Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Florence Court of Appeal's judgment extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Quarta Oronzo, did not respond to the court's proposal for early settlement, leading the court to deem the appeal a renunciation. Consequently, the judgment was dismissed, and the appellant was ordered to pay the legal costs of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of the court's proposal for early settlement, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12224/2024 R.G. proposto da : QUARTA ORONZO, elettivamente domiciliato in GROSSETO VIA G. OBERDAN presso lo studio dell’avvocato RICCI MAURO che lo rappresenta e difende, domicilio digitale, -ricorrente- contro AMERIGHI SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MIRABELLO, 18, presso lo studio dell’avvocato BASTIANINI PAOLO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RICHIELLO UMBERTO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.2342/2023 depositata il 16/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio e in importi tendenti ai minimi dello scaglione in considerazione dell’attività svolta in relazione alla definizione anticipata dal giudizio;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in