Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The proceedings involved a dispute between the Gallone sisters and Vitale, where the appellant remained silent after the lower court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20932/2024 R.G. proposto da : CHIRICO ANNA, GALLONE ANTONELLA, GALLONE ANGELICA, elettivamente domiciliate in FRANCAVILLA FONTANA VIA QUINTO ENNIO, 35, presso lo studio dell’avvocato VITALI LUIGI (VTLLGU55A02L049K) che le rappresenta e difende -ricorrenti- contro VITALE GRAZIA, elettivamente domiciliata in ROMA RANDACCIO N. 1 (STUDIO AVV. LEONARDO MUSA), presso lo studio dell’avvocato ORLANDINO FRANCESCO CARMELO (RLNFNC62L17B809Q) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE BRINDISI n.2805/2023 depositata il 03/09/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge