Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The proceedings involved a dispute between the Municipality of Latina and Antonio Mazzucco regarding water infrastructure contracts. The court ruled that the statutory silence on the appellant's request constituted a formal waiver, leading to the termination of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the imposition of costs on the defaulting party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15686/2024 R.G. proposto da : COMUNE DI LATINA, elettivamente domiciliato in LATINA VIALE IV NOVEMBRE, 25, presso lo studio dell’avvocato CAVALCANTI FRANCESCO PAOLO (CVLFNC64M30E472T) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MAZZUCCO ANTONIO EDIS, elettivamente domiciliato in LATINA VIA G.B. VICO, 45, presso lo studio dell’avvocato SOSCIA PATRIZIA (SSCPRZ60L55G865I) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TRIDENTE LIBERINA (TRDLRN76M58L083G) -controricorrente- nonchè contro SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.2945/2024 depositata il 29/04/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori