Cassation court dismisses appeal regarding property division and accession rules under Italian Civil Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Giuseppe Callegari's appeal against the Bologna Court of Appeal's decision on property division. The appellant argued the lower court failed to properly evaluate witness testimony regarding his brother's possession of a specific building. The court held the appeal inadmissible because the appellant's claim relied on a previous ground that had already been declared inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: An appeal ground is inadmissible if it is expressly conditional on the recognition of the admissibility of a preceding ground that has not been met.
Parole chiave
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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.37838/2019 R.G. proposto da : CALLEGARI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA N. 29, presso lo studio dell’avvocato FEDELI BARBANTINI LUIGI (FDLLGU65A20H501G) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PEZZALI PAOLO (PZZPLA43T01I462U) -ricorrente- contro CALLEGARI GRAZIANO, CALLEGARI ANTONIO, CALLEGARI MAFALDA, DEBBIA ELIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PIEVE DI CADORE 30, presso lo studio dell’avvocato USSANI D'ESCOBAR VINCENZO (SSNVCN71L13H501J) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GALAVOTTI ANGELA (GLVNGL66D55C951T) -controricorrenti- nonchè contro CALLEGARI MARIA ROSA rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE LEVONI (LVNGPP59T27F257A) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1559/2019 depositata il 15/02/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2025 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Premesso che: 1.Graziano, Antonio e Mafalda Callegari e Elio Debbia convennero davanti al Tribunale di Modena Giuseppe e Paolo Callegari per lo scioglimento della comunione e per l’assegnazione pro-quota di un compendio immobiliare costituito da terreni e fabbricati. I convenuti proposero domande riconvenzionali per essere dichiarati proprietari esclusivi di alcuni beni compresi nel compendio. In particolare Giuseppe Callegari rivendicò a sé un “fabbricatino ricovero attrezzi”, insistente su area comune, sostenendo di averlo realizzato a sue spese e di averlo sempre usato per la propria attività di fabbro.
Paolo Callegari rivendicò a sé, per usucapione, un fabbricato su due piani ad uso abitativo con annesso portico e un fabbricato rurale “ad uso pollaio”. Il Tribunale, essendo emerso che il fabbricato rurale era catastalmente intestato per 1/2 allo stesso Paolo Callegari e per 1/2 a Renzo Callegari dispose l’integrazione del contraddittorio rispetto a quest’ultimo il quale si costituì e dedusse di avere da anni donato la sua quota alla figlia Maria Rosa. Questa, costituitasi in luogo del padre, frattanto deceduto, si oppose alle domande riconvenzionali.
Il Tribunale rigettò le domande riconvenzionali, dichiarò sciolta la comunione e provvide alla assegnazione dei vari lotti individuati dal consulente tecnico d’ufficio. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza n.559 del 2019, ha respinto l’ appello proposto da Giuseppe Callegari per sé e quale erede di Paolo Callegari. In particolare, quanto alla proprietà del “fabbricatino” costruito da Giuseppe Callegari, la Corte di Appello ha, in primo luogo, ritenuto che la stessa spettasse ab origine a tutti i proprietari del suolo per accessione ai sensi dell’art. 934 c.c. essendo infondata la tesi dell’appellante per cui l’art. 934 c.c. opererebbe solo in caso di “scissione soggettiva tra proprietario del suolo e colui che ha costruito il fabbricato” e non quindi nel caso, come quello di specie, in cui chi ha costruito il fabbricato era anche comproprietario del suolo.
La Corte di Appello ha poi ritenuto che dalle dichiarazioni dei testimoni assunti in primo grado non era emerso che Giuseppe Callegari e Paolo Callegari avessero esercitato sul fabbricatino e, rispettivamente, sui beni dal secondo originariamente rivendicati, un possesso utile ad usucapionem ossia esclusivo ed escludente il pari possesso degli altri comproprietari;
2. Giuseppe Callegari, in proprio e quale erede di Paolo Callegari, ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma con quattro motivi; 3.Graziano, Antonio e Mafalda Callegari e Elio Debbia resistono con controricorso;
4. Callegari Maria Rosa resiste con controricorso.
5. il ricorrente ha depositato memoria; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 1158 c.c. per avere la Corte di Appello ritenuto indimostrato che Giuseppe Callegari avesse esercitato sul “fabbricatino” un possesso utile ad usucapionem laddove invece sarebbe stato corretto ritenere il contrario dato che “risulta[va] dagli atti” che Giuseppe Callegari aveva realizzato il manufatto nel 1976 “per esercitarvi l’attività di carpenteria” e che tale attività “per sua specifica destinazione escludeva analoga disponibilità degli altri comproprietari”.
Il motivo è infondato. Per costante giurisprudenza di legittimità (v., tra altre, n.24781del 19/10/2017; n.9903 del 28/04/2006), “in tema di comunione, ilcomproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo delpossesso e, se già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere talepossesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune”.
