenuto che con la scrittura menzionata le parti, come osservato dal Tribunale di Tivoli, avessero inteso “definire ogni rapporto circa gli aspetti successori relativi ai beni mobili-finanziari”, ossia che “la reale volontà delle parti sottesa alla scrittura sia stata quella di definire e transigere varie questioni finanziarie della famiglia e non soltanto di cedere le quote aziendali della società a titolo gratuito”. La Corte di Appello ha così argomentato tale conclusione: la scrittura era da intendersi in relazione al fatto che essa riguardava “la cessione di quote di cospicuo valore e riferite ad una attività produttiva di ingente reddito, sia per la quota del 40% già appartenuta al de cuius sia per la percentuale già in proprietà di Marini Elisabetta (10%) e di Lenci Lucia (40%) senza apparentemente alcuna controprestazione da parte di Marini Domenico”; sebbene “il dato letterale della scrittura indica[sse] il titolo gratuito della cessione, tuttavia emerge[va] la diversa volontà delle parti di volere ricompensare Marini Elisabetta del valore della propria quota (solo in parte ereditaria) mettendo l’onere del corrispettivo a carico della madre anziché del fratello beneficiario”; la scrittura doveva essere valutata anche alla luce del comportamento antecedente delle parti e segnatamente della condotta di Domenico Marini consistita nello smobilizzo, dopo la morte del de cuis avvenuta il 9 dicembre 2002, tra il 10 febbraio e il 18 aprile 2003, di titoli finanziari con accredito su un conto corrente; nella scrittura era anche previso che la rappresentanza della società sarebbe stata conferita a Domenico Marini e che questi si impegnava a sottoscrivere un contratto di locazione dal canone rilevante;
2. Domenico Marini ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza della Corte di Appello;
3. Elisabetta Marini e Lucia Lanci resistono con distinti controricorsi;
4. il ricorrente ha depositato memoria;
5. Lucia Lanci ha depositato memoria; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione degli artt. 1362 ss c.c. in relazione all’art. 1414 c.c. Il ricorrente focalizza la censura sulla parola “sottesa”, contenuta nella affermazione della Corte di Appello per cui la “reale volontà delle parti sottesa alla scrittura è stata quella di definire e transigere varie questioni finanziarie della famiglia e non soltanto di cedere le quote” della srl Mobili Marini. Sostiene il ricorrente che la Corte di Appello avrebbe con quella parola mostrato di ritenere che vi fosse un contratto “di divisione transattiva o di transazione divisoria” dissimulato dietro lo schermo della (“sotteso” alla) scrittura; 2.con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione degli artt. 112 c.p.c. in relazione all’art. 1414 c.c. Il ricorrente, sempre focalizzando la censura sulla affermazione della Corte di Appello per cui la “reale volontà delle parti sottesa alla scrittura sia stata quella di definire e transigere varie questioni finanziarie della famiglia e non soltanto di cedere le quote” della srl Mobili Marini, sostiene che la Corte di Appello avrebbe oltrepassato i limiti del disputatum posto che nessuna delle parti aveva mai dedotto che la scrittura servisse a dissimulare un diverso negozio di “divisione transattiva o di transazione divisoria”; 3.con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione degli artt.1417 c.c. per avere la Corte di Appello ritenuto provato l’ipotizzato negozio di “divisione transattiva o di transazione divisoria” malgrado che le originarie convenute, le quali erano in causa “come eredi legittime … non come terzi”, non avessero dato prova scritta dell’esistenza del negozio dissimulato;
4. preliminare rispetto all’esame dei motivi è l’esame della questione di giudicato sollevata dal ricorrente in memoria con riferimento alla ordinanza di questa Corte n.34901 del 2022. Sostiene il ricorrente che, in forza di tale ordinanza che avrebbe affermato che la scrittura privata 21 novembre 2003 era stata correttamente intesa nella sentenza allora impugnata come volta a definire la sorte delle quote sociali dell’impresa di famiglia, sarebbe da dichiarare errata e da cassare la sentenza della Corte di Appello di Roma oggetto di ricorso che ha invece ritenuto che tale scrittura fosse volta a “definire ogni rapporto circa gli aspetti successori relativi ai beni mobili-finanziari”.
L’eccezione di giudicato è infondata. Va in primo luogo e sotto il profilo soggettivo evidenziato che le parti del giudizio esitato nella ordinanza 34901 del 2022 non coincidono con le parti del presente giudizio essendo le prime la srl Mobili Marini, Lucia Lanci e Elisabetta Marini. Va in secondo luogo sottolineato e sotto il profilo oggettivo evidenziato che la controversia su cui è intervenuta l’ordinanza citata non era centrata specificamente sulla questione della portata della ridetta scrittura come relativa (o non) ad “ogni rapporto circa gli aspetti successori relativi ai beni mobili-finanziari”.
Si legge infatti nella ordinanza 34901/22 che la controversia verteva sulla domanda ex art. 2932 c.c. proposta dal Lucia Lanci per ottenere una sentenza che tenesse luogo del definitivo di locazione essendo rimasto inadempiuto da parte della Mobili Marini srl l’impegno assunto con la scrittura citata di stipulare un contratto di locazione. Nell’ordinanza 34901/22 viene affermato che la Lanci - controricorrente - aveva “ben osserva[to]” che il contratto di locazione immobiliare doveva essere interpretato nel contesto del più ampio regolamento negoziale voluto dalle parti … che era quello di definire la sorte delle quote sociali dell’impresa di famiglia”.
Nell’ordinanza non viene avallata una interpretazione della scrittura privata del 21 novembre 2003 secondo cui la scrittura era volta solo ed esclusivamente a definire la sorte delle quote della srl, Mobili Marini e non anche a definire (tutti gli) altri “aspetti successori relativi ai beni mobili-finanziari”. Non sussistono quindi i presupposti per l’applicazione dell’art. 2909 c.c.;
5. i motivi di ricorso sono inammissibili posto che non attingono la ratio della sentenza impugnata. La Corte di Appello si è limitata ad interpretare la scrittura de qua in base al criterio letterale, al criterio del comportamento delle parti (art. 1362 c.c.) e criterio sistematico (art. 1363 c.c.). Nella sentenza sono numerosi i riferimenti alla “interpretazione”, al “dato letterale della scrittura”, “ai poteri ermeneutici” del giudice, alla “indagine interpretativa per individuare la reale volontà delle parti alla luce del comportamento complessivo tenuto” dalle stesse, alla valutazione “di ogni singolo aspetto a disposizione ai fini dell’interpretazione”.
Per contro in nessuna parte della sentenza viene fatto riferimento alla simulazione o a contratti dissimulati. Il ricorrente non pone affatto una questione di violazione dei canoni legali di interpretazione. Peraltro, dato che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, tale questione avrebbe potuto essere posta solo con specifica indicazione delle norme asseritamente violate e con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso le quali il giudice del merito si sarebbe discostato dai canoni legali assunti come violati o avrebbe applicato tali canoni sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti (v.
Sez.1, o rdinanza n. 9461 del 09/04/2021). Il ricorrente muove da una sua personale valorizzazione di una parola - “sottesa” - usata dalla Corte di Appello per impostare considerazioni distoniche rispetto al decisum;
7. in conclusione il ricorso deve essere rigettato;
8. le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente Lanci Lucia le spese del giudizio di legittimità, liquidate in €8000,00, per compensi professionali, €200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti; condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente Elisabetta Marini le spese del giudizio di legittimità, liquidate in €8000,00, per compensi professionali, €5200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versament