Il motivo si risolve nell’assunto apodittico per cui l’esercizio da parte del ricorrente di una attività di carpenteria nell’immobile comune avrebbe avuto necessariamente carattere inconciliabile con la possibilità che anche altri comunisti si servissero dell’immobile e tale da evidenziare inequivocabilmente l'intenzione del ricorrente di possedere il bene escludendo gli altri comunisti;
2. con il secondo motivo di ricorso si lamenta “omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine a punti decisivi della controversia in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 quanto al “fabbricatino””. Si lamenta altresì “violazione o falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 1158 c.c. per grave travisamento delle prove con conseguente errata ricostruzione dell’atto che ha condotto a violazione di legge”. Si sostiene che la Corte di Appello avrebbe “estrapolato a macchia di leopardo circostanze” riferite dal teste Emiliano Montanari, non avrebbe tenuto conto della testimonianza di Pasquale Carofa secondo cui Giuseppe Callegari aveva “presentato una denuncia di cambiamento interessante il fabbricatino”, non avrebbe tenuto conto delle testimonianze di Mauro Orlandi e di William Camellino secondo le quali Mario Callegari aveva presentato “il condono per fare un favore a Giuseppe” (v. ricorso pagina 14) e Giuseppe Callegari aveva realizzato il manufatto in questione e lo aveva sempre utilizzato per lavori di carpenteria.
Il motivo è inammissibile. Va precisato che la Corte di Appello ha dichiarato “generiche” sia la testimonianza di Pasquale Carofa “in quanto si presume - in mancanza di altri elementi idonei- che il comproprietario abbia presentato la documentazione [per la denuncia di cambiamento] anche nell’interesse degli altri” comunisti, sia la testimonianza di Emiliano Montanari per avere egli dichiarato di aver visto non solo Giuseppe ma anche Mario Montanari “entrare e uscire dal locale e di non avere assistito a fatti di impedimento da parte di Callegari Giuseppe all’ingresso o all’uso del capannino da parte di altri”, sia le testimonianze di Mauro Orlandi e di William Camellini per avere entrambi solo riferito sul fatto che Giuseppe Callegari usava l’immobile per lavori di carpenteria senza tuttavia riferire alcunché riguardo ad “una signoria sul bene preteso apertamente contrastante con il paritetico possesso degli altri comproprietari”.
Il motivo al di là della formale denuncia di vizio di motivazione e di violazione di legge (artt. 116 c.p.c. e 1158 c.c.), si riduce alla sovrapposizione dell’apprezzamento delle prove da parte del ricorrente all’accertamento dei giudici di merito espresso in una motivazione che non si espone a censure di legittimità scambiando il ruolo della Corte di Cassazione da giudice di legittimità a terza istanza di merito. Il motivo si scontra con il principio per cui “È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (Sez.U, sentenza n.34476 del 27/12/2019);
3. con il terzo motivo di ricorso si lamenta “violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in riferimento agli artt. 1140 e 1158 c.c. Omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine a punti decisivi della controversia in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 quanto al compendio soggetto a domanda di usucapione di Giuseppe Callegari quale erede con beneficio di inventario del fratello Paolo Callegari”. Si deduce che la Corte di Appello non avrebbe “pienamente letto e valutato risultanze acquisite al processo” e precisamente le dichiarazioni dei testi Alberto Orienti, Claudia Manni, Emiliano Montanari (per evidente errore materiale indicato a pagina 15 del ricorso come Emiliano “Macchioni” non essendovi in alcuna altra parte del ricorso né nella sentenza alcun riferimento a tale Macchioni) e Mauro Orlandi da cui emergeva che Paolo Callegari abitava nell’immobile da lui rivendicato ed utilizzava il portico annesso.
Va precisato che la Corte di Appello ha ritenuto non conducenti rispetto alla necessità di prova del fatto che Paolo Callegari avesse esercitato un possesso ad usucapionem sui beni rivendicati, le testimonianze di Alberto Orienti, di Claudia Manni e di Emiliano Montanari (il cui contenuto la Corte di Appello ha sintetizzato a pagina 7 della sentenza) avendo essi riferito di aver visto Maria Rosa Callegari e, prima di lei, il padre Renzo Callegari “accedere e recedere liberamente dal fabbricato rurale” e di non sapere di chi fossero le cose che avevano visto nel “portico” annesso al fabbricato.
Il motivo in esame è inammissibile per ragioni identiche a quelle - che qui devono solo essere richiamate- in forza delle quali è stato dichiarato inammissibile il secondo motivo; 4.con il quarto motivo di ricorso, sotto la rubrica di “violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.”, si deduce che “nel caso in cui venisse accolto il presente ricorso, non si può che ribadire quanto già allegato nel grado precedente cioè … che la donazione di Mario Callegari alla figlia Maria Rosa è da ritenersi inefficace in quanto questa non ha alcuna giuridica rilevanza nei confronti del ricorrente perché Giuseppe Callegari e prima di lui il fratello Paolo hanno posseduto uti domini il compendio di cui è causa”.
Questo ultimo motivo deve essere dichiarato inammissibile in quanto espressamente subordinato alla condizione - non verificatasi- della riconosciuta fondatezza di uno dei motivi precedenti;
5. in conclusione il ricorso va rigettato;
6. le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere a Graziano, Antonio e Mafalda Callegari e a Elio Debbia le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3500,00, per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti; condanna il ricorrente a rifondere a Maria Rosa Callegari le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3500,00, per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti